§ 3.6.29 - L.R. 26 maggio 1986, n. 15.
Istituzione di un fondo regionale per l'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:26/05/1986
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Settore di intervento).
Art. 3.  (Requisiti per le cooperative di giovani).
Art. 4.  (Programma di interventi).
Art. 5.  (Criteri per la formulazione del programma).
Art. 6.  (Piano Straordinario di Formazione Professionale).
Art. 7.  (Erogazione di fondi).
Art. 8.  (Conferenza annuale sull'occupazione giovanile).
Art. 9.  (Disposizioni all'ERSA).
Art. 10.  (Accesso al credito agrario).
Art. 11.  (Copertura finanziaria).


§ 3.6.29 - L.R. 26 maggio 1986, n. 15.

Istituzione di un fondo regionale per l'occupazione giovanile.

(B.U. n. 6 Straord. del 4 giugno 1986). [*]

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Abruzzo istituisce con la presente legge un fondo regionale straordinario per l'occupazione giovanile.

     Tale fondo è destinato a finanziare in maniera parziale o totale progetti di lavoro di carattere innovativo in settori suscettibili di sviluppo, al fine di stimolare e qualificare la professionalità dei giovani, di consolidare. il lavoro associato, di consentirne una qualificata presenza sul libero mercato.

     A tal fine il fondo di cui al presente articolo è ripartito per l'80% per il finanziamento di progetti di lavoro di cui al successivo art. 4. Il restante 20% viene impiegato dalla Regione per il Piano straordinario di F.P. di cui al successivo articolo 6.

     Il fondo è di durata triennale e la sua entità viene stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

 

     Art. 2. (Settore di intervento).

     I progetti di intervento per i quali stipulare convenzioni con le cooperative di cui al successivo art. 3 debbono riferirsi ai seguenti settori:

     1) progetti per la valorizzazione ed il potenziamento delle risorse presenti sul territorio e scarsamente sviluppate (qualità della forza lavoro e capacità imprenditoriali locali, con particolare riferimento all'artigianato, alle risorse agricole e zootecniche, alla forestazione protettiva e produttiva, alle terre demaniali);

     2) progetti di intervento per la difesa dell'ambiente, ivi compresa la tutela della salute nei luoghi di lavoro;

     3) progetti per i servizi alle attività turistiche;

     4) progetti per i servizi alle attività imprenditoriali nei settori di competenza regionale: interventi per l'introduzione di forme gestionali più avanzate, in relazione alle attività di produzione, vendita e marketing, contabilità e gestione; interventi per specifici progetti di assistenza tecnica;

     5) progetti per l'assistenza domiciliare agli anziani, per l'assistenza ai disabili, per la gestione di nuovi servizi sociali;

     6) progetti di promozione culturale sul territorio.

     I Comuni, le Comunità montane e le Province possono predisporre ed approvare progetti che, compresi tra i settori precedentemente elencati, rivestono particolare importanza economica e sociale per il territorio cui si riferiscono.

     Le centrali regionali delle cooperative presenti nel CNEL possono presentare progetti di lavoro, con particolare riferimento a quelli tesi a favorire lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione nei settori di cui al primo comma del presente articolo, nonché a fornire servizi ed assistenza tecnica alla cooperazione ed a sviluppare la cooperazione di secondo grado negli ambiti delle materie precedentemente elencate.

 

     Art. 3. (Requisiti per le cooperative di giovani).

     Agli effetti della presente legge le cooperative debbono essere composte da giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, in numero pari almeno al 60% dei soci complessivi. Per le cooperative agricole il limite di età è elevato a 35 anni.

     Il requisito dell'età deve sussistere al momento della costituzione della cooperativa, e non hanno rilevanza i successivi mutamenti di detto requisito.

 

     Art. 4. (Programma di interventi).

     Il programma di interventi comprende:

     a) progetti elaborati da cooperative di giovani di cui all'art. 3;

     b) progetti elaborati da Comuni, C.M. e Province;

     c) progetti elaborati dalla Regione, settore programmazione, per interventi relativi ai programmi di sviluppo;

     d) progetti elaborati dalle centrali regionali delle cooperative presenti nel CNEL;

     e) progetti elaborati da imprese private.

     Detti progetti, fatto salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 dell'articolo 2 debbono essere riferiti ai settori di intervento dello stesso articolo.

     I progetti di cui ai punti b), c), d), e), debbono prevedere convenzioni con le cooperative di giovani di cui all'art. 3, e debbono contenere I'elenco delle cooperative che si siano dichiarate disponibili ad eseguirli, previa adeguata pubblicizzazione dei progetti stessi. Debbono inoltre indicare eventuali forme di concorso alle spese di avvio delle attività delle cooperative.

     I soggetti di cui al punto e) possono inoltre usufruire dei finanziamenti del Fondo, qualora garantiscano l'assunzione di almeno il 50 per cento di giovani dai 18 ai 29 anni sul totale delle assunzioni riferite alle attività relative ai progetti presentati.

     Per l'anno 1990 i progetti di cui al presente articolo debbono pervenire al settore lavoro della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge [1].

     Nei successivi 45 giorni il CR. approva il programma annuale di intervento che contiene i progetti finanziati e l'elenco delle cooperative che curano l'esecuzione.

     Per gli anni successivi detti termini decorrono dal 31 marzo.

 

     Art. 5. (Criteri per la formulazione del programma).

     I criteri per la selezione dei progetti sono i seguenti:

     a) rispondenza dei progetti ai criteri di cui all'art. 1 ed agli obiettivi di cui all'art. 2;

     b) anzianità della cooperativa;

     c) professionalità adeguata all'esecuzione del progetto;

     d) partecipazione dei membri della cooperativa a corsi di F.P. riconosciuti dalla Regione;

     e) percentuale di giovani nella gestione del progetto;

     f) percentuale di donne nella gestione del progetto;

     g) somma o media del reddito dei componenti la cooperativa;

     h) risultati occupazionali previsti;

     i) capitale investito e rapporto capitale addetto del progetto;

     l) possibilità di inserimento della cooperativa in termini autonomi nel mercato alla data di cessazione del sostegno da parte del fondo regionale.

     Sono inserite con priorità nelle graduatorie le cooperative di giovani operatori in base alla legge 63/86 [2].

 

     Art. 6. (Piano Straordinario di Formazione Professionale).

     Contestualmente all'approvazione del Piano di cui all'art. 4 il C.R. su proposta della Giunta, approva un Piano Straordinario di F.P. che deve prevedere:

     1) corsi brevi obbligatori, finalizzati ai progetti finanziati nel Piano;

     2) corsi brevi finalizzati ad elevare il livello professionale dei giovani in settori di. rapida evoluzione tecnologica, con particolare riferimento al settore informatica;

     3) corsi finalizzati a promuovere competenze imprenditoriali ed fornire elementi di formazione manageriale.

     Detti corsi sono gestiti dalla Regione ai sensi della legge 63/77 [3] e si svolgono con la collaborazione e la consulenza del FORMEZ e di istituti di ricerca, del CIAPI e con la partecipazione di funzionari e di personale regionale che abbiano competenza nei settori di intervento.

     I corsi di cui ai punti 2 e 3 sono organizzati su richiesta dei giovani interessati e debbono prevedere un contributo finanziario ai singoli commisurato alla presenza. La loro organizzazione e l'accesso agli stessi è disciplinato con apposito regolamento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

     Il regolamento prevederà l'adozione di criteri che privilegino l'accesso ai corsi da parte delle donne.

     I corsi vengono finanziati, oltre che dalla quota di cui all'art. 1, dai finanziamenti disponibili con il FSE.

     A tal fine, anche ai sensi dei regolamenti comunitari, i programmi annuali per i corsi del FSE debbono prevedere un'adeguata quota finalizzata alla realizzazione del programma di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. (Erogazione di fondi).

     All'erogazione del fondo a favore delle cooperative si provvede entro i primi dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre; in ragione di un quarto della disponibilità complessiva iscritta nel bilancio.

 

     Art. 8. (Conferenza annuale sull'occupazione giovanile).

     La Giunta regionale organizza ogni anno una conferenza sull'occupazione giovanile nella Regione al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno e di adeguare ad esso gli interventi della Regione.

 

     Art. 9. (Disposizioni all'ERSA).

     Per la realizzazione delle finalità della presente legge l'ERSA è autorizzata ad acquistare o prendere in affitto o comunque ad ottenere in utilizzazione, per periodi di tempo adeguati, terreni da privati o da Enti ed organismi che ne possano disporre, per concederli in proprietà, assegnazione, affitto o in concessione alle cooperative di giovani che ne facciano richiesta.

     I Comuni e le Comunità montane possono concedere alle Cooperative di cui alla presente legge terreni acquisiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

     L'ERSA è tenuta a fornire gratuitamente ai Comuni e alle Comunità Montane l'assistenza necessaria sia per l'acquisizione dei terreni che per la loro assegnazione alle Cooperative.

     La vendita dei terreni da parte dell'ERSA è disposta con la rateizzazione del prezzo fino a 20 anni, secondo le norme della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

     Nel caso di terreni acquistati o presi in affitto direttamente da cooperative di giovani, a richiesta delle stesse, l'ERSA assicura rispettivamente un mutuo pluriennale fino a 20 anni nei limiti di ammissibilità e con le procedure della legge n. 590/65, ovvero un concorso nel canone di affitto per i primi tre anni fino al 70% dello stesso, sulla base delle caratteristiche agro-economiche del terreno e delle esigenze dell'indirizzo culturale di utilizzazione.

 

     Art. 10. (Accesso al credito agrario).

     La gestione da parte delle Cooperative di giovani dei terreni di cui al precedente articolo è considerata gestione agricola anche agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento

     Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria, anche integrale, dell'ERSA, compresi i relativi interessi.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria).

     (Omissis).

 

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 23 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55. Per la disciplina dei rapporti pendenti, vedi il medesimo art. 23.

[1] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 9 maggio 1990, n. 63.

[2] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 9 maggio 1990, n. 63.

[3] Leggi L.R. 63/1979.