Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 09/02/1995 |
Numero: | 59 |
§ 3.1.1005 - D.P.G.R. 9 febbraio 1995, n. 59. [1]
Abbattimento piante di olivo.
(B.U. 30 giugno 1995, n. 15.)
La Giunta Regionale
Visti gli artt. 1, 7 - comma 1 - e 66 del
(Omissis)
decreta
la competenza della materia richiamata in premessa è assegnata al dirigente responsabile del Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvede ad emanare i relativi provvedimenti amministrativi.
In ogni caso, l'emanazione dell'atto amministrativo deve preventivamente considerare che per il
1) è vietato l'abbattimento di piante di olivo, oltre il numero di 5 per biennio (art. 1);
2) sia accertata la morte fisiologica delle piante e la permanente improduttività o scarsa produttività dovute a cause irremovibili (art. 2);
3) l'eccessiva densità danneggi l'oliveto (art. 2);
4) l'abbattimento si renda indispensabile per opere di miglioramento fondiario, per la realizzazione di opere di pubblica utilità, e quando si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso abitazione (art. 2).
Per le opere di miglioramento fondiario e le costruzioni di fabbricati in relazioni alle quali viene consentito l'abbattimento degli olivi, il decreto di autorizzazione deve prevedere e fissare un termine entro cui dovranno essere ultimate le opere di miglioramento o di costruzione;
5) l'inosservanza del termine di tempo fissato per l'esecuzione di quanto al precedente n. 4 determina le sanzioni previste all'art. 4:
6) è data facoltà, su proposta degli organi tecnici, di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino piante di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettante piante di olivo in luogo di quelle da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine di reimpianto (art. 3);
7) chiunque abbatte piante di olivo, nel numero superiore a quello previsto dall'art. 1, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, o nel caso dell'art. 3, ometta di eseguire l'impianto imposto o non rispetta le modalità e i termini fissati, è punito con la sanzione amministrativa per un importo pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, come da competente relazione di stima degli organi tecnici;
8) è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale del valore di stima di tutte le piante abbattute (Consiglio di Stato - Sez. II - n. 177/84 applicazione art n. 16 della
9) le piante di olivo estirpate non possono essere cedute a terzi, neanche a titolo gratuito, né trasportate senza specifica autorizzazione dell'Osservatorio malattie delle piante di Pescara, giusta l'art. 3 della
Il Presidente
[1] Le presenti disposizioni non trovano più applicazione per effetto dell'art. 8 della