§ 1.5.4 - L.R. 6 marzo 1991, n. 6.
Persone giuridiche private: Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:06/03/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni di competenza regionale).
Art. 3.  (Competenza all'adozione dei provvedimenti).
Art. 4.  (Servizio competente allo svolgimento dell'attività istruttorie e dei conseguenti adempimenti).
Art. 5.  (Modalità per la richiesta del riconoscimento).
Art. 6.  (Modalità per la richiesta di approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).
Art. 7.  Modalità per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati.
Art. 8.  Modalità per l'estinzione delle persone giuridiche e la devoluzione dei beni residuali.
Art. 9.  Modalità per il controllo e la vigilanza sulla amministrazione delle fondazioni.
Art. 10.  (Modalità per il coordinamento di attività, unificazione dell'amministrazione e trasformazione delle fondazioni).
Art. 11.  (Relazione annuale sulla attività svolta dagli enti riconosciuti).
Art. 12.  (Modalità di versamento della tassa sulle concessioni governative).
Art. 13.  (Pubblicità e comunicazione degli atti).


§ 1.5.4 - L.R. 6 marzo 1991, n. 6. [1]

Persone giuridiche private: Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione.

(B.U. n. 7 del 22 marzo 1991).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta norme di organizzazione, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alle persone giuridiche private, delegate ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato decreto.

     2. Le funzioni amministrative di cui al precedente comma sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato le cui finalità statutarie si esauriscano nell'ambito della Regione Abruzzo e che operino nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 2. (Funzioni di competenza regionale).

     1. Nei confronti di tutte le istituzioni di cui all'articolo 1, secondo comma, la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:

     a) riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'articolo 12 del Codice Civile;

     b) approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ai sensi dell'articolo 16 del Codice Civile;

     c) autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni o eredità, al conseguimento di legati, ai sensi dell'articolo 17 del Codice Civile;

     d) dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile;

     e) devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione del patrimonio delle persone giuridiche estinte, ai sensi degli articoli 31 e 32 del Codice Civile e con le modalità di cui alle norme di attuazione del Codice stesso.

     2. Nei confronti delle sole fondazioni la Regione esercita inoltre le seguenti ulteriori funzioni amministrative:

     a) controllo e vigilanza sull'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile;

     b) coordinamento dell'attività o unificazione dell'amministrazione di più fondazioni, ai sensi dell'articolo 26 del Codice Civile;

     c) trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell'articolo 26 del Codice Civile.

 

     Art. 3. (Competenza all'adozione dei provvedimenti).

     1. I provvedimenti inerenti all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 sono adottati dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto motivato, sentita la Giunta Regionale.

     2. Gli atti di cui al precedente comma, concernenti le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del 1° comma dell'articolo 2 ed alle lettere b) e c) del 2° comma dello stesso articolo, sono soggetti alla preventiva approvazione del Consiglio Regionale.

     3. Il diniego del riconoscimento di personalità giuridica, nonché il diniego dell'approvazione e dell'autorizzazione di cui alle lettere b), c) e d) del 1° comma dell'articolo 2 sono espressi dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, sentita la Giunta Regionale.

 

     Art. 4. (Servizio competente allo svolgimento dell'attività istruttorie e dei conseguenti adempimenti).

     1. L'attività istruttoria ed i conseguenti adempimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono curati, con le modalità indicate nei successivi articoli e nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile e delle relative norme di attuazione, dal Servizio Gabinetto del Settore Affari della Presidenza, che nei successivi articoli della presente legge viene semplicemente definito «Servizio».

 

     Art. 5. (Modalità per la richiesta del riconoscimento).

     1. La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, deve essere redatta su carta da bollo e sottoscritta dal rappresentante legale della istituzione interessata, all'uopo delegato con verbale del Consiglio di Amministrazione, che pure deve essere allegato in copia autentica.

     2. Alla domanda dovranno essere altresì allegati:

     a) Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) relazione sullo stato patrimoniale, le relative rendite e gli altri mezzi finanziari di cui l'istituzione dispone, il tutto corredato di idonea documentazione;

     c) copia dell'ultimo bilancio di previsione approvato, nonché dell'ultimo consuntivo approvato;

     d) relazione dell'attività eventualmente già svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;

     e) elenco nominativo dei soci completo di dati anagrafici;

     f) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente lo scopo della istituzione ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.

     3. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere conformi a quanto stabilito dal Codice Civile in materia di persone giuridiche ed idonei ad assicurare il buon funzionamento e la corretta gestione amministrativa dell'istituzione.

     4. Il Servizio, esperite le verifiche preliminari sulla regolarità della domanda, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e documentazione e la trasmette, unitamente agli allegati alle strutture regionali interessate per materia in relazione alle finalità dell'ente, le quali esprimono motivato parere sulla richiesta, per quanto di loro competenza.

     5. Acquisiti i pareri di cui al precedente comma, valutata la richiesta con particolare riferimento alle finalità ed alla organizzazione dell'attività nonché alla congruità dei mezzi in relazione ai fini statutari, il Servizio predispone, con motivata relazione, gli atti per il riconoscimento della personalità giuridica, ovvero per il diniego del riconoscimento stesso.

     6. Qualora dall'istruttoria, come prima descritta, si evidenzi che i mezzi finanziari di cui l'istituzione dispone non sono sufficienti, la Giunta Regionale può condizionare il riconoscimento alla costituzione di un deposito cauzionale vincolato in favore dell'istituzione medesima, stabilendone l'entità e le modalità.

     7. In caso di comunicazioni relative ad atti con i quali vengono disposte fondazioni o donazioni e lasciti in favore di enti da istituire, il Servizio istruisce la relativa pratica al fine del riconoscimento d'ufficio, nel rispetto della normativa di cui alle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

 

     Art. 6. (Modalità per la richiesta di approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

     1. La domanda per l'approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 5 primo comma e trasmessa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla deliberazione di tali modifiche da parte dell'organo competente della persona giuridica.

     2. Alla domanda deve essere allegato:

     a) copia autentica della deliberazione di modifica, dalla quale risulti espressamente che la stessa è stata assunta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 del Codice Civile;

     b) certificato attestante l'avvenuta registrazione della persona giuridica, ai sensi dell'articolo 33 del Codice Civile.

     3. I provvedimenti di approvazione o di diniego delle modificazioni sono predisposti dal Servizio con le medesime modalità di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 7. Modalità per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati.

     1. La domanda con la quale si richiede l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati, redatta con le modalità di cui all'articolo 5, primo comma, deve avere in allegato:

     a) copia autentica della deliberazione di acquisto o accettazione adottata dall'organo competente a norma di statuto;

     b) copia autentica dell'atto di donazione o del verbale di pubblicazione del testamento, nei rispettivi casi;

     c) documentata descrizione dello stato patrimoniale della persona giuridica, condizioni ed opportunità all'acquisto od accettazione, destinazione dei beni ed entità degli stessi attestata con perizia stragiudiziale;

     d) certificato attestante l'avvenuta registrazione di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 33 del Codice Civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione dei successivi atti previsti dall'articolo 34 del Codice Civile, ovvero la ricevuta della richiesta di iscrizione.

     2. Nei casi in cui, a norma di legge, non sia necessaria l'autorizzazione, i legali rappresentanti della persona giuridica devono comunque dare comunicazione alla Regione dell'acquisto o dell'accettazione entro 30 giorni.

     3. Per il rilascio dell'autorizzazione la Regione, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, raccoglie, se necessario, le opportune informazioni e sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, provvedendo anche all'affissione di un avviso all'albo pretorio del Comune nel quale è aperta la successione. Detto avviso deve contenere il nome del disponente e della persona giuridica beneficiata, nonché l'entità e l'oggetto del lascito.

     4. I provvedimenti di autorizzazione ovvero di diniego all'accettazione sono predisposti dal Servizio con le medesime modalità di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 8. Modalità per l'estinzione delle persone giuridiche e la devoluzione dei beni residuali.

     1. L'istanza con la quale qualunque interessato può richiedere l'estinzione di una persona giuridica, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve indicare l'esistenza delle cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile e deve essere corredata della documentazione comprovante le stesse.

     2. Ai sensi dello stesso articolo 2, secondo comma, la Regione può dichiarare l'estinzione anche d'ufficio.

     3. Contestualmente alla dichiarazione di estinzione deve essere disposto, ai sensi degli articoli 31 e 37 del Codice Civile, anche in ordine alla devoluzione dei beni dalla persona giuridica estinta residuati dalla fase di liquidazione prevista dall'articolo 30 del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione (articoli 11 e 12).

     4. Il Servizio provvede alla predisposizione della dichiarazione di estinzione e di devoluzione di beni con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, dopo aver acquisito i pareri di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 9. Modalità per il controllo e la vigilanza sulla amministrazione delle fondazioni.

     1. Il controllo e la vigilanza sulla amministrazione delle fondazioni sono esercitate dalla Giunta Regionale, per quanto attiene alle competenze delegate alle Regioni, secondo le prescrizioni e le modalità di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

     2. A tal fine le fondazioni inviano annualmente al Presidente della Giunta Regionale, immediatamente dopo l'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati di una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

     3. Le fondazioni sono tenute a trasmettere alla Regione ogni notizia o documento che venga richiesto al fine dell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 10. (Modalità per il coordinamento di attività, unificazione dell'amministrazione e trasformazione delle fondazioni).

     1. La Regione può disporre il coordinamento delle attività di più fondazioni o l'unificazione della loro amministrazione nonché la trasformazione delle fondazioni, ai sensi rispettivamente degli articoli 26 e 28 del Codice Civile, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.

     2. I relativi provvedimenti di coordinamento, unificazione e trasformazione sono predisposti dal Servizio con le medesime modalità di cui al precedente articolo 5.

     3. La Regione, anche in attuazione del proprio statuto, promuove la collaborazione degli enti riconosciuti ai sensi della presente legge, valendosene anche per l'attuazione dei piani e programmi di intervento della Regione e degli enti pubblici sub-regionali.

 

     Art. 11. (Relazione annuale sulla attività svolta dagli enti riconosciuti).

     1. E' riconosciuto alla Regione l'impegno di verificare l'attività svolta dagli enti cui ha concesso la personalità giuridica.

     2. A tal fine gli enti riconosciuti fanno pervenire al Presidente della Giunta Regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, un'esauriente relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

     3. La Regione ha la facoltà di richiedere agli enti ogni ulteriore notizia o documentazione inerente a quanto previsto dai precedenti commi.

 

     Art. 12. (Modalità di versamento della tassa sulle concessioni governative).

     1. Il decreto, emanato dal Presidente della Giunta Regionale per il riconoscimento della personalità giuridica, è soggetto alla tassa di concessione governativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, nella misura stabilita dalle norme statali, da versarsi con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del citato D.P.R.

     2. Il Servizio provvederà a richiedere espressamente tale versamento al legale rappresentante della istituzione, all'atto dell'approvazione del decreto da parte dell'organo di controllo. La copia della ricevuta di detto versamento dovrà essere inviata dall'istituzione al Servizio che ne ha fatto richiesta per essere allegata al decreto che solo allora potrà essere pubblicato e notificato, in quanto sino ad allora inefficace ai sensi dell'articolo 8 del citato D.P.R. 641/72.

     3. Unitamente alla copia della ricevuta di cui al precedente 2° comma deve pervenire all'Ufficio una marca da bollo che è applicata all'originale del decreto, in attuazione degli articoli 2 e 5 del citato D.P.R. 641/72.

 

     Art. 13. (Pubblicità e comunicazione degli atti).

     1. I decreti del Presidente della Giunta regionale emanati in attuazione della presente legge sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     2. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione ai sensi della presente legge devono essere comunicati ai legali rappresentanti della persona giuridica interessata nonché al Presidente del Tribunale nei casi previsti dal Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 15 della L.R. 3 marzo 2005, n. 13.