§ 2.1.38 - L.R. 29 maggio 1986, n. 17.
Norme integrative alla disciplina regionale in materia di procedure concorsuali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/05/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Compensi ai Componenti le Commissioni esaminatrici).
Art. 2.  (Commissioni esaminatrici).
Art. 3.  (Presidenza delle Commissioni esaminatrici).
Art. 4.  (Incentivo alle Commissioni esaminatrici).
Art. 5.  (Nomina in prova dei vincitori).
Art. 6.  (Contenuto tecnico delle prove scritte).


§ 2.1.38 - L.R. 29 maggio 1986, n. 17.

Norme integrative alla disciplina regionale in materia di procedure concorsuali.

(B.U. n. 6 Straord. del 4 giugno 1986)

 

Art. 1. (Compensi ai Componenti le Commissioni esaminatrici).

     Ai Componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione all'impiego regionale, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta un'indennità di funzione di L. 350.000 se il numero dei candidati che ha sostenuto le prove scritte è pari o inferiore a 30 e di L. 450.000 se il numero dei medesimi candidati è superiore a 30 ed inferiore a 100.

     Tale ultima indennità compete, in ogni caso, per tutti i concorsi relativi all'accesso alle qualifiche dirigenziali.

     L'indennità è ulteriormente aumentata di L. 80.000 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso, in più; non può essere superiore, comunque, a L. 800.000.

     Ai Componenti sostituiti e sostituti il compenso viene corrisposto in proporzione alle sedute alle quali gli stessi hanno partecipato, in modo che le somme complessivamente erogate non superino gli importi previsti per il singolo Componente.

     Nel caso ipotizzato dal primo comma del successivo art. 2, l'indennità spettante al Presidente viene elevata del 30 per cento.

     Nei confronti dei Componenti assenti l'indennità complessiva viene ridotta in misura proporzionale al numero delle assenze, rapportato al numero complessivo delle sedute della Commissione.

     Sono soppressi i primi due commi dell'art. 1 della L.R. 13 novembre 1979, n. 53, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

 

     Art. 2. (Commissioni esaminatrici).

     Salvo quanto altro previsto dalla vigente normativa in materia, le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto la prova scritta superino le 600 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna in un numero di componenti pari a quello delle Commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

     A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 300.

     Le sedute delle Commissioni esaminatrici, anche nella composizione prevista dal presente articolo, sono valide qualora siano presenti almeno i due terzi dei Componenti con arrotondamento all'unità superiore compreso il Presidente.

 

     Art. 3. (Presidenza delle Commissioni esaminatrici).

     Nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali la presidenza delle commissioni esaminatrici è affidata ad un Componente la Giunta o ad un Consigliere regionale.

 

     Art. 4. (Incentivo alle Commissioni esaminatrici).

     Al fine di incentivare la più sollecita conclusione dei lavori delle Commissioni esaminatrici e tenuto conto del preminente interesse della Regione a soddisfare le proprie esigenze organizzative connesse alla tempestiva copertura degli organici, le indennità previste dall'art. 1 della presente legge sono aumentate del 30% qualora l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei da parte della Commissione interessata avvenga entro il termine di sette mesi dall'espletamento delle prove scritte, nei concorsi con un numero di candidati superiore a 700 unità.

     Il predetto limite temporale è ridotto di un mese per ogni gruppo di 150 candidati inferiore a 700. Per i concorsi con meno di 100 candidati il limite medesimo è fissato in tre mesi.

     Per la determinazione del numero dei candidati si fa riferimento ai partecipanti alle prove scritte.

 

     Art. 5. (Nomina in prova dei vincitori).

     Ultimate le prove del concorso la Giunta regionale, con il provvedimento di approvazione della graduatoria, autorizza l'immediata assunzione in prova dei vincitori.

     La presentazione dei documenti di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego regionale dovrà avvenire inderogabilmente entro il primo mese di servizio.

     I nuovi assunti saranno invitati eventualmente a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

     Qualora i provvedimenti formali di nomina, atti a contenuto vincolato, dovessero essere annullati dalla Commissione di Controllo

sull'Amministrazione della Regione Abruzzo, le prestazioni di servizio rese dagli interessati sino all'acquisizione agli atti del Servizio Personale della relativa decisione, devono comunque essere compensate.

     Analogamente vanno compensati i periodi di servizio prestati dai nuovi assunti sino all'accertamento, da parte del Servizio Personale, dell'inesistenza di uno dei requisiti indicati dal precedente secondo comma, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati.

     La procedura prevista dal presente articolo si applica anche per la nomina degli idonei, sempreché sussistano tutte le condizioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

 

     Art. 6. (Contenuto tecnico delle prove scritte).

     Nei concorsi per i seguenti profili professionali del Settore Informatica: programmatore (6° qualifica), operatore meccanografico (6° qualifica), programmatore senior (7° qualifica), analista programmatore (8° qualifica), analista di sistemi (8° qualifica e 1° dirigenziale), nonché per i profili di docente tecnico-pratico (6° qualifica), e di capo cuoco (6° qualifica), le prove scritte a contenuto giuridico, previste dalla vigente disciplina, possono essere sostituite da analoghe prove a prevalente contenuto tecnico-professionale secondo le indicazioni dei pertinenti bandi di concorso in relazione alla natura del concorso stesso.

 

     Artt. 7 - 8. (Oneri finanziari, urgenza).

     (Omissis).