Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 30/12/1992 |
Numero: | 556 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini |
Art. 2. 1. Ai fini del presente regolamento si intende per |
Art. 3. 1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'art. 4 |
Art. 4. 1. Gli ovini e i caprini |
Art. 5. 1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o [...] |
Art. 6. 1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti |
Art. 7. 1. Il Ministero della sanità può sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di [...] |
Art. 8. 1. Il Ministero della sanità quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B, rubrica III [...] |
Art. 9. 1. Gli ovini e i caprini oggetto di scambi devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato [...] |
Art. 10. 1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle [...] |
Art. 11. 1. Il Ministero della sanità fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli |
Art. 12. 1. Il Ministero della sanità può concedere, a condizioni di reciprocità, deroghe all'ispezione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato [...] |
§ 97.7.15 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556. [1]
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.)
1. Il presente regolamento definisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ovini e caprini da macello: gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello direttamente o dopo essere passati attraverso un mercato o un centro di raccolta riconosciuto;
b) ovini o caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso: gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto 1), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere passati per un mercato o per un entro di raccolta riconosciuto;
c) azienda: l'azienda quale definita dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425;
d) azienda ovina o caprina ufficialmente indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, rubrica I
e) azienda ovina o caprina indenne da brucellosi: l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 2;
f) scambi: gli scambi tra Stati membri, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del trattato;
g) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie che sono elencate nell'allegato B, rubriche I e la cui presenza o sospetta presenza deve essere notificata all'autorità competente; [2]
h) veterinario ufficiale: il veterinario designato dal Ministero della sanità;
i) mercato o centro di raccolta riconosciuto: qualsiasi luogo, diverso dall'azienda, in cui sono venduti, acquistati, raccolti, caricati o imbarcati, ovini o caprini e che è conforme all'art. 9 della
2. Inoltre, fatte salve le definizioni di cui al comma 1, ove necessario si applicano le definizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 397/76 ed all'art. 1 del
1. Gli ovini e i caprini da macello possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'art. 4.
2. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso possono essere destinati agli scambi soltanto se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, fatte salve le eventuali garanzie complementari esigibili a norma degli articoli 7 e 8. Il Ministero della sanità può accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso destinati esclusivamente al pascolo temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità e informa la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.
1. Gli ovini e i caprini:
a) devono essere identificati e registrati;
b) non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale; l'ispezione deve aver luogo nelle 48 ore precedenti l'imbarco o il carico degli ovini e dei caprini;
c) non devono essere stati acquistati in un'azienda o essere venuti a contatto con animali di un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria, restando inteso che:
1) tale divieto è connesso con il manifestarsi della brucellosi, della rabbia o del carbonchio ematico;
2) dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto, la durata del divieto deve essere pari ad almeno:
a) quarantadue giorni in caso di brucellosi;
b) trenta giorni in caso di rabbia;
c) quindici giorni in caso di carbonchio ematico,
e non devono provenire da un'azienda situata nella zona di protezione o essere stati in contatto con animali provenienti da tale zona;
d) non devono essere oggetto di misure di polizia sanitaria a norma del
2. Sono esclusi dagli scambi gli ovini e i caprini:
a) che dovrebbero essere eliminati nell'ambito di un programma nazionale di eradicazione delle malattie non previste dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/425, o nell'allegato B, rubrica I, del presente decreto;
b) che non possono essere commercializzati sul loro territorio per motivi sanitari o di polizia sanitaria ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
3. Gli ovini e i caprini devono inoltre:
a) essere nati ed essere stati allevati dalla nascita nel territorio della Comunità;
b) provenire da un Paese terzo o parte di esso, autorizzato ad esportare animali vivi nella Comunità e soddisfare le condizioni di polizia sanitaria previste dal
1. Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso devono, per essere introdotti in un'azienda ovina e caprina ufficialmente indenne da brucellosi o indenne da brucellosi, soddisfare le condizioni previste all'art. 4 e i requisiti indicati nell'allegato A, rispettivamente capitolo 1, punto D e capitolo 2, punto D, nonché le eventuali garanzie complementari di cui agli articoli 7 e 8.
1. Fatte salve le garanzie complementari esigibili conformemente agli articoli 7 e 8, gli animali da allevamento e da riproduzione devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere stati acquistati in un'azienda ed essere venuti a contatto solo con animali di un'azienda:
1) in cui non sono state accertate clinicamente le malattie seguenti:
a) negli ultimi sei mesi, l'agalassia contagiosa della pecora (Mycoplasma agalactiae) e l'agalassia contagiosa della capra (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. micoide sottospecie micoide "Large Colony");
b) negli ultimi dodici mesi, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa;
c) negli ultimi tre anni, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna e l'artrite encefalite virale caprina. Tuttavia questo termine è ridotto a dodici mesi se gli animali colpiti da Maedi-Visna o da artrite encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due prove riconosciute secondo le procedure comunitarie,
oppure che, fatto salvo il rispetto dei requisiti per le altre malattie, siano fornite, per una o più malattie sopracitate nell'ambito di un programma approvato conformemente alle procedure comunitarie, garanzie sanitarie equivalenti per detta o dette malattie;
2) in cui nessun fatto che consenta di dimostrare l'inosservanza dei requisiti di cui al punto 1) sia stato portato a conoscenza del veterinario ufficiale incaricato di rilasciare il certificato sanitario;
3) il cui proprietario abbia dichiarato di essere a conoscenza di quanto previsto al punto 2 e abbia inoltre dichiarato per iscritto che l'animale o gli animali destinati agli scambi intracomunitari rispondono ai criteri di cui al punto 1);
b) [3]
c) per quanto riguarda l'epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis), gli arieti da riproduzione e da allevamento non castrati devono:
1) provenire da un'azienda in cui non sia stato accertato negli ultimi dodici mesi alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (B. ovis);
2) essere sempre rimasti in detta azienda durante i sessanta giorni che precedono la spedizione;
3) essere stati sottoposti con esito negativo, nel corso dei trenta giorni che precedono la spedizione, ad un esame sierologico praticato conformemente all'allegato D o rispondere a garanzie sanitarie equivalenti da riconoscere secondo le procedure comunitarie.
2. Il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 deve essere menzionato in un certificato conforme al modello III dell'allegato E.
1. Il Ministero della sanità può sottoporre alla Commissione per attuare garanzie per gli scambi di ovini e caprini un programma nazionale obbligatorio o volontario di controllo per una malattia contagiosa figurante nell'allegato B, rubrica III. [4]
1. Il Ministero della sanità quando accerta che il territorio sia totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie che sono enumerate all'allegato B, rubrica III ed a cui sono sensibili gli ovini ed i caprini, presenta alla Commissione le opportune documentazioni al fine di ottenere garanzie per gli scambi degli ovini e dei caprini. [5]
1. Gli ovini e i caprini oggetto di scambi devono essere accompagnati, durante il loro trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato conforme all'allegato E (modelli I, II e III), firmato da un veterinario ufficiale, e compilato il giorno dell'ispezione in italiano ed in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.
2. Il certificato di cui al comma 1 è redatto su di un solo foglio ed ha validità di dieci giorni.
1. I controlli sugli animali vivi in provenienza dagli Stati membri o ad essi destinati si effettuano secondo le norme sugli scambi intracomunitari, comprese quelle relative alle misure di salvaguardia.
1. Il Ministero della sanità fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione incaricati dei controlli.
1. Il Ministero della sanità può concedere, a condizioni di reciprocità, deroghe all'ispezione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) ed all'obbligo del certificato sanitario di cui all'art. 9, agli Stati membri che offrano garanzie equivalenti a quelle previste all'art. 5 e all'art. 6, lettere a) e c), e ne informa la Commissione.
Allegati [6]
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 22 del
[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 19 marzo 2002.
[3] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.M. 19 marzo 2002.
[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 19 marzo 2002.
[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 19 marzo 2002.
[6] Allegati modificati dall'art. 1 del D.M. 19 marzo 2002.