§ 3.7.31 - L.R. 30 novembre 1989, n. 99.
Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:30/11/1989
Numero:99


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Iniziative ammesse a finanziamento).
Art. 3.  (Provvidenze).
Art. 4.  (Procedure per l'ammissibilità).
Art. 5.  (Presentazione dei progetti).
Art. 6.  (Snellimento procedure varianti piani regolatori).
Art. 7.  (Vincolo di destinazione).
Art. 8.  (Concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi).
Art. 9.  (Modifica art. 20 della L.R. n. 50/80).
Art. 10.  (Recupero giacenze).
Art. 11.      Tutti i fondi previsti dalla presente legge sono altresì utilizzabili per la quota prevista a carico dello Stato membro, per gli interventi finanziati con risorse comunitarie.
Art. 12.  (Disposizione transitoria).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 3.7.31 - L.R. 30 novembre 1989, n. 99.

Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.

(B.U. n. 26 Straord. del 20 dicembre 1989).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione, nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 24 novembre 1988, n. 92 ed in armonia con le linee programmatiche di sviluppo regionale, nonché dei criteri e dei limiti fissati nei piani deliberati o approvati dalle competenti autorità della Comunità Europea, promuove lo sviluppo della propria economia turistica, intervenendo a favore della riqualificazione e del potenziamento del patrimonio ricettivo alberghiero (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico- alberghiere) ed all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici) secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Iniziative ammesse a finanziamento).

     In attuazione dell'art. 1, la Regione favorisce:

     a) la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e funzionanti;

     b) la costruzione di nuove strutture ricettive.

 

     Art. 3. (Provvidenze). [1]

     Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, la Regione Abruzzo dispone, a favore di operatori turistici privati, singoli o associati, la concessione di provvidenze finanziarie consistenti in contributi in conto capitale nelle seguenti misure:

     1) iniziative relative a ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento del patrimonio ricettivo esistente alberghiero ed all'aria aperta:

     - importo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile;

     2) iniziative ricadenti in aree interne ad accertata potenzialità turistica e carenti di ricettività, relative a costruzioni di nuove strutture ricettive alberghiere ed all'aria aperta e/o ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento:

     - importo pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile.

     I limiti di intervento per tipologie ed importi di progetto vengono determinati come seguono:

     a) per le opere di ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento fino a L. 1.800.000.000;

     b) per la costruzione di nuove strutture ricettive fino a L. 4.000.000.000.

 

     Art. 4. (Procedure per l'ammissibilità).

     Ai fini dell'ottenimento delle provvidenze gli interessati presentano domanda alla Giunta regionale - Settore Turismo, corredata da apposita scheda, entro il 30 giugno di ogni anno.

     Sulla base della disponibilità di bilancio e di quelle ordinarie e straordinarie nazionali e/o comunitarie, la Giunta regionale, sentiti i pareri della Comunità Montana competente per territorio e della Commissione consiliare «Turismo» che debbono essere espressi entro 15 giorni, approva il programma degli interventi annuali e/o pluriennali, indicando per ciascuna delle richieste il tipo di finanziamento e l'ammontare del contributo.

     L'esame delle domande, distinte per aree territoriali di cui alla legge regionale n. 92/1988, segue l'ordine di presentazione al Settore.

     Per le richieste ammesse dalla Giunta regionale, il Settore Turismo provvede a darne comunicazione scritta agli interessati entro 10 giorni.

 

     Art. 5. (Presentazione dei progetti).

     Entro i successivi 90 giorni, trascorsi i quali l'ammissione si intende automaticamente decaduta, i soggetti interessati presentano alla Giunta regionale - Settore Turismo, i progetti esecutivi approvati dagli organi competenti, corredati di tutti gli elaborati e dotati del piano di fattibilità e piano finanziario, comprovanti la realizzazione dell'opera sotto il profilo tecnico e economico entro 9 mesi dalla comunicazione di approvazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Snellimento procedure varianti piani regolatori).

     Limitatamente all'attuazione della presente legge, la delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto, costituisce adozione di variante.

     Il Comune entro 10 giorni ne trasmette copia alla Sezione Urbanistica Provinciale competente per territorio per il relativo parere ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983.

     Entro il perentorio termine di 30 giorni il Presidente della SUP notifica il parere definitivo.

     Tale circostanza va certificata a cura del Sindaco.

     Qualora si tratti di interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, l'approvazione regionale del progetto ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette leggi.

     Qualora si tratti di interventi da realizzare su aree soggette alla tutela del R.D. 30 dicembre 1983 [2], n. 3267 i progetti comunali devono conseguire l'autorizzazione della competente autorità, prima di essere inviati alla Regione per l'approvazione.

     La delibera del Consiglio comunale, con gli atti ed elaborati, compresa la suddetta certificazione del Sindaco, deve essere inoltrata alla Giunta regionale - Settore Urbanistica e Beni Ambientali - per i successivi adempimenti.

     L'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta regionale costituisce approvazione di specifica variante.

 

     Art. 7. (Vincolo di destinazione).

     Relativamente agli edifici realizzati sulla base dei progetti approvati in conformità alla presente legge ed alle aree di pertinenza, è apposto il vincolo di destinazione alberghiera, per la durata e secondo le modalità indicate dall'art. 15 della legge regionale n. 50/1980.

 

     Art. 8. (Concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi).

     La Giunta regionale con propri provvedimenti compie tutti gli atti necessari alla concessione, liquidazione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi, nel rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti e della legge di attuazione del programma regionale di sviluppo.

     Ai fini della valutazione della spesa ammissibile a finanziamento, la Giunta regionale determina i parametri dimensionali e di costo standard, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla dotazione di attrezzature di base e di servizi, distinti per tipologia di intervento.

 

     Art. 9. (Modifica art. 20 della L.R. n. 50/80).

     L'espressione contenuta nel secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 «dai responsabili delle seguenti Unità Operative regionali: industria Alberghiera, Promozione Turistica, Sport e Tempo Libero, Organizzazione Turistica, Demanio Marittimo» è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Recupero giacenze).

     Le assegnazioni delle risorse finanziarie destinate alle Comunità Montane giacenti presso i sottoconti del fondo di rotazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50/1980, sono revocate per essere destinate ad interventi ricadenti nelle aree interne e comprese nelle Comunità Montane, con priorità per quelle a favore delle quali furono assegnate.

 

     Art. 11.

     Tutti i fondi previsti dalla presente legge sono altresì utilizzabili per la quota prevista a carico dello Stato membro, per gli interventi finanziati con risorse comunitarie.

 

     Art. 12. (Disposizione transitoria).

     Nella prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 4 è fissato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è presumibilmente determinato, per l'anno 1989, in complessive L. 46.500.000.000.

     Al relativo onere si provvede nei termini seguenti:

     1 a) nello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 è istituito ed iscritto nel Settore 24, Tit. 2, Categ. 4, Sez. 10, il Cap. 242434 denominato: «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera» con lo stanziamento per competenza e per cassa di L. 9.000.000.000;

     1 b) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1989, si dispone l'incremento, per competenza e cassa, di L. 9.000.000.000 sul Cap. 36202, mediante prelevamento di pari importo dal Fondo di rotazione istituito con la legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 - sottoconto intestato alle Comunità Montane - in attuazione dell'art. 10 della presente legge.

     Restano ferme le disposizioni dell'art. 31 della legge regionale 8 febbraio 1989, n. 14, anche per ciò che riguarda l'obbligo di reintegrazione in sede di utilizzazione;

     2 a) nello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 è istituito ed iscritto nel Settore 24, Titolo II, Categoria 4, Sezione 10, il Cap. 242435 denominato: «Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera» - interventi progettuali, con lo stanziamento per competenza di L. 37.500.000.000 e per cassa di L. 18.500.000.000;

     2 b) per la corrispondente copertura finanziaria si provvede:

     - quanto a L. 19.000.000.000, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 325000 - quota parte della partita n. 2 nell'elenco n. 5 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1988, utilizzando la voce «Ricettività turistica»;

     - quanto a L. 18.500.000.000, mediante corrispondente riduzione, per competenza e cassa dal Cap. 325000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989, utilizzando la voce «Turismo» dell'elenco n. 5 allegato al medesimo bilancio;

     - le predette somme discendono dalle provvidenze di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

     Gli interventi della presente legge si avvalgono altresì, in quanto compatibili, delle disposizioni e dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 29 maggio 1986, n. 16 concernente:

     «Provvidenze regionali per facilitare l'utilizzo delle risorse comunitarie».

     Le provvidenze assicurate dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, non sono cumulabili con quelle previste dalla presente.

     Per gli anni successivi al 1989, le leggi di bilancio determinano i relativi stanziamenti subordinatamente all'attribuzione alle Regioni dei finanziamenti previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, nonché in base alle effettive condizioni di utilizzazione degli stessi.

 

     Art. 14. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n. 106.

[2] Leggi «1923».