§ 3.7.10 - L.R. 16 novembre 1979, n. 57.
Disciplina della ricezione turistica sociale e all'aria aperta nella Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:16/11/1979
Numero:57


Sommario
Art. 1.  (Definizione dei complessi ricettivi complementari).
Art. 2.  (I villaggi turistici).
Art. 3.  (I parchi di campeggio).
Art. 4.  (Le case periferiche).
Art. 5.  (Gli ostelli per la gioventù).
Art. 6.  (Dotazione minima dei servizi).
Art. 7.  (Sviluppo del campeggio sociale).
Art. 8.  (Campeggi collinari e montani).
Art. 9.  (Sviluppo dell'agricampeggio).
Art. 10.  (Ubicazione dei complessi ricettivi complementari).
Art. 11.  (Gestione dei complessi ricettivi complementari).
Art. 12.  (Apertura ed esercizio - Ricorsi).
Art. 13.  (Limiti di autorizzazione).
Art. 14.  (Corredo documentale della domanda).
Art. 15.  (Regolamenti comunali).
Art. 16.  (Titolare, gestore e rappresentante).
Art. 17.  (Controllo, ritiro temporaneo e revoca dell'autorizzazione).
Art. 18.  (Applicabilità della Legge).
Art. 19.  (Determinazione delle tariffe).
Art. 20.  (Vigilanza).
Art. 21.  (Chiusura temporanea volontaria).
Art. 22.  (Norma transitoria).
Art. 23.  (Sanzioni).
Art. 24.  (Norma finanziaria).


§ 3.7.10 - L.R. 16 novembre 1979, n. 57. [1]

Disciplina della ricezione turistica sociale e all'aria aperta nella Regione Abruzzo.

(B.U. n. 38 del 10 dicembre 1979).

 

Art. 1. (Definizione dei complessi ricettivi complementari).

     Ai fini della presente legge sono considerati complessi ricettivi complementari tutti gli insediamenti e gli impianti allestiti per soddisfare le esigenze del turismo sociale, giovanile e comunque all'aria aperta che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande. In particolare sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

     1) i villaggi turistici;

     2) i campeggi;

     3) le case per ferie;

     4) gli ostelli per la gioventù.

 

     Art. 2. (I villaggi turistici).

     I villaggi turistici sono centri attrezzati per ospitare turisti, sprovvisti di mezzi propri di pernottamento e di soggiorno, in tende, in allestimenti mobili o in muratura.

     Le unità ricettive debbono essere di piccole dimensioni e comunque non superiori a 40 mq. di superficie totale coperta ed a m. 3 di altezza interna. Le stesse possono avere disposizioni singole o raggruppate, diffuse o concentrate e comunque tipologicamente adatte al paesaggio ed all'ambiente, non possono avere caratteristiche proprie della ricettività alberghiera.

     Ogni villaggio turistico deve disporre di un'area corrispondente da almeno 70 mq. per ogni posto letto con un minimo di 10.000 mq.

     I villaggi turistici devono essere classificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in categorie sulla base dei requisiti riportati nell'allegato A e relativa tabella.

 

     Art. 3. (I parchi di campeggio).

     I parchi di campeggio sono terreni cintati, attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende, roulottes o di altri mezzi complessi di pernottamento e soggiorno. Essi debbono essere classificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in categorie sulla base dei requisiti riportati nell'allegato B e relativa tabella.

     La ricettività in strutture fisse e mobili di pernottamento e soggiorno che non siano di proprietà dei turisti non può essere superiore al 20% della ricettività complessiva.

     Ogni parco di campeggio deve disporre di un'area corrispondente da almeno 70 mq. per ogni unità ricettiva e deve disporre di un'area complessiva di almeno 10.000 mq.

 

     Art. 4. (Le case periferiche). [2]

 

     Art. 5. (Gli ostelli per la gioventù). [3]

 

     Art. 6. (Dotazione minima dei servizi).

     I complessi ricettivi complementari di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 1 della presente legge, sono disciplinati rispettivamente secondo gli allegati A, B e relative tabelle.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7. (Sviluppo del campeggio sociale).

     I Comuni hanno facoltà di individuare una o più zone, in funzione della propria importanza turistica, per la sosta dei turisti muniti di idonee ed autonome attrezzature di campeggio per il pernottamento, nel rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

     Tali zone devono essere facilmente accessibili dagli automezzi, avere una superficie ciascuna di non meno di 300 mq., essere dotati di prese d'acqua e di adeguati servizi igienici; devono inoltre essere opportunamente segnalate ed illuminate.

     La sosta in questi spazi è consentita per un massimo di dieci pernottamenti continuativi.

     Altri Enti pubblici possono parimenti realizzare, previa comunicazione al Comune, aree di campeggio rispettando le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

     La gestione di tali aree deve essere affidata in linea prioritaria alle cooperative costituite ai sensi della legge 2 giugno 1977, n. 285.

     Il soggiorno in tali aree deve essere di norma gratuito ed in ogni caso non può superare il 50% dei prezzi stabiliti annualmente dal Comitato di cui all'art. 16.

 

     Art. 8. (Campeggi collinari e montani).

     I campeggi organizzati in zone collinari e montane dai Comuni, dalle Comunità Montane, dalle cooperative di giovani e dalle associazioni che hanno per fine istituzionale la pratica turistico-sportiva, beneficiano della riduzione del 50% dell'imposta prevista per i campeggi nella L.R. 25 ottobre 1977, n. 63.

 

     Art. 9. (Sviluppo dell'agricampeggio).

     Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, nonché le cooperative agricole ed i loro Consorzi costituiti da coltivatori diretti proprietari ed affittuari, singoli od associati, mezzadri coloni e lavoratori agricoli dipendenti, allo scopo di realizzare iniziative di agriturismo possono individuare, dandone comunicazione al comune, aree site in zone dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici, non superiori ai 5.000 mq., sommariamente attrezzate per il campeggio e caratterizzate dalla temporaneità dell'utilizzo [6].

     (Omissis) [7].

     Tali insediamenti devono essere integrativi dell'attività agricola e delle conduzioni agro-silvo-pastorali e, come tali, devono soddisfare alle esigenze ed allo sviluppo di una sana ed efficiente agricoltura.

 

     Art. 10. (Ubicazione dei complessi ricettivi complementari).

     I complessi ricettivi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono ubicati, in armonia con il paesaggio e con l'ambiente, in zone idonee a soddisfare contemporaneamente le esigenze di vacanza e di riposo dell'ospite sia la necessità di una maggiore acquisizione culturale, sia le attività escursionistiche.

     I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge debbono essere previsti nelle zone classificate di interesse turistico del P.R.G. o P.F., dei Comuni interessati, i quali debbono stabilire anche una normativa specifica e particolareggiata per la loro codificazione nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge.

 

     Art. 11. (Gestione dei complessi ricettivi complementari).

     Ognuno dei complessi ricettivi complementari definiti nella presente legge, anche se a proprietà frazionata, deve essere gestito unitariamente da Enti pubblici o da soggetti privati, singoli o associati.

 

     Art. 12. (Apertura ed esercizio - Ricorsi).

     L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui all'art. 1 sono subordinati ad autorizzazione del Comune competente per territorio, ferma restando la competenza degli organi di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento dei requisiti soggettivi necessari e quella delle autorità sanitarie per il relativo settore di competenza.

     L'autorizzazione è data in relazione all'opportunità turistico- ricettiva, alle caratteristiche ambientali del complesso ed al funzionamento dei servizi comuni in relazione alla entità del movimento turistico locale.

     Ai complessi di cui all'art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di vincolo di destinazione alberghiera.

     Tale autorizzazione deve essere rilasciata nel termine di 90 gg. e, se entro tale termine l'Autorità competente non ha provveduto, la domanda si intende respinta.

     Contro il provvedimento del Comune è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

 

     Art. 13. (Limiti di autorizzazione).

     L'autorizzazione di cui al precedente art. 12 comprende la gestione dell'impianto, ed anche l'eventuale vendita di bevande analcoliche ed alcooliche, l'attività di vendita di generi alimentari, bazar, nonché di rimessaggio caravan, barche ed altri servizi mobili secondo le norme vigenti in materia.

     La gestione dell'esercizio di vendita di bevande, di generi alimentari, bazar o supermarket e di ristoro, può essere dal titolare dell'autorizzazione esercitata a mezzo di rappresentante legale con l'obbligo di comunicazione all'autorità concedente.

 

     Art. 14. (Corredo documentale della domanda).

     Le domande per l'apertura dell'impianto e per l'esercizio dello stesso, redatte in carta legale, devono essere presentate al Comune competente per territorio.

     La domanda per la gestione dell'impianto deve essere corredata da idoneo progetto che, in particolare per i parchi di campeggio, deve contenere la planimetria generale con la localizzazione delle piazzole e di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le eventuali tende, roulottes o altre strutture ricettive di proprietà dell'azienda, e dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale nelle misure previste dalla legge regionale 12 luglio 1977, n. 34, recante «Variazione della misura delle tasse sulle concessioni regionali».

     Qualora l'autorizzazione comprenda anche l'esercizio di somministrazione e vendita di bevande analcooliche e alcooliche sono, altresì, dovute le tasse previste dalla legislazione statale vigente.

     Sulle domande di autorizzazione per l'apertura degli impianti di cui all'art. 1 deve essere formulato il parere relativo al vincolo ambientale e paesaggistico ove esiste, nonché quello dell'Ispettorato delle Foreste e del Corpo dei VV.FF., secondo le norme di attuazione contenute negli strumenti urbanistici.

 

     Art. 15. (Regolamenti comunali).

     Le Amministrazioni Comunali nell'emanare i loro regolamenti in materia, devono recepire i disposti della presente legge.

     Le stesse devono procedere alla classificazione dei villaggi turistici e dei parchi di campeggio, secondo gli allegati A e B, entro il termine di cui all'art. 2 della presente legge per quelli preesistenti e, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 12 per quelli di nuova istituzione.

 

     Art. 16. (Titolare, gestore e rappresentante).

     L'autorizzazione a favore di Enti, organizzazioni, associazioni, aziende pubbliche o private, può concedersi soltanto quando i rappresentanti legali degli stessi abbiano designato un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

     Il titolare o il gestore dell'esercizio possono nominare un proprio rappresentante idoneo che ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

     Il titolare, il gestore o i rispettivi rappresentanti ove esistano, devono esibire, insieme con la richiesta di autorizzazione, il loro certificato penale e sono responsabili dell'osservanza, nel complesso delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato e di Enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio per un triennio e sostituisce il registro indicato nel 3° comma dell'art. 109 del predetto T.U..

     Per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica devono pervenire all'autorità di pubblica sicurezza entro tre giorni dall'arrivo dell'ospite.

 

     Art. 17. (Controllo, ritiro temporaneo e revoca dell'autorizzazione).

     L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve controllare l'esistenza dei requisiti oggettivi in base ai quali viene concessa l'autorizzazione stessa e, in caso di carenza, può procedere a diffida assegnando un termine non superiore a 50 gg., per mettersi in regola.

     Nel caso di inadempimento o, in caso di carenze più gravi, può procedere alla sospensione temporanea ed anche alla revoca

dell'autorizzazione.

     Avverso il provvedimento di sospensione temporanea o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

 

     Art. 18. (Applicabilità della Legge).

     Le disposizioni della presente legge regionale e del suo regolamento non trovano applicazione per i campeggi mobili organizzati per periodi non superiori a 60 giorni da Associazioni che abbiano per fini istituzionali la pratica del campeggio turistico-sportivo, o in caso di manifestazioni e raduni delle suddette associazioni.

     Per soggiorni superiori a tre giorni le citate associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Sindaco competente per territorio. Devono inoltre precisare a tale Autorità il periodo di soggiorno.

     Resta in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza.

 

     Art. 19. (Determinazione delle tariffe). [8]

 

     Art. 20. (Vigilanza). [9]

 

     Art. 21. (Chiusura temporanea volontaria). [10]

 

     Art. 22. (Norma transitoria).

     La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore salvo per quanto attiene alle superfici minime previste che non possono essere inferiori, se non per accertata impossibilità di reperimento di aree adiacenti, a 5.000 mq. per i villaggi turistici ed a 3.000 mq. per i parchi di campeggio, sempre che siano state richieste ed ottenute entro tre mesi dalla data anzidetta le autorizzazioni di cui all'art. 12 della presente legge.

     Salvo il rapporto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 3 che fissa in 70 mq. la superficie utile per ogni unità ricettiva, nei complessi già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge si prescinde dall'obbligo di eseguire la trasformazione di piazzole delimitate.

     Per quanto non previsto dalla presente legge restano salve le norne statali vigenti in materia.

     Limitatamente all'anno 1979 il rinnovo sarà effettuato mediante il pagamento delle tasse di concessione, sulla base delle precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.

     Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio. Il Comune, entro 15 giorni dalla decisione, notifica al richiedente il rinnovo dell'autorizzazione, ovvero, fissandone il termine, le prescrizioni che si rendono necessarie qualora difettino le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

     Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso solo se, entro il termine di cui al comma precedente, si sia ottemperato alle prescrizioni stabilite dal Comune.

 

     Art. 23. (Sanzioni).

     Per la violazione delle norme contenute nella presente legge, salva l'applicazione dell'art. 665 c.p., si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da L. 1 milione a L. 2 milioni per chiunque faccia funzionare una struttura ricettiva complementare senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 12;

     b) da L. 100.000 a L. 500.000 nei confronti dei gestori che nei complessi ricettivi indicati nella presente legge applichino tariffe superiori a quelle legittimamente determinate;

     c) da L. 100000 a L. 500.000 nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti;

     d) L. 200.000 per la mancata esposizione al pubblico

dell'autorizzazione di cui all'art. 12 della presente legge, delle tariffe praticate, dell'attestazione della classificazione attribuita;

     e) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per infrazioni alle norme igienico- sanitarie in relazione alla natura e alla gravità delle infrazioni stesse;

     f) da L. 100.000 a L. 500.000 a carico dell'Associazione o dell'Ente promotore che organizzi un campeggio mobile senza aver ottemperato al disposto dell'art. 18.

     In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai punti b), c) ed e) si può far luogo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio del Comune territorialmente competente.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     Ai componenti il comitato di cui al l'art. 18 della presente legge, sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi di cui alla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

     (Copertura finanziaria e urgenza).

     (Omissis).

 

Allegato A)

VILLAGGI TURISTICI

PRINCIPI

 

     1) I villaggi turistici vengono suddivisi in quattro categorie denominate: una stella due stelle - tre stelle - quattro stelle.

     Il villaggio «una stella» sarà il più semplice, quello a «quattro stelle» sarà il più completo e confortevole.

     2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un villaggio turistico sono:

     a) la superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow;

     b) la qualità della costruzione del bungalow;

     c) la dotazione dei servizi igienico-sanitari e di conforto del bungalow;

     d) la dotazione delle attrezzature complementari del villaggio;

     e) la dotazione delle attrezzature sportive e ricreative del villaggio.

     3) Intendesi per superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow la superficie coperta del bungalow stesso compresa anche l'eventuale veranda o terrazza esterna coperta o scoperta divisa per il numero dei posti letto.

     4) Intendesi per qualità della costruzione del bungalow oltre al tipo di materiale impiegato e all'aspetto estetico del manufatto, anche la funzionalità della distribuzione dei locali e la confortevolezza dell'arredamento interno.

     Secondo i concetti sopra esposti i bungalow saranno definiti: rudimentali - sufficienti buoni - ottimi.

     5) A tutti gli effetti sia le caravan che le casemobili, a disposizione del villaggio turistico, saranno considerate come bungalow.

     6) Intendesi per attrezzature igienico-sanitarie di conforto di un bungalow tutte quelle attrezzature interne al bungalow stesso e di sua esclusiva pertinenza.

     7) Per le dotazioni delle attrezzature complementari e di quelle sportive ricreative si adottano i medesimi criteri esposti per la classificazione dei parchi di campeggio nell'allegata tabella B e così pure per i servizi igienico-sanitari comuni quando questi non siano interni e di sola pertinenza del bungalow.

     8) Tutte le prescrizioni indicate nella tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione ad ogni singola categoria di ciascun villaggio turistico.

     9) Nel caso di impianti misti, ovvero di parchi di campeggio con attrezzature di villaggi turistici e viceversa, dovranno verificarsi per ambedue i tipi di impianto le condizioni minime previste per la stessa categoria onde ottenere una medesima classifica.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 24 della L.R. 23 ottobre 2003, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.

[3] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.

[4] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75, come modificato dall'art. 11 della L.R. 26 agosto 1995, n. 117.

[5] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75, come modificato dall'art. 11 della L.R. 26 agosto 1995, n. 117.

[6] Comma così sostituito con art. 15 L.R. 24 gennaio 1984, n. 18.

[7] Comma abrogato con art. 15 L.R. 24 gennaio 1984, n. 18

[8] Articolo abrogato con L.R. 24 marzo 1988, n. 33.

[9] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.

[10] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.