§ 2.1.105 – L.R. 17 maggio 2004, n. 18.
Deroghe all’art. 4 della Legge 23.4.1981, n. 154 recante: Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:17/05/2004
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Deroghe all’art. 4, comma 1 della Legge 154/1981.


§ 2.1.105 – L.R. 17 maggio 2004, n. 18. [1]

Deroghe all’art. 4 della Legge 23.4.1981, n. 154 recante: Norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale.

(B.U. 11 giugno 2004, n. 16).

 

Art. 1. Deroghe all’art. 4, comma 1 della Legge 154/1981.

     1. In fase di prima attuazione dell’art. 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, le incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione, di cui all’art. 4, comma 1 della Legge 154/1981 non si applicano ai Consiglieri regionali nel caso in cui le stesse sopravvengano nel corso dell’anno precedente la scadenza naturale del mandato e riguardano comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.


[1] Legge abrogata dall’art. 5 della L.R. 30 dicembre 2004, n. 51.