§ 2.1.10 - L.R. 22 marzo 1978, n. 14.
Norme sull'ammissione all'impiego regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/03/1978
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Concorsi pubblici).
Art. 2.  (Requisiti generali).
Art. 3.  (Titolo di studio).
Art. 4.  (Requisiti particolari per i concorsi a Responsabile di Settore).
Art. 5.  (Riserva di posti per i dipendenti regionali).
Art. 6.  (Categorie protette).
Art. 7.  (Sedi di servizio).
Art. 8.  (Svolgimento del concorso).
Art. 9.  (Approvazione della graduatoria).
Art. 10.  (Nomina dei vincitori) .
Art. 11.  (Accettazione della nomina).
Art. 12.  (Decadenza della nomina).
Art. 13.  (Conferimento di posti disponibili agli idonei).
Art. 14.  (Abrogazione e rinvio).
Art. 15.  (Onere finanziario).


§ 2.1.10 - L.R. 22 marzo 1978, n. 14.

Norme sull'ammissione all'impiego regionale.

(B.U. n. 14 del 14 aprile 1978).

 

Art. 1. (Concorsi pubblici).

     L'ammissione all'impiego regionale si consegue mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

     I concorsi sono indetti per i livelli funzionali previsti dall'art. 1 e seguenti, con riferimento a singole mansioni, o gruppi di mansioni equivalenti, comprese negli stessi livelli.

     Per l'assunzione al 1° e 2° livello funzionale, il concorso può essere indetto per soli titoli, quivi compresi quelli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione del candidato e dei componenti del nucleo familiare.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta Regionale determina, per ciascun livello funzionale, il numero dei posti da mettere a concorso nell'ambito di quelli vacanti o che si renderanno vacanti nel corso dell'anno in dipendenza di collocamenti a riposo.

     In quest'ultimo caso, le nomine sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso risulti già concluso.

     I bandi di concorso sono emanati dal Presidente della Giunta Regionale con decreti, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale, nei principali quotidiani a diffusione nazionale e in altre fonti ritenute idonee ad assicurare la massima divulgazione [1].

 

     Art. 2. (Requisiti generali).

     Possono accedere agli impieghi della Regione coloro che posseggono i requisiti generali:

     1) cittadinanza italiana;

     2) (Omissis) [2];

     (Omissis) [2]a.

     3) buona condotta;

     4) (Omissis) [3];

     5) idoneità fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

     6) titoli di studio prescritto dal successivo articolo 3;

     7) godimento dei diritti connessi all'elettorato attivo politico.

     Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati da un precedente rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni.

     I requisiti generali di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, salvo il controllo sanitario di cui al punto 4) [4].

 

     Art. 3. (Titolo di studio).

     Per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'impiego regionale sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     1) ausiliario: assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza elementare;

     2) commesso, operatore e collaboratore: diploma di scuola media di 1° grado o titolo equipollente;

     3) istruttore: diploma di scuola media di 2° grado;

     4) funzionario: diploma di laurea;

     5) responsabile di settore: diploma di laurea.

     Per le qualifiche di istruttore, funzionario e responsabile di settore, nel bando di concorso è specificato il titolo di studio che, nel novero di quelli anzidetti, corrisponde alle mansioni tipiche dei posti da assegnare ed al relativo contenuto professionale.

     Possono partecipare ai concorsi coloro che, pur non essendo muniti del titolo di studio di cui ai precedenti commi, occupino un posto di ruolo alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in carriere corrispondenti alla qualifica funzionale della Regione, immediatamente inferiore a quella messa a concorso, abbiano maturato in tale carriera un'anzianità minima di servizio prestato senza demerito di anni 5 e siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera medesima.

     La disposizione di cui al precedente comma non è applicabile ai concorsi a posti per i quali è richiesto un titolo di studio tecnico [5].

 

     Art. 4. (Requisiti particolari per i concorsi a Responsabile di Settore).

     Per l'ammissione ai concorsi per la qualifica di Responsabile di Settore, gli aspiranti, oltre a possedere il prescritto titolo di studio, devono dimostrare, nel modo che sarà precisato nel bando, di appartenere ad una delle equivalenti carriere direttive dello Stato o degli Enti pubblici o di aver maturato, in esse, un'anzianità minima, senza demerito, di anni cinque, oppure di essere iscritti agli albi professionali corrispondenti al titolo di studio anzidetto e di aver esercitato la relativa attività professionale per almeno cinque anni.

     E' consentito, ai fini del conseguimento del quinquennio, il cumulo dell'anzianità maturata per entrambi le causali anzidette.

     Ai vincitori del concorso che all'atto della nomina siano in godimento, presso le Amministrazioni di provenienza, di un trattamento economico maggiore di quello iniziale della qualifica di Responsabile di Settore, viene attribuito, in tale qualifica, il trattamento economico corrispondente o immediatamente superiore, salvo l'ulteriore progressione economica di cui all'art. 39 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

 

     Art. 5. (Riserva di posti per i dipendenti regionali).

     (Omissis) [6].

     Il personale regionale che, a seguito di concorso venga immesso in una qualifica funzionale superiore a quella precedentemente rivestita, ha diritto al trattamento economico previsto dall'art. 39 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32 per la nuova qualifica, maggiorato della differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale previsto dallo stesso art. 39 per la qualifica di provenienza. Tale importo viene trasformato, arrotondandolo per eccesso, in aumenti periodici biennali e classi stipendiali nella progressione economica della nuova qualifica e conservando l'eccedenza derivante dall'arrotondamento a titolo di assegno personale riassorbibile con l'ulteriore progressione economica della nuova qualifica. L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza viene valutata nella nuova qualifica ai fini dell'ulteriore progressione economica [7].

 

     Art. 6. (Categorie protette).

     Per l'ammissione all'impiego regionale si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle precedenze e preferenze stabilite dalle leggi dello Stato.

     Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso per le qualifiche funzionali di ausiliario, commesso, operatore e collaboratore, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1°, 2° e 3° dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482 .

     Per i concorsi a posti nelle qualifiche funzionali di istruttore, funzionario e responsabile di settore, si applica il successivo 4° comma del citato art. 12 della legge 482/1968 .

 

     Art. 7. (Sedi di servizio).

     Nei bandi di concorso sono indicate le sedi degli uffici regionali e, per ciascuna sede, il numero dei posti disponibili che i vincitori saranno chiamati a ricoprire.

     La permanenza nella sede di servizio assegnata è stabilita per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni [8].

 

     Art. 8. (Svolgimento del concorso).

     Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà per i concorsi di ammissione a ciascuna qualifica funzionale, a singole mansioni o per gruppi di mansioni omogenee comprese nella medesima qualifica:

     a) le materie e le prove tecniche ed attitudinali oggetto di esame;

     b) la composizione delle commissioni esaminatrici assicurando la partecipazione di rappresentanti del Consiglio e della Giunta regionale, di esperti delle diverse discipline tecniche oggetto di esame e di rappresentanti del personale, designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

     c) i criteri per la valutazione dei risultati delle prove e per la formazione della graduatoria;

     d) i termini per lo svolgimento delle operazioni di concorso, in modo che l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori intervengano entro il 30 settembre.

 

     Art. 9. (Approvazione della graduatoria).

     La Giunta regionale approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e dichiara i vincitori del concorso.

     La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

 

     Art. 10. (Nomina dei vincitori) .

     La nomina in prova ad impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è comunicata all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve prendere servizio.

     Il rapporto di impiego decorre agli effetti economici dal giorno in cui l'impiegato assume effettivo servizio.

 

     Art. 11. (Accettazione della nomina).

     L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

     In mancanza di dichiarazione espressa, il nominato si intende rinunciatario.

 

     Art. 12. (Decadenza della nomina).

     Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita nell'atto di nomina.

 

     Art. 13. (Conferimento di posti disponibili agli idonei).

     Nel caso che, entro un anno a decorrere dalla nomina dei vincitori, alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia e per decadenza degli stessi vincitori, il Presidente della Giunta Regionale procede ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

 

     Art. 14. (Abrogazione e rinvio).

     Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per quanto in essa non disposto si applicano le normative dello Stato vigenti in materia.

 

     Art. 15. (Onere finanziario).

     (Omissis).

 

 


[1] Articolo così sostituito con art. 14 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[2] Punto abrogato con art. 15  L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[2]2a I commi 2°, 3° e 4° abrogati con art. 15 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[3] Punto abrogato con art. 1 L.R. 22 marzo 1978, n. 15.

[4] Leggi «punto 5)».

[5] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 22 marzo 1978, n. 15.

[6] I commi 1°, 2°, 3° e 4° sono abrogati con art. 17 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[7] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 22 marzo 1978, n. 15.

[8] Comma così modificato con art. 1 L.R. 3 novembre 1992, n. 94.