§ 98.1.4968 - D.M. 12 agosto 1997, n. 429.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/08/1997
Numero:429


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito come segue
Art. 2.      1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, sono sostituiti come segue
Art. 3.      1. L'articolo 26 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, è sostituito come segue
Art. 4.      1. L'allegato del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, è sostituito come segue
Art. 5.      1. Se in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi un solo animale risulta positivo con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, la qualifica viene sospesa, anziché [...]
Art. 6.      1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292 è sostituito come segue
Art. 7.      1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 è sostituito come segue
Art. 8.      1. L'articolo 15 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, viene sostituito come segue


§ 98.1.4968 - D.M. 12 agosto 1997, n. 429.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini.

(G.U. 16 dicembre 1997, n. 292)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     di concerto con

     IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

     Visto l'articolo 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

     Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

     Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, che attua le direttive CEE n. 77/391, n. 78/391, n. 78/52 e n. 79/110 e stabilisce norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

     Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "norme per la profilassi contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali";

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla brucellosi;

     Vista l'ordinanza ministeriale 28 giugno 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1991, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini allo stato brado dalla brucellosi, e successive modifiche;

     Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

     Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

     Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

     Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini;

     Considerata la necessità di giungere nei tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dei bovini, della brucellosi degli ovicaprini e della leucosi bovina enzootica;

     Sentita la conferenza dei servizi che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ha sostituito la commissione centrale prevista dall'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 18 settembre 1996;

     Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 novembre 1996;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 giugno 1997;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 27 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito come segue:

     "1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi degli ovini e dei caprini, non possono:

     a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

     b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.

     3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".

 

          Art. 2.

     1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, sono sostituiti come segue:

     "2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.

     3. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

     4. Le indennità di cui al presente articolo devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 26 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, è sostituito come segue:

     "1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della brucellosi dei bovini, non possono:

     a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

     b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.

     3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori.

     4. Se le operazioni di profilassi e di risanamento della brucellosi vengono effettuate contestualmente ai controlli per la tubercolosi bovina, viene corrisposto un unico compenso per allevamento controllato come previsto dalla normativa vigente.

     Se un unico prelievo viene utilizzato anche per la diagnosi di leucosi bovina enzootica, il compenso è uno solo anche relativamente all'intervento".

 

          Art. 4.

     1. L'allegato del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, è sostituito come segue:

     "Fissazione del complemento (F.d.C.).

     Dotata di ottima sensibilità e specificità, è da considerare il saggio di base e di riferimento e come tale può trovare applicazione in tutti i casi in cui, nel presente regolamento, si fa menzione di ''esame(i) sierologico(i) ufficiale(i)''. In particolare, il suo impiego si impone per il riconoscimento di ''allevamento indenne da brucellosi” (articolo 16, comma A, lettere b) e c), e comma C, punto 3, lettera c) e per il riaccreditamento degli allevamenti indenni sospetti di reinfezione (articolo 19, punto 1, lettere a) e b).

     Per le bovine vaccinate con Buck-19 e di età inferiore a 18 mesi è tollerato un titolo di positività, a questa prova, fino a 30 UIFC/ml)".

 

          Art. 5.

     1. Se in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi un solo animale risulta positivo con un titolo di 20 U.I.F.d.C/ml, la qualifica viene sospesa, anziché revocata, alle seguenti condizioni:

     a) nel territorio della azienda sanitaria locale venga svolto il 100% dei controlli sul patrimonio bovino e ovicaprino nei confronti della brucellosi;

     b) il bovino sieroreattivo venga marcato, dopo la conferma di positività da parte del laboratorio, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 e venga immediatamente isolato e macellato, sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre sette giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore; dovranno altresì essere applicate le disposizioni del sopracitato articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651;

     c) l'animale sieroreattivo e gli altri capi presenti in allevamento non presentino segni clinici riferibili alla malattia e dagli esami di laboratorio, obbligatori sull'animale positivo sopranominato, non emergano isolamenti di brucelle;

     d) nell'ambito della sospensione della qualifica siano applicate le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651.

     2. Nell'allevamento interessato la sospensione della qualifica verrà revocata quando tutti i capi presenti risultino negativi a due controlli effettuati da un minimo di quattro ad un massimo di sei settimane l'uno dall'altro, il primo dei quali dovrà essere effettuato ad una distanza di quarantadue giorni dall'eliminazione del capo sieroreattivo.

     3. I provvedimenti relativi ai commi precedenti saranno comunicati dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio al settore veterinario della regione o della provincia autonoma e al relativo osservatorio epidemiologico regionale o, in mancanza di questi, all'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio; i dati relativi ai casi riscontrati nel territorio di competenza dovranno essere inseriti dai settori veterinari delle regioni e delle province autonome nelle relazioni informative trimestrali sull'attività concernente i piani di eradicazione da trasmettere al Dipartimento degli alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 3 del decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292 è sostituito come segue:

     "1. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.

     2. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

     3. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 17 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 è sostituito come segue:

     "1. L'allevatore o il detentore è tenuto ad offrire la massima collaborazione per l'esecuzione delle operazioni di risanamento ed in particolare deve provvedere al contenimento degli animali e rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione nei confronti della leucosi bovina enzootica dei bovini, non possono:

     a) accedere a qualsiasi forma di contribuzione e prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di natura comunitaria;

     b) commercializzare i prodotti lattierocaseari per l'alimentazione umana.

     3. In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio, con addebito delle spese a carico dei trasgressori".

 

          Art. 8.

     1. L'articolo 15 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, viene sostituito come segue:

     "1. Ai proprietari o ai detentori dei bovini o bufalini infetti per i quali la competente autorità sanitaria abbia disposto l'abbattimento obbligatorio, è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, con le stesse modalità e procedure adottate per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina.

     2. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 4, del presente regolamento e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.

     3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

     4. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.