§ 98.1.6272 - D.M. 31 maggio 1995, n. 292.
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per la eradicazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1995
Numero:292


Sommario
Art. 1.      1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito dal seguente: "Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino è considerato [...]
Art. 3.       1. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti [...]


§ 98.1.6272 - D.M. 31 maggio 1995, n. 292.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini.

(G.U. 21 luglio 1995, n. 169)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

     Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, riguardante la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi;

     Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e successive modifiche;

     Vista la decisione CEE n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

     Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;

     Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

     Vista lalegge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

     Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

     Considerata la necessità di giungere entro i tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

     Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;

     Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 dicembre 1994;

     Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1995;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina.

     2. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, con specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità regionale, su conforme parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

 

          Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito dal seguente: "Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino è considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi o all'isolamento dell'agente eziologico, o qualora uno o più capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali".

     2. I commi 2 e 3 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, sono abrogati. Le disposizioni stabilite dai commi predetti, si applicano, tuttavia, limitatamente all'anno 1995 su richiesta motivata rivolta al Ministero della sanità da parte delle regioni interessate.

 

          Art. 3.

     1. Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare o abbattere tutti gli animali infetti al più presto e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, e presentare i relativi certificati di abbattimento (modello 9/33) alla unità sanitaria locale competente per territorio non oltre sessanta giorni dall'abbattimento dell'ultimo capo infetto unitamente alla richiesta di indennizzo.

     2. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Dipartimento degli alimenti, nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

     3. Le indennità per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, devono essere corrisposte entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Agli allevatori a cui non vengono corrisposte, senza giustificato motivo, le indennità, sono dovuti gli interessi legali maturati dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda.