§ 2.2.67 - L.R. 16 settembre 1998, n. 78.
Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno, e Minori, Saccione e Fortore.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:16/09/1998
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Delimitazione dei bacini idrografici.
Art. 3.  Organi dell'Autorità di bacino.
Art. 4.  Comitato istituzionale.
Art. 5.  Compiti del comitato istituzionale.
Art. 6.  Comitato tecnico.
Art. 7.  Compiti del comitato tecnico.
Art. 8.  Segretario Generale.
Art. 9.  Compiti del segretario generale.
Art. 10.  Segreteria tecnico-operativa.
Art. 11.  Funzioni della segreteria tecnico-operativa.
Art. 12.  Spese di funzionamento.
Art. 13.  Attività di studio e ricerca.
Art. 14.  Disposizioni finanziarie.
Art. 15.  Piani di bacino.
Art. 16.  Programmi triennali.
Art. 17.  Schemi previsionali e programmatici.
Art. 18.  Quote di partecipazione.
Art. 19.  Sede dell'Autorità di bacino.
Art. 20.  Segretario del comitato istituzionale.
Art. 21.  Segretario del comitato istituzionale.
Art. 22.  Regolamento di amministrazione e contabilità.
Art. 23.  Misure di salvaguardia.
Art. 24.  Norma finanziaria.
Art. 25.  Disposizioni finali.


§ 2.2.67 - L.R. 16 settembre 1998, n. 78.

Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno, e Minori, Saccione e Fortore.

(B.U. n. 24 del 9 ottobre 1998).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e per il perseguimento delle finalità riportate nel protocollo d'intesa preliminare, le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia raggiungono l'intesa di istituire l'Autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore, in seguito denominata Autorità di bacino, con sede a Campobasso.

 

     Art. 2. Delimitazione dei bacini idrografici.

     1. I singoli bacini idrografici interregionali dei Fiumi Trigno, Saccione e Fortore ed il bacino idrografico regionale del fiume Biferno e minori sono delimitati provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. L'Autorità di bacino elabora, secondo criteri tecnici allegati al D.P.R. 14 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1994, il progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo interregionale e conseguentemente di quello di rilievo regionale. La stessa Autorità adotta il progetto relativo ai bacini idrografici interregionali per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato D.P.R. 14 aprile 1994, nonché il progetto relativo al bacino idrografico regionale per la successiva approvazione da parte del Consiglio regionale del Molise. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

 

CAPO II

AUTORITA' DI BACINO

 

     Art. 3. Organi dell'Autorità di bacino.

     1. Sono organi dell'Autorità di bacino:

     a) il comitato istituzionale;

     b) il comitato tecnico;

     c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

 

     Art. 4. Comitato istituzionale.

     1. Il comitato istituzionale è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale del Molise che lo presiede;

     b) dai Presidenti delle Giunte regionali dell'Abruzzo, della Campania e della Puglia, ovvero da Assessori delegati;

     c) da un Assessore per ciascuna delle quattro Regioni designato dalle rispettive Giunta;

     d) dai Presidenti delle Province di Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia e Isernia, ovvero da Assessori delegati.

     2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

     3. Le funzioni di Vice Presidente vengono annualmente assegnate dallo stesso comitato, a rotazione, ad altro componente rappresentante le Regioni.

     4. Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

     5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale quello del Presidente.

     6. Alle adunanze del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il segretario generale dell'Autorità di bacino.

 

     Art. 5. Compiti del comitato istituzionale.

     1. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha i seguenti compiti:

     a) adozione del progetto di delimitazioni dei bacini idrografici;

     b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione dei singoli piani di bacino;

     c) determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;

     d) adozioni delle misure di salvaguardia;

     e) adozione dei singoli piani di bacino;

     f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi dei piani di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e di ogni altro programma di intervento demandato alla Autorità di bacino da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

     g) proposizioni di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'articolo 1;

     h) proposizioni di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

     i) controllo sull'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi d'intervento;

     l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennali di intervento in corso;

     m) nomina del Vice Presidente del comitato istituzionale;

     n) nomina del comitato tecnico e del segretario generale;

     o) adozione dell'organigramma e del regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa;

     p) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca e delle spese di funzionamento;

     q) adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità.

     2. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino può promuovere accordi di programma con Enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

 

     Art. 6. Comitato tecnico.

     1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino ed è composto da:

     a) dodici dirigenti regionali in servizio, con qualificata esperienza nella materia regolata dalla legge 183/89, designati nel numero di cinque dalla Regione Molise, tre dalla Regione Puglia, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Campania;

     b) un funzionario designato da ciascuna delle Province rappresentate nel comitato istituzionale, tra il personale in servizio;

     c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

     d) un rappresentante del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

     2. Il comitato tecnico può essere integrato, con atto del comitato istituzionale, da massimo quattro esperti di comprovato ed elevato livello professionale e scientifico e tali da garantire, in seno al comitato, la presenza delle diverse competenze specifiche nelle materie trattate nei piani di bacino. Gli esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

     3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole Amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni.

     4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni adottate a maggioranza dei presenti; a parità dei voti prevale quello del Presidente.

     5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire commissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

     6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole Amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Molise.

     7. Al pagamento del trattamento di missione e delle spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle Province provvedono direttamente le Amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle Amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 253.

     8. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nei bacini idrografici.

     9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

 

     Art. 7. Compiti del comitato tecnico.

     1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa, alla elaborazione dei piani di bacino.

 

     Art. 8. Segretario Generale.

     1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i funzionari regionali di livello dirigenziale, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione di appartenenza.

     3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

     4. L'atto di nomina del segretario generale, con la indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal comitato istituzionale alle Giunte delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

 

     Art. 9. Compiti del segretario generale.

     1. Il segretario generale:

     a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

     b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

     c) cura i rapporti, ai fini di coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli Enti locali;

     d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatogli;

     e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

     f) presiede il comitato tecnico;

     g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzioni di segretario;

     h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni di legge e di regolamento.

     2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

 

     Art. 10. Segreteria tecnico-operativa.

     1. Entro dodici mesi della data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, l'organigramma definitivo ed il regolamento interno di funzionamento della segreteria tecnico-operativa.

     2. L'organigramma definitivo adottato è trasmesso dal comitato istituzionale alle Regioni per la relativa approvazione.

     3. Entro tre mesi dalla approvazione, le Regioni, di intesa tra loro, assumono i necessari atti per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definitivo.

 

     Art. 11. Funzioni della segreteria tecnico-operativa.

     1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

     a) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative ai bacini idrografici, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programmazione degli interventi, la raccolta di dati per il monitoraggio ed il controllo della attuazione degli interventi;

     b) funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'Autorità di bacino.

     2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad Istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

 

CAPO III

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 12. Spese di funzionamento.

     1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

     a) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali;

     b) spese relative al trattamento economico complessivo spettante al segretario generale;

     c) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti.

     2. Alle spese di funzionamento provvedono le Regioni secondo le quote proporzionali determinate sulla base del parametro composto, con peso paritetico dall'incidenza percentuale della superficie territoriale, come risultante dal progetto di delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici.

     3. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate, con atto del comitato istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri oggettivi indicati al comma 2.

     4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della sola Regione Molise.

 

     Art. 13. Attività di studio e ricerca.

     1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacini sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici, nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

     2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'Autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessive individuate per i singoli bacini, come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1991.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie.

     1. Le quote di partecipazione per le spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, comma 1, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bacino della Regione Molise, che prevede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa, secondo le norme previste nella legge della Regione Molise 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'Autorità di bacino, entro il mese di luglio di ogni anno, predispone:

     - il programma delle attività di studio e di ricerca da svolgersi nell'esercizio successivo per i singoli bacini idrografici;

     - il programma delle spese di funzionamento.

     3. Le Giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, approvano entro il mese di settembre il programma delle attività e delle spese di funzionamento.

     4. Per le procedure di spesa si applica la citata L.R. 3 dicembre 1977, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Molise.

 

CAPO IV

PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

 

     Art. 15. Piani di bacino.

     1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Sono pertanto il quadro di riferimento cui adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

     2. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Essi sono elaborati distinti per bacini idrografici, secondo criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

     3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistematica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

     4. I piani relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati dal comitato istituzionale ed approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli artt. 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     5. Il piano di bacino di rilievo regionale viene adottato dal comitato istituzionale ed approvato dalla Regione Molise secondo le procedure e modalità individuate con apposita legge.

     6. I piani di bacino hanno l'efficacia e producono gli effetti previsti dall'art. 17 commi 3, 4 e 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

     Art. 16. Programmi triennali.

     1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

     2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di bacino e approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli artt. 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche.

 

     Art. 17. Schemi previsionali e programmatici.

     1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono predisposti ed approvati dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni.

 

CAPO V

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 18. Quote di partecipazione.

     1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, elaborati dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo. Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti lavori, le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono così determinate:

     Regione Abruzzo: sette per cento;

     Regione Campania: cinque per cento;

     Regione Molise: settantasei per cento;

     Regione Puglia: dodici per cento.

 

     Art. 19. Sede dell'Autorità di bacino.

     1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del comitato istituzionale, la Regione Molise provvede a dotare l'Autorità di bacino di una idonea sede.

     2. Fino alla definitiva allogazione, l'Autorità di bacino ha sede presso l'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Molise e le spese di funzionamento per la dotazione di mezzi, delle attrezzature e dei materiali restano a carico della stessa Regione Molise.

 

     Art. 20. Segretario del comitato istituzionale.

     1. In sede di prima applicazione della legge istitutiva e fino alla nomina del segretario generale, le sole funzioni di segretario del comitato istituzionale vengono svolte da un dirigente della Regione Molise individuato dal Presidente del comitato istituzionale.

 

     Art. 21. Segretario del comitato istituzionale.

     1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione di tutte le procedure previste all'articolo 10, la segreteria tecnico-operativa è costituita, sulla base di un preliminare e semplificato organigramma definito dal comitato istituzionale, da dipendenti della Regione Molise. Per il suddetto personale la Regione Molise adotta provvedimenti di distacco temporaneo o prevede modalità di collaborazione anche a tempo parziale per un numero limitato di unità.

     2. Nell'ambito dell'organigramma provvisorio le Regioni Abruzzo, Campania e Puglia possono assegnare proprio personale alla segreteria tecnico-operativa, di intesa con la Regione Molise.

     3. Tutte le spese relative al personale assegnato alla segreteria tecnico-operativo restano a carico delle singole Amministrazioni di appartenenza.

 

CAPO VI

NORME FINALI

 

     Art. 22. Regolamento di amministrazione e contabilità.

     1. Entro dodici mesi dalla data di insediamento, il comitato istituzionale adotta, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'autorità e lo trasmette alle Regioni per la successiva approvazione.

 

     Art. 23. Misure di salvaguardia.

     1. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, il comitato istituzionale adotta misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

 

     Art. 24. Norma finanziaria.

     «Gli oneri di cui agli articoli che precedono, per l'esercizio 1998 sono quantificati in L. 10.000.000, quale 1ª fase di avvio delle attività dell'Autorità di bacino.

     Alla copertura degli oneri di cui al 1° comma si provvede mediante pari riduzione per competenza e cassa, dello stanziamento di cui al cap. 151414.

     Il capitolo 151591 denominato «Spese di funzionamento dell'Autorità di bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore» è incrementato per competenza e cassa di L. 10.000.000.

     Per gli esercizi 1999 e 2000 agli oneri, quantificati come prescritto agli artt. 12, 13, 18 e al 1° comma dell'art. 14, si provvede ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29.12.1977, n. 81, tenuto conto delle disposizioni normative afferenti alla L. 183 del 18.05.1989.

     La copertura dei predetti oneri è assicurata con le risorse attribuite al Settore 15, titolo 1 del bilancio pluriennale approvato con L.R. n. 4 del 3.02.1998 e compatibilmente con le risorse che saranno attribuite per ciascuno degli esercizi di riferimento '99 e 2000».

 

     Art. 25. Disposizioni finali.

     1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata, per ciascun bacino idrografico, all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto approvato dalle Regioni interessate allo stesso bacino idrografico.

     2. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre Regioni e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge, viene effettuata comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     3. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Della avvenuta pubblicazione viene data informazione alle Regioni Campania, Molise e Puglia.