Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/04/1998 |
Numero: | 250 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue |
Art. 2. 1. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 6 e l'allegato XIX del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 |
Art. 3. 1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 19 giugno 1998; i prodotti immessi sul mercato o [...] |
§ 98.1.3892 - D.M. 30 aprile 1998, n. 250.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE.
(G.U. 29 luglio 1998, n. 175)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della
Visto l'articolo 3 del
Visto il
Vista la direttiva n. 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva n. 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 95/2/CE concernente gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Vista la
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 maggio 1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 22 settembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. Il
a) all'articolo 10:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al
2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al
b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - 1. La presenza di un edulcorante è ammessa:
a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.".
c) all'articolo 15:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.";
2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi.";
d) l'allegato VIII, concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego, è modificato ed integrato come segue:
1) le parole ''Vitamine e preparati dieteticì' riportate nella colonna ''Prodotti alimentari”, sono sostituite dalle seguenti: ''Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare”;
2) alle voci E 950, E 951, E 952, E 954, E 957, E 959, le diciture riportate nelle colonne ''Denominazioni”, ''Prodotti alimentari” e ''Dosi massime di impiego” sono integrate dalle diciture riportate nelle corrispondenti voci dell'allegato II del presente decreto;
e) nell'allegato IX, concernente gli additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'articolo 15, comma 3, dopo la voce ''E 407 carragenina”, è inserita la voce ''E 407a Alghe Euchema trasformate”, che deve possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato III del presente decreto;
f) l'allegato XVIII, concernente l'elenco dei prodotti tradizionali italiani a base di carne, è sostituito dall'allegato IV del presente decreto.
1. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 6 e l'allegato XIX del
1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 19 giugno 1998; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 19 giugno 1998, non conformi al presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
ALLEGATO I - (art. 1, comma 1, lettera c)
TABELLA DEI PRODOTTI RELATIVAMENTE AI QUALI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI - POSSONO MANTENERE IL DIVIETO DI IMPIEGO DI DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI
Stati membri |
Prodotti alimentari |
Categorie di additivi per i quali può essere mantenuto il divieto |
Germania |
Birra tradizionale tedesca «Bier nach deutschem |
Tutte, salvo i gas propulsori |
Grecia |
Formaggio «feta» |
Tutte |
Francia |
Pane tradizionale francese |
Tutte |
Francia |
Conserve di tartufi tradizionali francesi |
Tutte |
Francia |
Conserve di lumache tradizionali francesi |
Tutte |
Francia |
Conserve di «confit» d'oca e di anatra tradizionali francesi |
Tutte |
Austria |
«Bergkäse» tradizionale austriaco |
Tutte, salvo i conservanti |
Finlandia |
«Mämmi» tradizionale finalndese |
Tutte, salvo i conservanti |
Svezia Finlandia |
Sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi |
Coloranti |
Danimarca |
«Kødboller» tradizionale danese |
Conservanti e coloranti |
Danimarca |
«Leverpostej» tradizionale danese |
Conservanti (salvo l'acido sorbico) e coloranti |
Spagna |
«Lomo embuchado» tradizionale spagnolo |
Tutte, salvo i conservanti e gli antiossidanti |
ALLEGATO II - (art. 1, comma 1, lettera d)
N. CE |
Denominazione |
Prodotti alimentari |
Dosi massime d'impiego |
E 950 |
Acesulfame K |
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1 200 mg/kg |
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- Minestre a ridotto contenuto calorico |
110 mg/l |
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- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
2 500 mg/Kg |
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- Birra a ridotto contenuto calorico |
25 mg/l |
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- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
35 mg/l |
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- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol. |
350 mg/l |
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- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati |
2 000 mg/Kg |
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- Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico |
500 mg/Kg |
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- Feinkostsalat |
350 mg/Kg |
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- Eβoblaten |
2 000 mg/Kg |
E 951 |
Aspartame |
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
1 000 mg/Kg |
|
|
- Minestre a ridotto contenuto calorico |
110 mg/l |
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|
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
6 000 mg/Kg |
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|
- Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti |
2 000 mg/Kg |
|
|
- Birra a ridotto contenuto calorico |
25 mg/l |
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|
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
600 mg/l |
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|
- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol. |
600 mg/l |
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- Feinkostsalat |
350 mg/Kg |
E 952 |
Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca (1) |
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
250 mg/l |
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|
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
2 500 mg/Kg |
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- Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
1 250 mg/Kg |
E 954 |
Saccarina e sali di Na, K e Ca (2) |
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
100 mg/Kg |
|
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- Minestre a ridotto contenuto calorico |
110 mg/l |
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|
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
3 000 mg/Kg |
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|
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
80 mg/l |
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- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol |
80 mg/l |
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- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati |
800 mg/Kg |
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|
- Feinkostsalat |
160 mg/Kg |
E 957 |
Taumatina |
- Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/Kg |
E 959 |
Neoesperidina DC |
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti |
50 mg/Kg |
|
|
- Minestre a ridotto contenuto calorico |
50 mg/l |
|
|
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti |
400 mg/Kg |
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|
- Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare |
400 mg/Kg |
|
|
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche |
30 mg/l |
|
|
- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore al 15% vol. |
30 mg/l |
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|
- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati |
50 mg/Kg |
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|
- Feinkostsalat |
50 mg/Kg |
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|
- Birra a ridotto contenuto calorico |
10 mg/l |
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- Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico |
100 mg/Kg |
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- «Snacks» stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati |
50 mg/Kg |
(1) Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.
(2) Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.
ALLEGATO
E 407a ALGA EUCHEMA TRASFORMATA
Sinonimi |
I prodotti in commercio sono venduti sotto nomi differenti, quale: PES (acronimo di "processed euchema scaweed). |
DEFINIZIONE |
L'alga euchema trasformata si ottiene per estrazione acquosa alcalina (KOH) dai ceppi naturali delle alghe Eucheuma cottonii e Eucheuma spinosum, della classe Rhodophyceae (alghe rosse) per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fredda ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto di questa estrazione consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che per idrolisi danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. La carragenina nell'alga euchema trasformata non deve essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente. L'ossido di etilene non può essere utilizzato come agente sterilizzatore. |
Descrizione |
Colore da marrone chiaro a giallastro, polvere di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore. |
IDENTIFICAZIONE |
|
A. Prova positiva per galattosio, anidrogalattosio e solfato |
|
B. Solubilità |
In acqua forma soluzioni torbide e viscose. Insolubile in etanolo. |
PUREZZA |
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Tenore di metanolo etanolo e propan-2-olo |
non più di 0,1% singolarmente o in combinazione |
Viscosità a 75°C di una soluzione all'1,5% |
non meno di 5 mPa.s |
Perdita all'essiccamento |
non più del 12% (105°C, 4h) |
Solfato |
non meno del 15% e non più del 40% su base anidra (come SO4) |
Ceneri |
non meno del 15% e non più del 40% determinate su base anidra a 550°C |
Ceneri insolubili in soluzione acida |
non più dell'1% su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10%) |
Sostanze insolubili in soluzione acida |
non meno del 2% e non più del 15% su base anidra (insolubili in acido solforico all'1% v/v) |
Arsenico |
non più di 3 mg/Kg |
Piombo |
non più di 5 mg/Kg |
Mercurio |
non più di 1 mg/Kg |
Cadmio |
non più di 1 mg/Kg |
Metalli pesanti (come Pb) |
non più di 20 mg/Kg. |
CRITERI MICROBIOLOGICI |
|
Conteggio totale su piastra |
non più di 5.000 colonie per grammo |
Lievito e muffe |
non più di 300 colonie per grammo |
E.Coli: |
negativo in 5 grammi |
Salmonella spp |
negativo in 10 grammi |
ALLEGATO IV - (art. 1, comma 1, lettera f)
ELENCO DEI PRODOTTI ITALIANI A BASE DI CARNE NEI QUALI POSSONO ESSERE IMPIEGATE SOLTANTO DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI.
Prodotti alimentari |
Categorie di additivi consentite |
«Salame cacciatore» tradizionale italiano |
Conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità e gas d'imballaggio |
«Mortadella» tradizionale italiana |
Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d'imballaggio |
«Cotechino e zampone» tradizionale italiano |
Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d'imballaggio |