§ 3.3.30 - L.R. 4 aprile 1995, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.5.1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. n. 13/87 e n. 91/92.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:04/04/1995
Numero:34


Sommario
Art. 12. 
Art. 13.      Per l'attività di informazione e di promozione in materia di Pesca, di cui all'art. 6 della L.R. 17.5.1985, n. 44, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30.
Art. 14.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.3.30 - L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.5.1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. n. 13/87 e n. 91/92.

(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).

 

     Artt. 1. - 11. [1]

 

Art. 12. [2]

 

     Art. 13.

     Per l'attività di informazione e di promozione in materia di Pesca, di cui all'art. 6 della L.R. 17.5.1985, n. 44, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30.

 

     Art. 14.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articoli di modifica della L.R. 17 maggio 1985, n. 44.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 8 settembre 1992, n. 91.