§ 3.1.72 - L.R. 3 novembre 1999, n. 100.
Norme in materia di Cooperative, Consorzi e Società consortili di garanzia collettiva fidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:03/11/1999
Numero:100


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Caratteristiche dei cofidi - Requisiti di ammissibilità alle garanzie pubbliche.
Art. 3.  Modalità dell'intervento pubblico.
Art. 4.  Contributi regionali.
Art. 5.  Modalità attuativa.
Art. 6.  Controlli e sanzioni.
Art. 7.  Esame comunitario.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Urgenza.


§ 3.1.72 - L.R. 3 novembre 1999, n. 100. [1]

Norme in materia di Cooperative, Consorzi e Società consortili di garanzia collettiva fidi.

(B.U. n. 44 del 9 novembre 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, intende promuovere, nel settore agricolo, lo sviluppo di consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati "cofidi".

     2. I cofidi hanno come scopo sociale:

     a) la prestazione di garanzie per facilitare l'accesso al credito;

     b) la prestazione di servizi per il reperimento, migliore utilizzo e gestione di finanziamenti.

 

     Art. 2. Caratteristiche dei cofidi - Requisiti di ammissibilità alle garanzie pubbliche.

     1. I cofidi aventi le finalità indicate all'art. 1, per accedere alle agevolazioni pubbliche devono:

     a) essere costituite da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile;

     b) possono avere base regionale o provinciale o interprovinciale;

     c) avere natura giuridica di 1° oppure di 2° grado;

     d) essere regolati da uno statuto;

     e) avere sede operativa nel territorio regionale;

     f) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

     g) concedere garanzie ed agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

     2. Ai cofidi vi possono aderire, quali sostenitori, anche amministrazioni pubbliche e organismi associativi privati.

     3. Il Consiglio di amministrazione deve essere composto, per almeno due terzi, da imprese agricole.

 

     Art. 3. Modalità dell'intervento pubblico.

     1. A favore dei cofidi di cui all'art. 2 la Giunta regionale può:

     a) concedere contributi per la formazione o l'integrazione di fondi di garanzia monetaria (fondi rischi) e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione ai soci di garanzie sui finanziamenti ed operazioni finanziarie concessi dai soggetti esercitanti attività creditizia e finanziaria ai sensi del T.U. 1.9.1993, n. 385;

     b) concorrere nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dai Cofidi, concessi alle imprese socie;

     c) concedere contributi per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale.

     2. La gestione finanziaria delle operazioni di cui al comma 1 viene affidata ai soggetti esercitanti attività creditizie convenzionate con la Regione Abruzzo Settore Agricoltura, ai sensi del T.U. in materia bancaria o creditizia del 1 settembre 1993, n. 385.

 

     Art. 4. Contributi regionali.

     1. Il contributo regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) è concesso, nel rispetto delle norme comunitarie, in misura proporzionale:

     a) all'entità dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia sottoscritti;

     b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dai cofidi ed effettivamente erogate alla chiusura dell'esercizio precedente alla data della domanda.

     2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore dei fondi rischi e patrimonio di garanzia complessivamente sottoscritto dai soci effettivi e sostenitori.

     3. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) è fissato nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili.

     4. Il concorso di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) è concesso secondo i principi di cui alla L.R. 62/94 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente all'atto della concessione.

     5. La garanzia prestata dai cofidi, al netto delle spese sostenute dal beneficiario, deve essere computata al fine del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve e medio termine.

     6. In caso di garanzia concessa da un cofidi, la garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia è applicato sulla quota di finanziamento non prevista dalla garanzia del cofidi.

 

     Art. 5. Modalità attuativa.

     1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce:

     a) il numero minimo delle imprese agricole aderenti

all'organizzazione;

     b) la misura dei contributi regionali;

     c) i criteri specifici per l'ammissione ai contributi e le modalità di liquidazione;

     d) l'ambito territoriale minimo di operatività dei cofidi;

     e) i termini per la presentazione delle domande e le priorità per la loro valutazione;

     f) l'entità minima del fondo rischi e del patrimonio;

     g) i criteri cui gli organismi di garanzia devono attenersi nell'individuazione del beneficiario delle operazioni agevolate, sia nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/90 concernente nuove norme in materia di procedimento e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, che di eventuali altre norme in materia.

 

     Art. 6. Controlli e sanzioni.

     1. Con delibera della Giunta regionale sono definite le modalità di controllo sui cofidi beneficiari dei contributi regionali, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, delle condizioni e delle disposizioni dettate ai sensi della presente legge e delle disposizioni comunitarie.

     2. La violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta:

     a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati;

     b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui alla presente legge;

     c) la restituzione dei fondi versati e non utilizzati.

     3. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del cofidi il rappresentante legale, nel comunicare alla Giunta regionale Settore Agricoltura, entro 5 giorni dalla decisione, i motivi e le cause dello scioglimento, provvede a restituire alla Regione gli eventuali finanziamenti non utilizzati.

 

     Art. 7. Esame comunitario.

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione U.E..

     2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla U.E. per gli aiuti nel settore agricolo.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalle applicazioni della presente legge, valutati per l'anno 1999 in £. 100.000.000, si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto al Cap. 102421 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti saranno determinati dalle rispettive leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/77 e successive modificazioni e nuove norme in materia di cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi.

 

     Art. 9. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.