| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio | 
| Data: | 10/08/1994 | 
| Numero: | 49 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 2 della Legge Regionale n. 58/93 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Il terzo comma dell'art. 7 della Legge regionale n. 58/93 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. Nel primo comma dell'art. 15 della Legge regionale n. 58/93 le parole: «idonea documentazione delle spese sostenute in originale o copia autentica» sono sostituite dalle parole: | 
| Art. 5. E' abrogato l'art. 16 della Legge regionale n. 58/93. | 
| Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 3.4.33 - L.R. 10 agosto 1994, n. 49.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 Settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative).
L'art. 2 della Legge Regionale n. 58/93 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il terzo comma dell'art. 7 della Legge regionale n. 58/93 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Nel primo comma dell'art. 15 della Legge regionale n. 58/93 le parole: «idonea documentazione delle spese sostenute in originale o copia autentica» sono sostituite dalle parole:
(Omissis).
E' abrogato l'art. 16 della Legge regionale n. 58/93.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo abrogato dall'art. 2 della