§ 4.1.138 - L.R. 10 giugno 2019, n. 7.
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:10/06/2019
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni all'art. 3-ter della l.r. 13/2009)
Art. 2.  (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 e al titolo della l.r. 71/2001)
Art. 3.  (Sostituzione dell'art. 4-bis della l.r. 71/2001)
Art. 4.  (Disposizioni per la stagione balneare 2019)
Art. 5.  (Norma di rinvio)
Art. 6.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.138 - L.R. 10 giugno 2019, n. 7.

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti ''caliscendi" o ''bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina).

(B.U. 14 giugno 2019, n. 104 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni all'art. 3-ter della l.r. 13/2009)

1. All'articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese), come inserito dall'articolo 15, comma 2, lett. d), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 38 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''(Valorizzazione turistica dei caliscendi e dei trabocchi)'';

b) al comma 3 le parole ''L.R. n. 11/2008 e devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell'art. 1 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: ''legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e devono essere autorizzati a norma dell'articolo 54 della stessa legge";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-bis. Limitatamente ai trabocchi, al fine di ottimizzare e valorizzare l'attività di ristorazione svolta dagli stessi in relazione all'effettiva esigenza dei flussi turistici e delle visite didattico-culturali provenienti dal territorio regionale ed extra regionale, è definita una superficie complessiva di occupazione massima di 2.000 metri quadrati comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco. Nell'ottica del perseguimento degli scopi didattico-culturali richiamati nel presente comma, il titolare della struttura promuove la diffusione della storia del trabocco, quale elemento essenziale della tradizione locale; per i medesimi fini la Regione Abruzzo, nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio per le attività turistiche e culturali, d'intesa con i titolari delle strutture, sostiene visite guidate sui trabocchi, nell'ottica soprattutto di promuovere l'immagine della costa teatina dei trabocchi sull'intero territorio nazionale ed extra nazionale.

3-ter. La parte di struttura componente il trabocco destinata a ristorazione aperta al pubblico non può eccedere la superficie di 160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi, non può eccedere la superficie di 50 metri quadrati calpestabili. L'attività di ristorazione può essere svolta sul trabocco con un'accoglienza massima di sessanta persone, inclusi ospiti e personale.

3-quater. La superficie occupata dalla passerella d'accesso è esclusa dal computo dei parametri massimi individuati dal comma 3-ter. La relativa superficie è determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa. La larghezza massima consentita della passerella di accesso è di 2 metri, adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza per la pubblica incolumità delle persone ed a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

3-quinquies. Gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi entro i limiti di superficie di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono comunque subordinati al rispetto delle disposizioni edilizie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in quanto compatibili ed applicabili, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio vigenti, fermi restando i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle autorità competenti, laddove previsti dalla normativa statale in materia in relazione alla tipologia di intervento. Per la verifica statica si applicano le disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 71/2001.

3-sexies. Per i trabocchi situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni caso consentiti previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme le prescrizioni in materia poste da norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali.''.

 

     Art. 2. (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 e al titolo della l.r. 71/2001)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina), le parole ''L.R. n. 11/2008 e devono essere autorizzati a norma dei commi 108 e 110 dell'art. 1 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: ''legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e devono essere autorizzati a norma dell'articolo 54 della stessa legge".

2. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 71/2001:

a) dopo le parole ''e dalle leggi statali in materia", sono inserite le seguenti: '', di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco,'';

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Negli interventi di recupero e ristrutturazione dei trabocchi è fatto divieto assoluto di utilizzare materiali, quali legno lamellare, plastica o metalli diversi da quelli naturali originali.''.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 71/2001, sono inseriti i seguenti:

''6-bis. I titolari dei trabocchi garantiscono il perfetto funzionamento della macchina da pesca, anche al fine di simulare, almeno una volta al giorno nel corso dell'attività di ristorazione, l'antico metodo di pesca.

6-ter. Nel periodo non ricadente all'interno della stagione balneare, l'utilizzo del trabocco è consentito alle attività turistico-didattiche, per le quali ogni titolare è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente i giorni e gli orari di apertura, comunque non inferiori alle 12 ore mensili.''.

4. Al titolo della l.r. 71/2001, la parola ''teatina" è sostituita con la parola ''abruzzese".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'art. 4-bis della l.r. 71/2001)

1. L'articolo 4-bis della l.r. 71/2001, come inserito dall'articolo 3 della l.r. 13/2009, è sostituito dal seguente:

''Art. 4 bis. (Terminologia)

1. Il termine ''travocco" utilizzato nella legislazione regionale viene mantenuto per i soli impianti esistenti ubicati nel porto di Pescara.

2. Per gli impianti ubicati sulla costa teatina il termine ''travocco" è sostituito con il termine ''trabocco".''.

 

     Art. 4. (Disposizioni per la stagione balneare 2019)

1. Al fine della valorizzazione turistica della costa abruzzese attuata mediante l'utilizzo dei trabocchi, per gli stessi, limitatamente alla stagione balneare 2019, così come stabilito con Ordinanza della Regione Abruzzo, è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in conformità agli atti abilitativi rilasciati in precedenza dalle autorità competenti.

2. L'attività stagionale temporanea di cui al comma 1, ove necessaria, è avviata su istanza degli aventi diritto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), previa attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza o alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità della struttura in relazione al numero massimo di persone ospitabili resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

 

     Art. 5. (Norma di rinvio)

1. Al di fuori degli interventi di adeguamento ai sensi della presente legge, restano ferme le disposizioni normative regionali in materia.

 

     Art. 6. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri sul bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).