§ 3.4.29 - L.R. 10 settembre 1993, n. 58.
Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:10/09/1993
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2. 
Art. 3.  Qualifiche e requisiti
Art. 4.  Comunicazione
Art. 5.  Calendari fieristici
Art. 6.     
Art. 7.      Gli statuti degli Enti riconosciuti devono indicare:
Art. 8.  [13]
Art. 9.  Sanzioni e vigilanza
Art. 10.      Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nell'art. 1 della presente legge la Giunta Regionale:
Art. 11.      I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, previsti alla lett. e) dell'art. 10 della presente legge, possono essere concessi nei limiti dello stanziamento del bilancio e [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Le imprese di cui alla lettera e) dell'art. 10 della presente legge per ottenere il contributo devono presentare domanda entro e non oltre il 15 maggio dell'anno a cui si riferisce la [...]
Art. 14. 
Art. 15.      Le imprese di cui alla lettera e) del precedente art. 10 devono trasmettere alla Giunta Regionale - Settore Fiere e Mercati - entro 45 giorni dalla chiusura della manifestazione, le fatture [...]
Art. 16. 
Art. 17      L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in complessive L. 1.400.000.000.
Art. 18.      E' abrogata la Legge Regionale 13 nov. 1980, n. 75 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 19.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 3.4.29 - L.R. 10 settembre 1993, n. 58.

Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative.

(B.U. n. 35 del 23 settembre 1993).

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI

 

Art. 1. Finalità [1]

1. La Regione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell’interesse degli operatori economici e dei consumatori, promuove la diffusione e l’incremento delle attività produttive regionali favorendo ed assumendo idonee iniziative.

2. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall’Unione Europea.

 

     Art. 2. [2]

     Ai fini previsti dalla presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

     a) fiera: la manifestazione collettiva aperta al pubblico durante la quale viene svolta l'attività di vendita dei prodotti con consegna differita, salvo che si tratti di prodotti dell'artigianato, dell'agricoltura, di merci deperibili, di campioni di prova fuori commercio, ovvero di degustazioni o assaggi;

     b) mostra: la manifestazione collettiva che ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità e i pregi della produzione, con prevalente funzione di propaganda tecnica, scientifica ed economica, con esclusione della vendita;

     c) esposizione: la manifestazione collettiva anche non periodica, senza una diretta finalità commerciale, volta a offrire al pubblico un panorama di livello tecnologico acquisito e dei progressi tecnici conseguiti dalle attività produttive.

     E' definita fiera generale quella aperta a diversi settori merceologici, specializzata quella aperta a un solo settore di attività economica.

     E' definita fiera - merce o fiera - mercato quella autorizzata alla vendita con consegna immediata dei prodotti esposti; fiera campionaria quella che espone solo campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione.

     Alle manifestazioni previste nei commi precedenti possono partecipare i produttori ovvero i loro rappresentanti o agenti iscritti come tali alla Camera di Commercio, i grossisti, i concessionari, i distributori alle imprese commerciali al minuto, gli operatori dell'antiquariato e dei radioamatori e gli Enti Pubblici.

     Nelle manifestazioni riservate esclusivamente agli operatori dei settori interessati e non aperti al pubblico, è ammesso l'acquisto con asportazione immediata dei prodotti.

     Le manifestazioni hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore ai quindici giorni.

     Sono escluse della disciplina della presente legge:

     a) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate a margine di manifestazioni convegnistiche o culturali;

     b) le iniziative di cui alla L.R. 30.11.1973, n. 43 organizzate dalla Regione.

 

          Art. 3. Qualifiche e requisiti [3]

1. Restano ferme la qualificazione delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Su domanda del soggetto organizzatore redatta sotto forma di autocertificazione e firmata dal legale rappresentante, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale o nazionale o regionale in relazione:

a) alle strutture e ai servizi dell’area fieristica;

b) al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;

c) al programma della manifestazione;

d) agli scopi dell’iniziativa, anche in relazione al settore interessato;

e) alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La domanda è presentata al Servizio sviluppo del commercio della Direzione sviluppo economico della Giunta regionale. Per le manifestazioni di carattere locale non è necessaria la presentazione della domanda di cui al presente comma.

3. E’ riconosciuta la qualifica di “internazionale” alle manifestazioni fieristiche di qualifica “nazionale” qualora, nelle due ultime edizioni, si sia verificata una delle seguenti condizioni:

a) almeno il 15% del numero totale di espositori esteri è provenuto da almeno dieci paesi esteri, o alternativamente, da almeno 5 paesi extra Unione Europea;

b) il numero di visitatori esteri è stato pari ad almeno l’8% del numero dei visitatori complessivi;

c) il numero di visitatori esteri provenienti da paesi extra Unione Europea pari ad almeno il 4% del numero dei visitatori complessivi.

E’ riconosciuta la qualifica di “nazionale” alla manifestazione fieristica di qualifica regionale qualora, nelle due ultime edizioni, almeno la metà del numero complessivo degli espositori sia provenuto da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l’iniziativa, ovvero qualora il numero di espositori esteri sia stato non inferiore al 10% del totale degli espositori oppure il numero di visitatori esteri sia stato non inferiore al 5% del totale dei visitatori. La qualifica di “nazionale” o “internazionale” può essere riconosciuta fin dalla prima edizione, qualora si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione di altra manifestazione nazionale o internazionale. La qualifica “internazionale” o “nazionale” è revocata d'ufficio quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per la relativa categoria. E’ riconosciuta la qualifica di regionale alla manifestazione fieristica alla quale partecipino espositori provenienti da più province della regione o che sia rappresentativa della produzione di uno o più settori merceologici e che sia suscettibile di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell’ambito della regione.

4. Al fine di ottenere la qualifica di ”internazionale” la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell’area fieristica;

b) disponibilità di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti;

d) sale convegni;

e) prenotazioni viaggi e alberghi;

f) servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g) servizi bancari;

h) servizi di ristoro;

i) servizio stampa;

j) pronto soccorso;

k) ordine pubblico;

l) spedizioniere;

m)centro affari;

n) servizio informazioni;

o) sistemi informatizzati.

Al fine di ottenere la qualifica di “nazionale” la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell’area fieristica;

b) disponibilità di parcheggi esterni;

c) sicurezza degli impianti;

d) sale convegni;

e) prenotazioni viaggi e alberghi;

f) servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;

g) servizi bancari;

h) servizi di ristoro;

i) servizio stampa;

j) pronto soccorso;

k) ordine pubblico;

l) servizio informazioni.

5. L’attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale e regionale è effettuata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

 

          Art. 4. Comunicazione [4]

1. Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale o nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 a firma del rappresentante legale dell’ente richiedente, contiene:

a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell’impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione;

b) la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta;

c) l’indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell’art. 3;

d) l’indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione;

e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell’area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 relativi alla qualifica posseduta e la compatibilità dell’oggetto sociale con l’attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;

f) il programma della manifestazione.

3. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l’Ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa.

4. Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all’Ente competente.

5. In caso di mancata sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 relativi alla qualifica posseduta, la manifestazione è inserita nel Calendario con la qualifica immediatamente inferiore.

 

     Art. 5. Calendari fieristici [5]

1. Ai fini della iscrizione delle manifestazioni fieristiche nel calendario fieristico nazionale e regionale, le relative comunicazioni devono essere presentate alla Regione – Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio – entro il 31 gennaio dell’anno antecedente a quello di svolgimento delle iniziative.

2. Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 dicembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto emana il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell’anno successivo. Di tale Calendario viene data pubblicazione sul BURA.

3. Il Calendario di cui al comma 1, approvato dalla Giunta regionale, indica per ogni singola manifestazione:

a) il soggetto organizzatore;

b) la denominazione della manifestazione;

c) la tipologia della manifestazione;

d) la qualifica della manifestazione;

e) il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione;

f) i settori merceologici interessati.

 

     Art. 6.

     [Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da Enti Pubblici, Enti territoriali singoli o associati o da altri soggetti legalmente riconosciuti che non perseguono fini di lucro] [6].

     [Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate anche da comitati o associazioni non legalmente riconosciuti o da privati] [7].

     [I soggetti privati, aventi fini di lucro, possono essere autorizzati soltanto quando nella zona interessata, oggetto dell'iniziativa non si svolgano manifestazioni fieristiche analoghe per settori merceologici e dimensioni] [8].

     [E' esclusa ogni forma di finanziamento o di contributo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro] [9].

     Il riconoscimento legale di Enti costituiti nella Regione per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni compete alla Giunta Regionale, su conforme parere della competente Commissione Consiliare.

     [Gli Enti di cui al precedente comma inviano entro 30 giorni dalla loro approvazione al Consiglio Regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo nonché le delibere relative alla variazione del bilancio preventivo ed all'assunzione degli impegni di spesa pluriennali. La Regione può rinviare i predetti atti agli Enti stessi, con osservazioni, entro sessanta giorni dal loro ricevimento] [10].

     La Giunta Regionale può deliberare lo scioglimento degli Enti legalmente riconosciuti che non dispongano di mezzi adeguati al loro funzionamento. In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di gravi irregolarità e/o di inefficienza tali da impedire il normale funzionamento degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche legalmente costituiti, la Giunta Regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

 

     Art. 7.

     Gli statuti degli Enti riconosciuti devono indicare:

     - le finalità che l'Ente si propone;

     - il patrimonio dell'Ente;

     - gli organi di amministrazione;

     - la sede.

     Del Consiglio di Amministrazione dell'Ente fa parte di diritto un componente designato dalla Giunta Regionale [11].

     Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i membri iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalle norme vigenti [12].

     Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente.

     Gli Enti organizzatori devono adeguare i propri statuti alla presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 8. [13]

     [Le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni a carattere locale di cui al precedente art. 4, sono delegate ai Comuni. Agli stessi è delegata la vigilanza per qualsiasi manifestazione comunque qualificata. Gli Enti delegati trasmettono, entro il primo marzo di ogni anno, alla Giunta Regionale, una relazione sulle funzioni svolte e sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nel territorio di propria competenza, nel corso dell'anno precedente.]

 

     Art. 9. Sanzioni e vigilanza [14]

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell’art. 4 una sanzione da un minimo di 10 € ad un massimo di 100 € per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

b) in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 4, ovvero senza aver dato riscontro alle richieste dagli enti competenti previste dal comma 3 del medesimo articolo 4, una sanzione da un minimo di € 8 ad un massimo di € 80 per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

c) in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione amministrativa compresa tra il 10 ed il 30% del fatturato della manifestazione.

2. Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte a metà.

3. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori sono delegate ai Comuni per qualsiasi manifestazione comunque qualificata.

 

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

 

     Art. 10.

     Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nell'art. 1 della presente legge la Giunta Regionale:

     a) organizza direttamente ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. 87/87 “Costituzione della FIRA SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese” tramite la FIRA, o tramite i Centri del Commercio Interno ed Estero delle Camere di Commercio e/o con l'Istituto Nazionale per il Commercio estero, manifestazioni fieristiche ovvero la partecipazione alle stesse [15];

     b) può stipulare apposite convenzioni con il Centro del Commercio Interno delle Camere di Commercio per l'organizzazione o la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche in Italia che si svolgono fuori del territorio regionale e con il Centro Estero delle Camere di Commercio e/o con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero per l'organizzazione o la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, contribuendo alle spese occorrenti nella misura del 50%;

     c) svolge direttamente ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della L.R. 87/87, tramite la FIRA o tramite il Centro del Commercio Estero delle Camere di Commercio e/o l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero attività promozionale all'estero, osservando quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616 [16];

     d) può stipulare apposite convenzioni con il Ministero del Commercio con l'Estero e/o con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, contribuendo alle spese occorrenti nella misura del 50% per le seguenti attività:

     - elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico della Regione sotto il profilo dell'internazionalizzazione e della promozione delle esportazioni;

     - valorizzazione e sostegno di specifici comparti produttivi della Regione Abruzzo, in particolare quello agroalimentare, meccanico, tessile, dell'abbigliamento, pelle, calzaturiero, elettronico, ceramico, dell'arredamento, farmaceutico e cosmetico, vetro;

     - realizzazione di ricerche di mercato finalizzate ad azioni di promozione;

     - progettazione e organizzazione di interventi di promozione, di informazione con l'utilizzo di tutti i mezzi della comunicazione multimediale, compreso INTERNET e di formazione manageriale e tecnica [17].

     e) può concedere contributi, sulla base della disponibilità di bilancio, a favore di imprese singole, associate o consorziate aventi le loro sedi nel territorio regionale per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione ad una manifestazione fieristica nell'arco dell'anno che si svolga in Italia o all'estero [18].

     Per le iniziative di cui ai punti a), b) e c) la Giunta Regionale può concedere acconti fino al 70% delle spese preventivate di sua competenza.

     I soggetti di cui ai punto d) ed e) non hanno diritto ad usufruire del contributo regionale qualora, per la stessa manifestazione, beneficiano di eventuali contributi di altri Enti Pubblici [19].

 

     Art. 11.

     I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, previsti alla lett. e) dell'art. 10 della presente legge, possono essere concessi nei limiti dello stanziamento del bilancio e garantendo comunque parità di trattamento nelle seguenti misure:

     1) per le imprese singole fino al 70% delle spese effettivamente sostenute al netto di IVA, per quota d'iscrizione, affitto area espositiva, allestimento stand, trasporto ed assicurazione dei prodotti per un importo massimo di L. 2.000.000;

     2) per i consorzi e le cooperative fino al 100% delle spese di cui al precedente punto 1 al netto di IVA e per un importo massimo di L. 4.000.000.

     Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, il contributo viene concesso con le stesse percentuali di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente per un importo massimo di L. 3.000.000 per le imprese singole e di L. 6.000.000 per i consorzi e le cooperative.

 

     Art. 12. [20]

 

     Art. 13.

     Le imprese di cui alla lettera e) dell'art. 10 della presente legge per ottenere il contributo devono presentare domanda entro e non oltre il 15 maggio dell'anno a cui si riferisce la manifestazione e, per il periodo dal 1 gennaio al 15 maggio, almeno 10 giorni prima dell'apertura della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.

     La domanda, redatta su carta legale, deve contenere oltre alla richiesta di contributo:

     - l'indicazione del tipo, della qualificazione, del luogo e della durata della manifestazione cui si intende partecipare;

     - un dettagliato preventivo delle spese previste per la partecipazione.

 

     Art. 14. [21]

 

     Art. 15.

     Le imprese di cui alla lettera e) del precedente art. 10 devono trasmettere alla Giunta Regionale - Settore Fiere e Mercati - entro 45 giorni dalla chiusura della manifestazione, le fatture quietanzate delle spese sostenute in originale o copie autentiche unitamente alla dichiarazione che per la stessa manifestazione non hanno beneficiato e non beneficeranno di altri contributi concessi da altri Enti Pubblici [22].

     Alla liquidazione ed alla successiva erogazione dei contributi provvede la Giunta Regionale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 16. [23].

 

     Art. 17

     L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in complessive L. 1.400.000.000.

     Per l'anno 1993 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

     - Cap. 324000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»

     - in diminuzione L. 700.000.000

     - Cap. 251581 denominato «Contributi per la partecipazione e l'organizzazione di Fiere, Mostre ed Esposizioni - LL.RR. 14.11.86, n. 64; 6.4.1989, n. 30 e 10.9.1991, n. 63»

     - in aumento L. 700.000.000.

     La partita n. 8 dell'elenco n. 4 è conseguentemente ridotta.

     La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al 1° comma del presente articolo, sarà iscritta sul corrispondente capitolo del bilancio 1994, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.

 

     Art. 18.

     E' abrogata la Legge Regionale 13 nov. 1980, n. 75 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 19. (Omissis) - (Urgenza).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 1994, n. 49 e successivamente così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 luglio 1996, n. 58.

[3] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 1995, n. 62 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[4] Articolo modificato dagli artt. 3 e 4 della L.R. 20 aprile 1995, n. 62, dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 25 luglio 1996, n. 58 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[6] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[7] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[8] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[9] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[10] Comma modificato dagli artt. 6 e 7 della L.R. 20 aprile 1995, n. 62 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[11] Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 20 aprile 1995, n. 62 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 151.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1994, n. 49.

[13] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[15] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[16] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 20 luglio 2010, n. 29.

[17] Punto abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 151, e successivamente reintrodotto dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 1998, n. 125.

[18] Punto così sostituito dall'art. 9 della L.R. 20 aprile 1995, n. 62.

[19] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 1996, n. 58.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 151.

[21] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 151.

[22] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 1994, n. 49 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 1996, n. 58.

[23] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 1994, n. 49.