§ 1.5.18 - L.R. 3 marzo 2005, n. 13.
Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:03/03/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni di competenza regionale.
Art. 3.  Riconoscimento della personalità giuridica.
Art. 4.  Procedimento.
Art. 5.  Registro regionale delle persone giuridiche.
Art. 6.  Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto.
Art. 7.  Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali.
Art. 8.  Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica.
Art. 9.  Persone giuridiche già iscritte nei registri presso le cancellerie dei Tribunali.
Art. 10.  Controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni.
Art. 11.  Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni.
Art. 12.  Imposta di bollo.
Art. 13.  Sanzioni amministrative.
Art. 14.  Trattamento dei dati.
Art. 15.  Abrogazione di norme.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 1.5.18 - L.R. 3 marzo 2005, n. 13.

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616. Abrogazione della L.R. 6/1991.

(B.U. 18 marzo 2005, n. 15).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina, ai sensi del DPR 361/2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto", le seguenti funzioni amministrative delegate alla Regione, dall’art. 14 del DPR 616/1977:

     a) riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

     b) tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all’art. 7, comma 1, del DPR 361/2000, già istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 409 del 23 maggio 2001.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti della associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legale nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell’ambito del territorio regionale.

 

     Art. 2. Funzioni di competenza regionale.

     1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla Giunta regionale attraverso la struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche private, di seguito denominata "Struttura organizzativa competente" come individuata dagli atti di organizzazione della Giunta regionale.

     2. Le funzioni concernono:

     a) il riconoscimento della personalità giuridica;

     b) l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

     c) la dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 27 del C.C.;

     d) la devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.;

     e) la devoluzione dei beni residui dei comitati ai sensi dell’art. 42 del C.C..

     3. La struttura organizzativa competente:

     a) tiene il registro regionale delle persone giuridiche di cui al successivo art. 5 della presente legge;

     b) rilascia le certificazioni relative;

     c) segnala alla competente struttura regionale le irregolarità che prevedono l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 35 del C.C. e dall’art. 8, comma 2, del DPR 361/2000.

     4. Nei confronti delle Fondazioni la struttura organizzativa competente esercita, acquisendo i necessari pareri tecnici delle competenti strutture regionali, le ulteriori funzioni amministrative relative a:

     a) controllo e vigilanza sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 25 del C.C.;

     b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del C.C.;

     c) trasformazione delle fondazioni, ai sensi dell’art. 28 del C.C..

 

     Art. 3. Riconoscimento della personalità giuridica.

     1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui al successivo art. 5, disposta con DPGR, a conclusione favorevole del procedimento disciplinato dall’art. 4 della presente legge.

     2. L’istanza di riconoscimento, redatta in carta da bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’istituzione ed è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

     3. All’istanza sono allegati i seguenti documenti:

     a) copia autentica del verbale che autorizza il legale rappresentante ad avanzare l’istanza di riconoscimento;

     b) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti con atto pubblico ai sensi dell’art. 14 del C.C., da cui risultino esplicitamente le condizioni di cui all’art. 1, comma 2;

     c) copia dei bilanci, consuntivi e preventivi, muniti degli estremi di approvazione;

     d) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata di documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio, con analitica esposizione della consistenza delle immobilizzazioni, dei crediti, dei debiti e della liquidità. Tale relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente dell’organo di controllo, qualora esistente, può essere prodotta nella forma di perizia stragiudiziale. La perizia è obbligatoria nell’ipotesi di sussistenza tra le poste dell’attivo di immobilizzazioni immateriali. La relazione o l’eventuale perizia stragiudiziale devono comunque riferirsi a data anteriore non superiore a trenta giorni dalla data di istanza di riconoscimento [1];

     e) relazione sull’attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;

     f) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali, con l’espressa individuazione dei poteri di rappresentanza e l’indicazione dei relativi dati anagrafici e codici fiscali, nonché, per le associazioni, la dichiarazione della consistenza associativa;

     g) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell’istituzione ed i mezzi per provvedervi.

     4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, dell’idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.

     5. Allo scopo di garantire i terzi nei loro rapporti con la persona giuridica si richiede che la stessa disponga di un ammontare minimo di mezzi finanziari. In particolare:

     a) per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a € 10.000,00 [2];

     b) per le Fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a € 50.000,00 [3].

     6. Ai fini del comma precedente è necessario esibire una relazione sulla consistenza del patrimonio iniziale dell’ente tramite:

     a) copia della dichiarazione bancaria che ne attesti l’esistenza in capo all’Associazione o Fondazione per patrimonio in denaro e/o titoli;

     b) copia della relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo [4].

     7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d’ufficio dalla Regione in caso d’ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

     8. Le Associazioni e le Fondazioni istituite sulla base di disposizioni speciali vengono iscritte nel registro previa conclusione favorevole del procedimento di cui al successivo art. 4 della presente legge.

 

     Art. 4. Procedimento.

     1. Nei procedimenti inerenti l’esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 2, i relativi provvedimenti finali sono adottati dal Presidente della Giunta regionale.

     2. L’esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l’acquisizione dei pareri necessari ai fini di una compiuta valutazione dei vari aspetti interessati dal procedimento finalizzato al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, avviene tramite Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni.

     3. La Conferenza di Servizi è convocata e presieduta dal Dirigente responsabile della struttura organizzativa competente. La convocazione è corredata dalla documentazione allegata all’istanza di riconoscimento.

     4. Vi partecipano, tramite propri dirigenti o funzionari:

     a) la Direzione regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell’attività dell’istituzione;

     b) la Direzione regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l’espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell’istituzione rispetto agli scopi che si intendono perseguire;

     c) la struttura organizzativa competente ad esercitare le funzioni amministrative per il riconoscimento.

     5. Il verbale della Conferenza di Servizi sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti. La mancata partecipazione dei soggetti regolarmente convocati assume valore di determinazione positiva, salvo che questi non facciano pervenire, entro la data fissata per la Conferenza, parere o valutazione scritta in senso contrario.

     6. Il procedimento deve concludersi entro 180 giorni dalla data di acquisizione al protocollo regionale dell’istanza del legale rappresentante, con l’emanazione del motivato provvedimento finale.

     7. Qualora risulti accertato, tramite il procedimento di cui al presente articolo, che non sussistono le condizioni necessarie per esercitare le funzioni delegate in materia, come individuate al precedente art. 1, comma 2, si riconoscerà, con provvedimento presidenziale, l’incompetenza regionale.

     8. Se nel corso dell’istruttoria si ravvisano carenze documentali se ne dà motivata comunicazione al richiedente, fissando il termine di 30 giorni per la presentazione di memorie e documenti integrativi.

     9. Entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, ripete l’iter procedimentale di cui al presente articolo ed emana il relativo provvedimento presidenziale.

 

     Art. 5. Registro regionale delle persone giuridiche.

     1. Con deliberazione n. 409 del 23 maggio 2001 è stato istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 361/2000, il registro regionale delle persone giuridiche.

     2. Il registro consta di due parti, l’una generale e l’altra analitica.

     3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d’ordine.

     4. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:

     a) la data e la natura dell’atto costitutivo;

     b) la denominazione;

     c) lo scopo;

     d) il patrimonio;

     e) la durata, se determinata;

     f) la sede legale;

     g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

     h) le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;

     i) il trasferimento di sede e l’istituzione di sedi secondarie;

     j) la deliberazione di scioglimento;

     k) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;

     l) il cognome e nome dei liquidatori;

     m) il numero dell’eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Cancelleria del Tribunale;

     n) ogni altra notizia obbligatoria per legge.

     5. Il registro regionale ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 196/2003. A richiesta sono rilasciate le relative certificazioni.

     6. Il registro, ai sensi della predetta deliberazione di Giunta regionale, dovrà essere realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Le caratteristiche del registro informatico sono determinate dalla Struttura Speciale di Supporto - Sistema Informativo regionale e formalizzate con atto del Dirigente della struttura organizzativa competente.

 

     Art. 6. Modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto.

     1. Le modificazioni dell’atto costituivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dal precedente art. 4 per il riconoscimento della personalità giuridica.

     2. La relativa domanda, da presentare entro 30 giorni dalla deliberazione di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell’atto costitutivo o dello statuto, sempre in forma pubblica, che dia atto del rispetto delle relative disposizioni statutarie in termini di maggioranza o, se queste mancano, di quanto previsto dall’art. 21 del C.C.;

     b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell’atto costitutivo o dello statuto vigente interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica.

     3. Qualora le modifiche statutarie siano tali da comportare la perdita dei requisiti esclusivi in base ai quali sussiste la competenza regionale, è dichiarata, con provvedimento presidenziale, l’impossibilità a procedere per incompetenza, a cui fa seguito la cancellazione dal registro delle persone giuridiche.

     4. Nel caso in cui l’istituzione riconosciuta dalla Regione ottenga, a seguito di modifiche statutarie, il riconoscimento statale, il legale rappresentante deve darne informazione entro 30 giorni dall’avvenuto riconoscimento al Presidente della Regione il quale, con proprio provvedimento, decreta la revoca del precedente atto di concessione, la registrazione dell’evento sul registro delle persone giuridiche e la cancellazione dallo stesso. Di tale fatto sarà data comunicazione al competente Ufficio statale ed all’istituzione.

 

     Art. 7. Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali.

     1. La struttura organizzativa competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d’ufficio, previa acquisizione dei pareri resi tramite la Conferenza di Servizi di cui al precedente art. 4, l’esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall’art. 27 del C.C..

     2. L’istanza per la dichiarazione di estinzione è indirizzata al Presidente della Giunta regionale il quale, sulla base dell’accertamento di cui al comma precedente, emette il relativo provvedimento.

     3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro di cui al precedente art. 5 e deve essere comunicata al Presidente del Tribunale.

     4. In assenza di specifiche previsioni statutarie, la Giunta regionale, previa istruttoria condotta dalla struttura organizzativa competente, sentita la Conferenza di Servizi, dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell’istituzione ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C..

     5. La devoluzione del patrimonio residuo dell’istituzione, così come disposta dall’organo collegiale, viene indicata nel provvedimento presidenziale di estinzione.

 

     Art. 8. Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica.

     1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui ai precedenti artt. 6 e 7 della presente legge, le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonché il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie.

     2. L’iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell’atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.

     3. L’istanza è presentata entro quindici giorni decorrenti dalla data della deliberazione di modifica. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati.

     4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 35 del C.C. e dell’art. 8 del DPR 361/2000.

 

     Art. 9. Persone giuridiche già iscritte nei registri presso le cancellerie dei Tribunali.

     1. La struttura organizzativa competente certifica l’iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.

     2. In caso di accoglimento di istanze avanzate ai sensi dei precedenti artt. 6, 7 e 8, la Struttura organizzativa competente provvede all’iscrizione d’ufficio nel registro regionale delle persone giuridiche degli enti già iscritti nei registri presso le Cancellerie dei Tribunali.

 

     Art. 10. Controllo e vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni.

     1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni secondo quanto disposto dall’art. 25 del C.C..

     2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente, entro il 30 giugno, copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredati da una dettagliata relazione sull’attività svolta e su quella che intendono svolgere, oltre ad un aggiornamento dello stato patrimoniale.

     3. Le Fondazioni sono tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che sia loro richiesta ai fini di cui al comma 1, del presente articolo, entro 30 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni da parte della Struttura regionale competente di cui al successivo art. 13.

     4. La struttura organizzativa competente provvede ad acquisire dal Servizio Bilancio, il parere sugli aspetti tecnico finanziari e gestionali dei bilanci inviati dalle Fondazioni. Il Servizio Bilancio dovrà anche valutare la sussistenza dei requisiti patrimoniali su cui si basa il riconoscimento entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine il Servizio Bilancio non esprima il prescritto parere si intenderà come espresso favorevolmente.

     5. In caso di rilievi da parte del Servizio Bilancio si assegneranno termini congrui per rimuovere le cause e, qualora l’istituzione non ottemperi alle prescrizioni o perdurino le carenze, anche patrimoniali, così da non essere più assicurata la corretta gestione ed amministrazione, si darà corso alla verifica della sussistenza delle previste cause di estinzione.

 

     Art. 11. Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni.

     1. La Regione può disporre, ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 26 e 28 del C.C., con le procedure di cui al precedente art. 3, il coordinamento delle attività di più Fondazioni, l’unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle Fondazioni interessate.

 

     Art. 12. Imposta di bollo.

     1. Ai sensi dell’art. 2 del DPR 642/1972 sia l’istanza di riconoscimento ed il decreto di riconoscimento sono soggetti all’applicazione dell’imposta di bollo sin dall’origine. Prima della notifica del provvedimento presidenziale la struttura organizzativa competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe, da applicare sia sull’originale del provvedimento, conservato agli atti della Regione, sia sull’esemplare da notificare all’istituzione.

     2. L’istanza per il successivo rilascio di copia conforme è soggetta all’imposta di bollo e ad essa dovranno essere unite le necessarie marche da applicare su ogni foglio.

     3. I soggetti che per legge sono esenti dall’assolvimento delle imposte di cui ai commi precedenti dovranno presentare, unitamente alle istanze, i documenti comprovanti la sussistenza della loro specifica qualità.

 

     Art. 13. Sanzioni amministrative.

     1. In caso di accertata violazione dei termini e delle modalità prescritti dai precedenti artt. 2, 8 e 10, il Dirigente del Servizio competente procederà all’irrogazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 35 c.c. nella misura compresa tra € 10,33 e € 516,46.

 

     Art. 14. Trattamento dei dati.

     1. Il trattamento dei dati personali, necessario ai fini dell’esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali.

     2. Le informazioni relative sono organizzate dalla Giunta regionale in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d’intesa tra detti soggetti.

 

     Art. 15. Abrogazione di norme.

     1. E’ abrogata la L.R. 6/1991 relativa a: Persone giuridiche private: Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.