§ 4.1.84 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 71.
Rifinanziamento della L.R. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese .


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/12/2001
Numero:71


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [2]
Art. 4. 
Art. 4 bis.  (Terminologia)
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 4.1.84 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 71.

Rifinanziamento della L.R. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese [1].

(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).

 

Art. 1.

     La L.R. 14.12.1994, n. 93 è rifinanziata al fine di consentire gli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di cui all’art. 2 della stessa e di allestire una segnaletica specifica che ne permetta l’individuazione sulla litoranea.

 

     Art. 2.

     I trabucchi e l'area circostante compreso il tratto di mare per una fascia di 50 mt. che concorrono a formare il Quadro di insieme censiti e ristrutturati ai sensi della L.R. 93/1994 sono considerati beni culturali primari e perciò sottoposti alla disciplina di cui al D.Lgs. 490/99.

 

     Art. 3. [2]

     1. Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, di utilizzazione e di ristrutturazione dei trabucchi mediante apposita richiesta, corredata di un progetto preliminare che ne documenti il titolo concessorio, lo stato di fatto, le ipotesi di utilizzazione, l'installazione dell'apposito segnale indicatore, gli interventi necessari e il preventivo del costo dell'intervento, da far pervenire all'Assessorato all'Urbanistica e BB.AA. della Regione Abruzzo, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico.

3. Il Comitato regionale per i beni ambientali di cui alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 recante disposizioni in materia di beni paesaggistici ed ambientali, in attuazione della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) provvede a rilasciare i prescritti pareri e nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione dei trabocchi, nonché ad indicare la tipologia ed il formato della segnaletica pubblicitaria a norma dell’art. 153 della Legge n. 42/2004.

4. Gli aventi diritto che svolgono sui trabocchi attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti previsti dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e devono essere autorizzati a norma dell'articolo 54 della stessa legge. Per l’esercizio dell’attività di ristorazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti [3]:

a) Adozione da parte del titolare dei principi di cui ai regolamenti 852 sull’igiene dei prodotti alimentari, 853 sull’igiene per alimenti di origine animale e 854 del 2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

b) [Conformità dei locali alle prescrizioni dettate dall’ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) per le strutture che somministrano alimenti, fatta eccezione per l’altezza minima dei locali di preparazione] [4];

c) I rifiuti solidi, dei liquami e reflui da operazioni di lavaggio e pulizia, devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

d) Rispetto delle disposizioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, e comunque osservazione, in quanto compatibili ed applicabili, delle disposizioni di cui al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e del D.M. del 14.1.2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

d bis) Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del DPR 380/01 ovvero Certificato di Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale competente, e contenente l’indicazione sul numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di sicurezza [5].

e) Certificato di agibilità rilasciato dal comune di competenza ai sensi degli artt. 24 e 25 del DPR 380/2001 indicante il numero massimo di persone che possono sostare contemporaneamente sulla struttura. Il titolare dell’attività dovrà provvedere a presentare ogni anno al Comune attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza dei requisiti contenuti nel certificato di agibilità

5. I Comuni, ai sensi dell’art. 118, comma 1, della Costituzione e delle vigenti disposizioni statali e regionali, esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia ed urbanistica sulle strutture anche con riferimento al Piano Demaniale Marittimo Comunale nonché poteri di governo e vigilanza in materia di autorizzazione stagionale all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sulle strutture stesse, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al precedente comma 3.

6. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi statali in materia, di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalità e superamento delle barriere architettoniche. Negli interventi di recupero e ristrutturazione dei trabocchi è fatto divieto assoluto di utilizzare materiali, quali legno lamellare, plastica o metalli diversi da quelli naturali originali [6].

6-bis. I titolari dei trabocchi garantiscono il perfetto funzionamento della macchina da pesca, anche al fine di simulare, almeno una volta al giorno nel corso dell'attività di ristorazione, l'antico metodo di pesca [7].

6-ter. Nel periodo non ricadente all'interno della stagione balneare, l'utilizzo del trabocco è consentito alle attività turistico-didattiche, per le quali ogni titolare è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente i giorni e gli orari di apertura, comunque non inferiori alle 12 ore mensili [8].

7. I Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto di quanto stabilito nella presente legge e delle altre disposizioni regionali e statali in materia, favorendo un’attività di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attività turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio.

 

     Art. 4.

     Le domande, dopo 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono selezionate sulla base del parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, di cui alla L.R. 44/1978 e successive modificazioni, che ne verifica la compatibilità ambientale e la congruenza funzionale ed economica.

 

     Art. 4 bis. (Terminologia) [9]

1. Il termine ''travocco" utilizzato nella legislazione regionale viene mantenuto per i soli impianti esistenti ubicati nel porto di Pescara.

2. Per gli impianti ubicati sulla costa teatina il termine ''travocco" è sostituito con il termine ''trabocco".

 

     Art. 5.

     Le domande eventualmente presentate ai sensi della L.R. 93/1994 e della L.R. 99/1997, vanno riformulate nei tempi previsti dalla presente legge con gli allegati di cui all’art. 3, comma 1.

 

     Art. 6.

     1. I progetti selezionati devono essere realizzati entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga motivata.

     2. L’erogazione dei fondi potrà coprire fino all’80% della spesa ritenuta ammissibile secondo la seguente ripartizione:

     - 20% all’approvazione del progetto da parte del Comitato Speciale per i Beni Ambientali.;

     - 60% ad ultimazione lavori e previa verifica di corretta esecuzione da parte dell’organo tecnico designato dal Comitato.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente valutato per l'anno 2001, in £. 500.000.000 si provvederà con quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 272331.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2009, n. 13.

[3] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[4] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[5] Lettera inserita dall'art. 15 della L.R. 10 agosto 2010, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[7] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[8] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2009, n. 13 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 giugno 2019, n. 7.