| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura | 
| Data: | 04/04/1995 | 
| Numero: | 34 | 
| Sommario | 
| Art. 12. | 
| Art. 13. Per l'attività di informazione e di promozione in materia di Pesca, di cui all'art. 6 della L.R. 17.5.1985, n. 44, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30. | 
| Art. 14. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. | 
§ 3.3.30 - L.R. 4 aprile 1995, n. 34.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17.5.1985, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. n. 13/87 e n. 91/92.
(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).
Artt. 1. - 11. [1]
Per l'attività di informazione e di promozione in materia di Pesca, di cui all'art. 6 della L.R. 17.5.1985, n. 44, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 41 della L.R. 31.5.1994, n. 30.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articoli di modifica della 
[2] Modifica l'art. 1 della