§ 3.3.19 - L.R. 8 settembre 1992, n. 91.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.4.87, n. 13, recante tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:08/09/1992
Numero:91


Sommario
Art. 1.      L'art. 29 - 1° comma - lett. d) della L.R. 17.5.1985, n. 44, come modificato ed integrato dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 e così sostituito:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.3.19 - L.R. 8 settembre 1992, n. 91.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3.4.87, n. 13, recante tutela ed incremento della fauna ittica nelle acque interne.

(B.U. n. 34 del 13 ottobre 1992).

 

Art. 1.

     L'art. 29 - 1° comma - lett. d) della L.R. 17.5.1985, n. 44, come modificato ed integrato dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 e così sostituito:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Vedi nota [22], art. 29, L.R. 17 maggio 1985, n. 44.