§ 98.1.6850 - D.M. 19 aprile 1994, n. 431.
Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/04/1994
Numero:431


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, [...]


§ 98.1.6850 - D.M. 19 aprile 1994, n. 431.

Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396.

(G.U. 5 luglio 1994, n. 155)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

     di concerto con

     I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA

     Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

     Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il quale, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto n. 419/1991 le modalità per la gestione del sopra indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

     Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, che ha apportato alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto-legge n. 419/1991;

     Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni in società per azioni;

     Ritenuta la necessità, in ragione delle predette modificazioni ed integrazioni, di apportare alcune modifiche al citato decreto n. 396/1992, anche al fine di semplificare ed accelerare le procedure per la concessione dell'elargizione;

     Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15845 del 2 febbraio 1994;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e recante il regolamento inerente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, è così modificato:

     a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: "presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";

     b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto, le seguenti parole: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.";

     c) al comma 5 dell'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica.";

     d) al comma 1 dell'art. 2, lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) accertare, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonchè all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;";

     e) nell'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "da assumere" sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: "in ordine alle elargizioni e alle provvisionali";

     f) nell'art. 2, comma 1, lettera d), tra le parole: "dell'elargizione" e le parole: "nei casi previsti dalla legge" sono inserite le seguenti: "e della provvisionale";

     g) nell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

     "2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni è reso necessario dalla complessità degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.";

     h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: "delle elargizioni" e le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e delle provvisionali";

     i) al comma 2 dell'art. 3, tra le parole: "dell'ammontare complessivo dell'elargizione" e le parole: "che può essere corrisposta" sono inserite le seguenti: "o dell'ammontare della provvisionale", e le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento";

     l) al comma 2 dell'art. 4, le parole: "giorni centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "giorni novanta";

     m) negli articoli 5, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 1, le parole: "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";

     n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: "revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge," sono sostituite dalle seguenti: "revoca del provvedimento di concessione dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bis e 5, della legge,";

     o) negli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera b), le parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni" e: "dall'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a." e "dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";

     p) all'art. 11, è aggiunto il seguente comma:

     “4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante.”.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.