Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 03/09/1984 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese, la Regione interviene a favore della Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino [...] |
Art. 2. 1. Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare permanente competente ed è corrisposto alla Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club [...] |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
§ 3.7.18 - L.R. 3 settembre 1984, n. 61.
Modifica ed integrazione delle Leggi Regionali n. 52 del 23 agosto 1977 e n. 8 del 15 gennaio 1982: «Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico».
(B.U. 24. settembre 1984, n. 18).
Al fine di valorizzare, conservare e far conoscere il patrimonio alpinistico abruzzese, la Regione interviene a favore della Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano, allo scopo di consentire il rafforzamento delle sue attività, in aggiunta a quanto già previsto dalle leggi regionali 23 agosto 1977, n. 52 e 15 gennaio 1982, n. 8.
A tal fine è stanziata nel bilancio preventivo la somma di L. 20.000.000, per l'anno 1984.
Pertanto, lo stanziamento previsto dalla
1. Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare permanente competente ed è corrisposto alla Delegazione regionale delle Sezioni abruzzesi del Club Alpino Italiano, previa produzione alla Giunta Regionale dei bilanci preventivo e consuntivo e di apposita relazione, nella quale sono indicate le iniziative programmate.
2. Tali iniziative riguardano:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei rifugi di proprietà o gestiti dal Club Alpino Italiano e la realizzazione di bivacchi a servizio di itinerari alpinistici o sci alpinistici;
b) l'individuazione, attrezzature e manutenzione di sentieri escursionistici e vie alpinistiche nelle montagne abruzzesi;
c) la redazione di carte tematiche delle zone alpinistiche abruzzesi;
c bis) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club Alpino Italiano [1].
3. Gli atti di cui sopra debbono essere rimessi alla Giunta Regionale entro il termine previsto dall'art. 2 della
Art. 3. (Norma finanziaria).
(Omissis).
[1] Lettera aggiunta dall'art. 12 della