§ 3.4.42 - L.R. 20 aprile 1995, n. 62.
Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10.9.1993, n. 58 concernente: Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:20/04/1995
Numero:62


Sommario
Art. 1.      E' rifinanziata, per l'anno 1995, la legge regionale n. 58 del 10 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10.      All'onere di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni sul Bilancio 1995, in termini di competenza e cassa:
Art. 11.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 3.4.42 - L.R. 20 aprile 1995, n. 62.

Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10.9.1993, n. 58 concernente: Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative.

(B.U. n. 11 del 12 maggio 1995).

 

Art. 1.

     E' rifinanziata, per l'anno 1995, la legge regionale n. 58 del 10 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

     Per l'attuazione degli interventi ivi previsti, l'onere per l'anno 1995, è valutato in L. 700.000.000.

 

     Artt. 2. - 9. [1]

 

     Art. 10.

     All'onere di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge si provvede con le seguenti variazioni sul Bilancio 1995, in termini di competenza e cassa:

     Cap. 324000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale»

     - in diminuzione L. 700.000.000

     Cap. 251581 denominato: «Contributi per la partecipazione e l'organizzazione di Fiere, Mostre ed Esposizioni - LL.RR. 10 settembre 1993, n. 58 e 10 agosto 1994, n. 49»

     - in aumento L. 700.000.000

     La partita n. 9 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio per l'esercizio in corso è soppressa.

     Ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti normativi di cui all'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977, per gli esercizi successivi al 1995, l'entità degli oneri relativi sarà determinata dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della richiamata legge di contabilità.

 

     Art. 11. (Omissis) - (Urgenza).

 

 


[1] Articoli di modifica della L.R. 10 settembre 1993, n. 58.