§ 2.1.110 – L.R. 30 dicembre 2004, n. 51.
Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/12/2004
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Oggetto ed elettorato attivo e passivo)
Art. 2.  (Cause di ineleggibilità)
Art. 3.  (Cause di incompatibilità)
Art. 3 bis.  (Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica)
Art. 4.  (Cause di decadenza)
Art. 4 bis.  Rimozione cause.
Art. 5.  Abrogazioni.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 2.1.110 – L.R. 30 dicembre 2004, n. 51.

Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale.

(B.U. 14 gennaio 2005, n. 3).

 

Art. 1. (Oggetto ed elettorato attivo e passivo) [1]

     1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.

     2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

     3. Sono elettori i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

     4. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

     5. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

 

     Art. 2. (Cause di ineleggibilità) [2]

     1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale:

     a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;

     b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;

     c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;

     d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;

     e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;

     f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;

     g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

     h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;

     i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;

     j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla L.R. n. 36/1994 e alla L.R. n. 2/1997 e delle relative società di gestione;

     k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;

     l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;

     m) i membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie;

     n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e i Vicepresidenti delle Province della Regione Abruzzo.

     2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.

     3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

     4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

     5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

 

     Art. 3. (Cause di incompatibilità) [3]

     1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:

     a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

     b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;

     c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;

     d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

     2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'articolo 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale.

     3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:

     a) membro del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati;

     b) membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

     c) Giudice della Corte dei Conti;

     d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;

     e) membro del Parlamento Europeo;

     f) Presidente e Vicepresidente della Provincia di altra Regione;

     g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;

     h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti.

     4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.

 

     Art. 3 bis. (Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica) [4]

     1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.

     2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.

     3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

     4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Cosiglio regionale dell'Abruzzo.

     6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti successivi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa.'

 

     Art. 4. (Cause di decadenza) [5]

     1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 1, comma 4, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.

     2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.

     3. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.

     4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.

     5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.

 

     Art. 4 bis. Rimozione cause. [6]

     1. In sede di prima applicazione le cause di cui al comma 2 dell’art. 2 debbono essere rimosse entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Abrogazioni.

     1. La L.R. 17 marzo 2004, n. 18 contenente: “Deroghe all’art.4 della L. 23.04.1981, n. 154 recante Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale”, è abrogata.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 agosto 2018, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 agosto 2018, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 agosto 2018, n. 25.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 8 agosto 2018, n. 25.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2018, n. 25.

[6] Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l’art. 1 della L.R. 28 novembre 2005, n. 35.