§ 3.2.28 - L.R. 3 aprile 1995, n. 28.
Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:03/04/1995
Numero:28


Sommario
Art. 1.      In attuazione dei principi sanciti dalla L.R. 12 aprile 1994, n. 28 per la salvaguardia e il potenziamento del Demanio forestale regionale, nonché per la migliore utilizzazione e gestione dello [...]
Art. 2.      La Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Demanio e Patrimonio, su conforme parere del Comitato previsto dall'art. 17 della L.R. 28/94, può attribuire agli [...]
Art. 3.      Per realizzare il necessario raccordo operativo tra gli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali e il Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, nonché il coordinamento fra gli stessi e al [...]
Art. 4. 
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 9 dicembre [...]
Art. 6.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 3.2.28 - L.R. 3 aprile 1995, n. 28.

Norme concernenti la gestione delle foreste demaniali regionali.

(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).

 

Art. 1.

     In attuazione dei principi sanciti dalla L.R. 12 aprile 1994, n. 28 per la salvaguardia e il potenziamento del Demanio forestale regionale, nonché per la migliore utilizzazione e gestione dello stesso secondo le modalità previste dalla stessa L.R. n. 28/94, la Regione individua con la presente legge le seguenti linee prioritarie di intervento, da attuarsi tramite gli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali esistenti in L'Aquila, Pescara e Castel di Sangro:

     - manutenzione straordinaria delle attrezzature tecnologiche esistenti e pervenute alla regione in dotazione delle Foreste Demaniali;

     - adeguamento, aggiornamento e potenziamento delle attrezzature tecnologiche e dotazioni;

     - acquisizione attrezzature d'ufficio;

     - tabellazione ed accatastamenti;

     - formazione del catasto delle Foreste Demaniali regionali;

     - manutenzione straordinaria e per adeguamento a norma di legge dei fabbricati demaniali;

     - lavori colturali di urgenza;

     - realizzazione e/o ristrutturazione dei fabbricati di servizio dei vivai regionali gestiti, per avvio di due centri di studio e produzione specie vegetali autoctone per le zone protette in aree collinari, costiere e montane;

     - ampliamento del Demanio Forestale regionale, anche per rettifiche di confini ed accorpamenti da realizzarsi secondo le stesse modalità e procedure già stabilite nell'art. 10 della L.R. 7.7.1982, n. 38.

     Il programma esecutivo relativo ai suddetti interventi dovrà essere elaborato ed approvato con le procedure previste dall'art. 17, comma 4, punto 2 della legge regionale n. 28/94.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Demanio e Patrimonio, su conforme parere del Comitato previsto dall'art. 17 della L.R. 28/94, può attribuire agli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali la gestione di altri beni regionali purché aventi caratterizzazione agraria o forestale.

 

     Art. 3.

     Per realizzare il necessario raccordo operativo tra gli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali e il Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione, nonché il coordinamento fra gli stessi e al fine di provvedere alle funzioni di segreteria del Comitato di Gestione delle Foreste Demaniali Regionali previsto dall'art. 17 della L.R. n. 28/94, l'allegato «C» della L.R. 21.5.1985 n. 58, è così modificato: è istituita la «Unità Operativa Foreste Demaniali Regionali (FA)», quale struttura del Settore Agricoltura, Foreste ed alimentazione, Servizio Bonifica - Economia Montana e Foreste, e dell'Ufficio irrigazione, energia e interventi zone montane. E' contemporaneamente soppressa la «Unità Operativa Energie Alternative e recuperi energetici in agricoltura (FI)». Fermo restando la dotazione organica complessiva della VIII qualifica funzionale, sono conseguentemente adeguati i contingenti parziali riferiti ai profili professionali di Funzionario Ingegnere e di Funzionario Amministrativo.

     La dizione «Struttura dell'ex Azienda per le Foreste Demaniali», prevista nell'allegato «E» della L.R. n. 58/85 è sostituita con «Uffici Amministrazione Foreste Demaniali Regionali».

 

     Art. 4. [1].

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 1.000.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 con quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto il Cap. 11413 (Sett. 11, Tit. I, Ctg. 4, Sez. 10) con la denominazione «Finanziamento per gestione beni regionali a carattere agrario o forestale» con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di lire 1.000.000.000».

 

     Art. 6. (Omissis) - (Urgenza).

 

 


[1] Modifica la L.R. 6 dicembre 1994, n. 92.