Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 27/12/2001 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione e finalità del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. |
Art. 2. Attribuzioni e funzioni del Nucleo. |
Art. 3. Composizione del Nucleo |
Art. 4. Selezione del Dirigente e dei componenti il Nucleo. |
Art. 5. Collocazione del Nucleo. |
Art. 6. Operatività del Nucleo. |
Art. 7. Raccordo con le strutture della Giunta Regionale. |
Art. 8. Istituzione del sistema di banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici – MIPR. |
Art. 9. Raccordo organizzativo e metodologico con la rete dei Nuclei e con il sistema MIP – CIPE. |
Art. 10. Elementi essenziali della rete dei Nuclei di valutazione e verifica. |
Art. 11. Formazione ed aggiornamento dei componenti il Nucleo. |
Art. 12. Copertura finanziaria. |
Art. 13. Pubblicazione, entrata in vigore ed attuazione. |
§ 2.2.85 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 86.
Istituzione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
(B.U. n. 29 del 29 dicembre 2001).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Istituzione e finalità del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
1. E' istituita, presso la Giunta Regionale, nell'ambito delle strutture preposte alla programmazione, il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - di seguito denominata Nucleo -, attuando, nella Regione Abruzzo, le disposizioni contenute nella
2. Le finalità della presente legge sono quelle di assicurare un adeguato livello qualitativo delle attività di programmazione regionale e dei conseguenti interventi pubblici nell'economia, attraverso:
* la gestione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), di cui all'art. 1, comma 6 della
* la graduale applicazione delle tecniche proprie dei fondi strutturali ai piani e progetti attuati a livello territoriale, con specifico riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica;
* il controllo sulla qualità e coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi di piano stabiliti nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri Piani di settore.
Art. 2. Attribuzioni e funzioni del Nucleo.
1. Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) della
2. In particolare, al Nucleo sono assegnate le funzioni di:
a) supporto tecnico alle attività di programmazione svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili degli interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali, in particolare alle fasi di formulazione e valutazione ex ante, in itinere ed ex post di piani, programmi, progetti ed interventi di programmazione;
b) coordinamento e raccordo con le attività di programmazione di settore svolta dalle Direzioni regionali e dalle Amministrazioni locali;
c) analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti e di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio;
d) definizione ed implementazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale;
e) supporto alla definizione ed all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale ed in generale degli istituti della programmazione negoziata;
f) osservazione e valutazione sullo stato di attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e negli strumenti di programmazione negoziata regionali;
g) produzione di studi e linee-guida e attuazione di strumenti formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali e delle amministrazioni locali;
h) valutazione di progetti di investimento da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento proposti dalle Amministrazioni di cui all'art. 4 della
3. Il Nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione di piani, programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad eccezione dei progetti realizzati in compartecipazione pubblica-privata con la tecnica della finanza di progetto, predisposti dagli enti territoriali, dalla Regione, e dagli enti strumentali [3].
4. Le Amministrazioni di cui all'art. 4 della L. 144/99, promotrici di progetti di investimento, possono richiedere al Nucleo l'espletamento delle attività di valutazione su proposte da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento.
5. Il Nucleo rimette, annualmente, alla 1^ Commissione Consiliare una relazione sull'attività svolta, corredata dei relativi elaborati, dati e parere [4].
Art. 3. Composizione del Nucleo [5]
1. Il Nucleo ha sede presso la Giunta regionale, ed è coordinato da un Dirigente dei servizi della programmazione.
2 Al fine di assicurare l’insieme delle funzioni di cui all’ articolo 2, il Nucleo è composto da professionalità interne all’Amministrazione regionale, rappresentative di tutte le Direzioni regionali interessate alla programmazione ed alla valutazione di investimenti pubblici.
3. I componenti il Nucleo sono selezionati dai Direttori regionali tra i dipendenti di categoria D assegnati alle singole Direzioni, avendo a specifico riferimento le professionalità e le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni del Nucleo di cui all’ articolo 2.
4. I componenti il Nucleo continuano a svolgere la propria attività nelle strutture di appartenenza.
5. Per lo svolgimento della proprie attività, il Nucleo si avvale del supporto tecnico ed amministrativo di una Segreteria tecnica.
6. Per lo svolgimento di funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, nel campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante in itinere ed ex post, di progetti e programmi di investimento e nell’analisi economica ed ambientale applicata a livello territoriale esettoriale, l’attività del Nucleo può essere supportata da quella di professionalità esterne all’amministrazione.
7. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative della presente legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 4. Selezione del Dirigente e dei componenti il Nucleo. [6]
[1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 lett. a), b) e c) della
2. La selezione per la copertura del posto di Dirigente del Nucleo avviene nel rispetto della vigente disciplina regionale in materia di accesso alla Dirigenza, con specifico riferimento alle materie specialistiche di cui al comma 5 del precedente art. 3. Alla selezione possono essere ammessi dipendenti regionali, provenienti dalla Cat. "D", in possesso di diploma di laurea e di documentata esperienza professionale maturata negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 3, comma 5, per almeno 15 anni di effettivo servizio in posizione corrispondente a quella dell'attuale Cat. "D".
3. La selezione dei componenti interni avviene sulla scorta dei bandi di cui al precedente comma 1, per titoli e colloquio, nelle materie specialistiche di cui al precedente art. 3, comma 5. Alla selezione possono essere ammessi dipendenti regionali, provenienti dalla Cat. "D", in possesso di diploma di laurea e di documentata esperienza professionale maturata negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 3, comma 5, per almeno 5 anni di effettivo servizio, in posizione corrispondente a quella dell'attuale Cat. "D".
4. La selezione dei componenti esterni del Nucleo avviene sulla scorta dei bandi di cui al precedente comma 1, per titoli e colloquio, nelle materie specialistiche di cui al precedente art. 3, comma 6. Alla selezione possono essere ammessi candidati in possesso di diploma di laurea e di documentata esperienza professionale, maturata negli ambiti disciplinari di cui al precedente art. 3, comma 6, per almeno 5 anni.
5. I bandi di selezione, da emanare contemporaneamente, limitano la partecipazione dei candidati ad un solo posto da assegnare.]
TITOLO II
COLLOCAZIONE FUNZIONALE DEL NUCLEO E MISURE DI RACCORDO
Art. 5. Collocazione del Nucleo.
1. Il Nucleo opera nell'ambito delle attività ad esso assegnate e si colloca nell'ambito delle strutture della Direzione regionale preposta alla Programmazione.
2. [Il Nucleo si avvale di una struttura organizzativa, da definirsi entro i limiti della attuale dotazione organica, con atto di organizzazione della Giunta Regionale] [7].
Art. 6. Operatività del Nucleo.
1. Il Nucleo opera sia unitariamente che per gruppi di lavoro formati, di volta in volta, al suo interno per affrontare specifiche tematiche. In ogni caso i risultati delle attività svolte dai gruppi di lavoro vengono attribuiti al Nucleo nel suo complesso. A fronte di ogni iniziativa soggetta a proposta, valutazione e/o verifica da parte del Nucleo, quest'ultimo emana pareri da inviare alle Strutture di competenza.
2. Il Nucleo, nell'espletamento delle attività ad esso assegnate, ha facoltà di avvalersi della collaborazione e del supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale e delle Aziende ed Enti da essa dipendenti.
Art. 7. Raccordo con le strutture della Giunta Regionale.
1. Con successivo atto di organizzazione, la Giunta Regionale stabilisce le procedure di collegamento funzionale con le strutture regionali competenti in materia di statistica e pone in essere le misure di raccordo con le altre strutture ed organismi regionali, al fine di evitare duplicazioni nell'espletamento delle funzioni ad ognuno assegnate.
Art. 8. Istituzione del sistema di banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici – MIPR. [8]
[1. Al fine di accrescere l'efficacia programmatica ed operativa della Regione in ordine all'attuazione dei piani di intervento pubblico nell'economia, si istituisce un'apposita banca dati alimentata dai risultati delle operazioni di monitoraggio svolte sulle attività delle strutture regionali. Queste sono volte ad individuare, per ogni singolo intervento, oggetto di valutazione del Nucleo, il relativo stato dell'arte, l'avanzamento fisico, finanziario e tecnico - procedurale.
2. La gestione complessiva della banca dati è affidata al Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. A tal fine le Direzioni della Giunta Regionale, nonché tutti i soggetti attuatori titolari di programmi e piani di intervento pubblico nell'economia, garantiscono, con cadenza bimestrale, la trasmissione al Nucleo di adeguati flussi informativi.]
Art. 9. Raccordo organizzativo e metodologico con la rete dei Nuclei e con il sistema MIP – CIPE.
1. Il Nucleo, avvalendosi delle competenti strutture della Giunta Regionale, predispone quanto necessario per la realizzazione dei servizi a rete volti alla diffusione delle risorse metodologiche ed informative con i nuclei delle altre Amministrazioni centrali e regionali, nonché con il sistema informativo integrato del MIP - CIPE.
2. Nell'ambito della rete dei nuclei regionali e delle Amministrazioni centrali, ivi compreso quello integrato istituito presso il CIPE, sono assicurati l'utilizzo e la messa a disposizione dell'insieme del know how, delle procedure, delle tecniche di valutazione e verifica, delle metodologie e dei modelli di monitoraggio, degli studi, analisi e ricerche e di quanto altro ritenuto valido per il raggiungimento delle c.d. best pratices, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo regionale.
3. L'individuazione univoca di ogni progetto, oggetto di valutazione e di successivo inserimento nella banca dati da parte del Nucleo, è assicurata per mezzo dell'adeguamento del sistema di identificazione dei singoli interventi a quelle che sono le indicazioni proposte dall'iniziativa denominata "Codice Unico di Progetto". A tal fine la Regione si impegna, attraverso il coinvolgimento delle proprie strutture, a sviluppare sistemi informativi adeguati e tali da consentire la partecipazione al sistema confederato di banche dati.
Art. 10. Elementi essenziali della rete dei Nuclei di valutazione e verifica. [9]
[1. Costituiscono elementi essenziali per l'inserimento del Nucleo regionale nella rete dei nuclei:
* la definizione, progettazione ed attivazione della rete fisica di comunicazione e di scambio delle informazioni fra i nuclei;
* la individuazione ed attivazione delle banche dati comuni accessibili attraverso la rete;
* il complesso di metodologie (di programmazione, monitoraggio e valutazione) ed esperienze (amministrative, di coordinamento e semplificazione delle procedure e di organizzazione), messe a disposizione attraverso la rete e validate per mezzo del confronto tecnico permanente.
2. Gli elementi di cui al comma precedente sono messi a disposizione delle Amministrazioni centrali e regionali al fine di permettere lo scambio di esperienze e di conoscenze utili per il miglioramento qualitativo della rete dei nuclei nel suo complesso, come disposto nel precedente art. 9.]
TITOLO III
ATTIVITA' FORMATIVE DEI COMPONENTI IL NUCLEO
Art. 11. Formazione ed aggiornamento dei componenti il Nucleo.
1. La Regione Abruzzo partecipa al progetto unitario di formazione ed aggiornamento attuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, in collaborazione con il Formez.
2. Il progetto di formazione di cui al precedente, definisce, inoltre, gli strumenti operativi, la individuazione delle risorse finanziarie e delle rispettive fonti di finanziamento per il funzionamento della rete dei Nuclei.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12. Copertura finanziaria.
1. Per la copertura delle spese relative all'applicazione della presente legge, stimate, per l'anno 2001, in £. 531.000.000, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 11468 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli anni successivi al 2001, per quanto disciplinato dal precedente art. 3, comma 1, lett. a) gli oneri gravano sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.
3. Per gli oneri ulteriori previsti dalla presente legge si provvede con le assegnazioni statali in materia, di cui all'art. 145, comma 10, della
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13. Pubblicazione, entrata in vigore ed attuazione.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[7] Comma abrogato dall'art. 3 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 3 della