Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 09/03/2004 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 1 della L.R. 62/1994. |
Art. 2. Modifiche all’art. 2 della L.R. 62/1994. |
Art. 3. Modifiche all’art. 3 della L.R. 62/1994. |
Art. 4. Modifiche all’art. 4 della L.R. 62/1994. |
Art. 5. Integrazioni alla L.R. 62/1994. |
Art. 6. Integrazioni alla L.R. 62/1994. |
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 3.1.108 – L.R. 9 marzo 2004, n. 11.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.9.1994, n. 62 - Credito agrario agevolato.
(B.U. 2 aprile 2004, n. 11).
Art. 1. Modifiche all’art. 1 della
1. All’art. 1, comma 1, lett. c) della
Art. 2. Modifiche all’art. 2 della
1. All’art. 2 della citata legge regionale sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lett. d) del primo comma è sostituita dalla seguente:
“d) le Società promosse per l’esercizio dell’agricoltura e costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio, da coltivatori diretti e assimilati”;
b) dopo la lett. g) del 1° comma, è aggiunta la seguente lett. g bis):
“g bis) i Cofidi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della
Art. 3. Modifiche all’art. 3 della
1. All’art. 3 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1) Tutte le operazioni di credito di esercizio per la conduzione, nonché quelle per la concessione di acconto ai soci di cooperative, associazioni o consorzi e società di cui all’art. 2 saranno effettuate mediante rilascio di cambiali agrarie.”
b) al comma 2 le parole “Giunta Regionale Settore Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione Agricoltura - Servizio competente alla gestione della L.R. 62/94”;
c) al comma 4 sostituire le parole “circolare del Settore Agricoltura” con “atto della Giunta regionale”.
Art. 4. Modifiche all’art. 4 della
1. L’art. 4 della citata legge è sostituito dal seguente:
“Art. 4.
1. Per l’acquisto di bestiame possono essere concessi prestiti annuali e poliennali.
2. Per l’acquisto di macchine ed attrezzature possono essere concessi prestiti poliennali.
3. I prestiti poliennali di cui ai commi precedenti hanno la durata fino a 5 anni.
4. I limiti della spesa ammissibile per i predetti prestiti, il tasso da applicarsi, le modalità di erogazione, la documentazione necessaria, le modalità di liquidazione del concorso regionale e quant’altro potrebbe interessare il procedimento sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
5. Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in semestralità al tasso agevolato in vigore al momento del rilascio del nulla-osta.
6. Detto concorso è concesso alle Banche in unica soluzione scontato all’attualità.
7. Le domande intese ad ottenere il prestito vanno presentate ai Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio, in qualità di responsabili del procedimento i quali, a seguito di istruttoria, emettono entro 30 giorni il relativo nulla-osta.
8. Le Banche convenzionate, per gli interventi di cui alla presente legge, ed i Cofidi, per gli interventi di cui all’art. 3 - lettera b) - della L.R. 100/99, provvedono a trasmettere al Servizio competente alla gestione della L.R. 62/94 della Direzione Agricoltura appositi rendiconti, secondo le modalità stabilite nei criteri di cui al quarto comma del presente articolo.
9. Per la concessione dei prestiti poliennali per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole, di durata fino a 5 anni, viene assegnata alla FIRA S.p.A. la somma di Euro 50.000,00 per la formazione di un fondo, la cui gestione è regolamentata con apposita Convenzione. La FIRA s.p.a., per la concessione dei suddetti prestiti, deve attenersi alle modalità stabilite nei criteri di cui al quarto comma del presente articolo. Detto fondo può essere incrementato con Determinazione Dirigenziale, in base alla disponibilità di bilancio, sulla scorta delle previste necessità comunicate dalla FIRA stessa.”
Art. 5. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 4 della
“Art. 4 bis.
1. I mutui a breve, medio e lungo termine, che beneficiano di contributi regionali in conto interessi, posti in essere dalle Banche convenzionate con la Regione Abruzzo, si considerano estinti nel momento in cui la Banca avvia l’azione di recupero. In questo caso e in caso di estinzione anticipata volontaria il concorso regionale nel pagamento degli interessi viene a cessare.
2. Ai mutui a breve, medio e lungo termine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 128 della
3. I contratti di mutuo che beneficiano del concorso regionale in conto interessi non possono prevedere deroghe all’art. 1957 del Codice Civile.”
Art. 6. Integrazioni alla
1. Dopo l’art. 4 bis della precitata legge regionale è aggiunto l’art. 4 ter:
“Art. 4 ter.
1. I mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice prima dell’entrata in vigore della L.R. 53/97 possono essere rinegoziati, a richiesta degli interessati secondo le disposizioni stabilite dall’art. 5 della medesima L.R. 53/97.”
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Clausola sospensiva di efficacia
Agli interventi previsti dalla presente legge sarà data attuazione successivamente all’esito favorevole dell’esame da parte della Commissione CE.