§ 4.1.52 - L.R. 16 settembre 1997, n. 99.
Rifinanziamento della L.R. 14.12.1994, n. 93 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:16/09/1997
Numero:99


Sommario
Art. 1.      La L.R. 14.12.1994, n. 93 è rifinanziata al fine di consentire gli interventi di recupero, ristrutturazione e ricostruzione dei trabucchi di cui all'art. 2 della stessa e per allestire una [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1997 in lire 600.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1 - Elenco n. 3 «Fondo [...]
Art. 3.      Per essere ammessi a finanziamento, Comuni, Associazioni Cooperative e altri soggetti pubblici o privati della Regione Abruzzo devono ripresentare richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA., [...]
Art. 4.      L'erogazione dei fondi potrà coprire fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e verrà così articolata:
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.1.52 - L.R. 16 settembre 1997, n. 99.

Rifinanziamento della L.R. 14.12.1994, n. 93 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina.

(B.U. n. 16 del 24 settembre 1997).

 

Art. 1.

     La L.R. 14.12.1994, n. 93 è rifinanziata al fine di consentire gli interventi di recupero, ristrutturazione e ricostruzione dei trabucchi di cui all'art. 2 della stessa e per allestire una segnaletica specifica che ne permetta l'individuazione dalla litoranea.

 

     Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1997 in lire 600.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 1 - Elenco n. 3 «Fondo globale».

     Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     Cap. 323000 denominato «Fondo Globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti».

     in diminuzione lire 600.000.000

     Cap. 292351 di nuova iscrizione ed istituzione a Sett. 29 - Tit. 2 - Ctg. 3, Sez. 10 denominato: «Intervento finanziario per il recupero dei trabucchi della costa teatina - L.R. n.

     in aumento lire 600.000.000

     La partita n. 1 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 3.

     Per essere ammessi a finanziamento, Comuni, Associazioni Cooperative e altri soggetti pubblici o privati della Regione Abruzzo devono ripresentare richiesta all'Assessorato Urbanistica e BB.AA., Servizio Beni Ambientali della Regione Abruzzo.

     Alla richiesta va allegato un progetto di massima che documenta lo stato di fatto, le ipotesi di progetto, la installazione dell'apposito segnale indicatore e il costo complessivo dell'intervento.

     Il Servizio Beni Ambientali provvederà ad indicare tipologia e formato della segnaletica.

 

     Art. 4.

     L'erogazione dei fondi potrà coprire fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e verrà così articolata:

     - 20% ad approvazione del progetto da parte del Servizio Beni Ambientali;

     - 60% a fine lavori e previa verifica di corretta esecuzione da parte del Dirigente del Servizio.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.