Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.1 animali |
Data: | 30/04/1976 |
Numero: | 397 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 9 bis. |
Art. 10. |
Art. 10 bis. |
Art. 10 ter. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 17 bis. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
Art. 22. |
Art. 23. 1. L'importazione di animali della specie bovina e suina da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita soltanto quando sia stato constatato che il Paese d'origine è in [...] |
Art. 24. 1. L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, [...] |
Art. 25. |
Art. 26. 1. |
Art. 27. |
Art. 28. |
Art. 29. |
Art. 30. |
Art. 31. L'art. 105 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente |
Art. 32. L'art. 118 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente |
Art. 33. Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le provincie, i comuni, [...] |
Art. 33 bis. |
Art. 34. |
Art. 35. |
Art. 36. |
Art. 37. Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina come pure l'importazione di animali delle [...] |
Art. 38. |
Art. 39. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 97.1.11 - Legge 30 aprile 1976, n. 397.
Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.
(G.U. 11 giugno 1976, n. 153, S.O.).
Titolo I
DEFINIZIONI
Titolo II
SPEDIZIONI DI ANIMALI DALL'ITALIA VERSO
GLI ALTRI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
Titolo III
SPEDIZIONE DI ANIMALI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA IN ITALIA
Titolo IV
DEROGHE
Titolo V
DIVIETI E LIMITAZIONI
Titolo VI
PERIZIE
Titolo VII
IMPORTAZIONE DI BOVINI E SUINI DA PAESI TERZI
1. L'importazione di animali della specie bovina e suina da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita soltanto quando sia stato constatato che il Paese d'origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili del bestiame con l'introduzione di animali vivi; nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge.
2. L'importazione di detti animali è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità da rilasciarsi di volta in volta. Quando ricorrano circostanze sanitarie particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire, con proprio decreto, l'importazione dal Paese d'origine, senza le particolari autorizzazioni di cui al precedente comma.
3. Il Ministro per la sanità può disporre l'invio di funzionari veterinari del ruolo del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità nonché di esperti veterinari appartenenti ad amministrazioni pubbliche negli Stati esteri, con il benestare dei rispettivi governi, sia al fine di constatare le condizioni sanitarie degli allevamenti e l'organizzazione e l'attuazione della profilassi contro le malattie contagiose degli animali, sia allo scopo di predisporre le basi tecnico- sanitarie per la stipulazione di eventuali accordi atti a fornire le garanzie di cui al comma precedente.
Titolo VIII
IMPORTAZIONE DI EQUINI, OVINI E CAPRINI
1. L'importazione degli animali della specie equina, ovina e caprina da qualsiasi provenienza viene consentita alle condizioni di cui al
2. Il Ministro per la sanità può stabilire con proprio decreto che siano fornite garanzie sanitarie supplementari all'origine e che gli animali siano sottoposti nel Paese di provenienza o al confine o a destino a prove diagnostiche o a trattamenti immunizzanti non previsti agli articoli 49 e 50 del precitato
3. Qualora ricorrano circostanze particolarmente favorevoli il Ministro per la sanità può consentire con proprio decreto l'importazione dal Paese d'origine senza le particolari autorizzazioni di cui agli articoli 49 e 50 del precitato decreto del Presidente della Repubblica. Con lo stesso decreto possono essere stabilite eventuali particolari misure cautelative per l'inoltro degli animali dal confine nell'interno del Paese e per il controllo degli stessi a destino.
Titolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI
1. [17].
2. [18].
3. [17].
4. [17].
5. Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'art. 49 del
L'art. 105 del
(Omissis).
L'art. 118 del
(Omissis).
Titolo X
NORME FINALI E PENALI
Il Ministero della sanità, di concerto con gli altri Ministeri interessati, può autorizzare le amministrazioni dello Stato ivi comprese le aziende autonome, le regioni, le provincie, i comuni, enti e consorzi autonomi di porto, aeroporto ed autoporto ad istituire e a gestire nell'interno del territorio nazionale, preferibilmente in prossimità della frontiera d'entrata, stazioni zoosanitarie per la visita sanitaria prevista dalla presente
Le autorizzazioni all'istituzione delle stazioni zoosanitarie sono rilasciate a condizione che le stazioni stesse siano ubicate in località idonee e siano dotate di impianti ed attrezzature rispondenti dal punto di vista igienico-sanitario e zooprofilattico.
Le stazioni zoosanitarie sono equiparate ai posti di confine porto ed aeroporto aperti al traffico internazionale.
Le disposizioni sanitarie che disciplinano gli scambi intracomunitari di animali da allevamento, da produzione o da macello delle specie bovina e suina come pure l'importazione di animali delle specie bovina e suina da Paesi terzi, di cui al
I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Articolo sostituito dall'art. 1,
[2] Articolo modificato dall'art. 1,
[3] Articolo modificato dall'art. 2,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[5] Articolo modificato dall'art. 3,
[6] Articolo modificato dall'art. 4,
[7] Articolo abrogato dall'art. 18 del
[8] Articolo modificato dall'art. 1,
[9] Articolo inserito dall'art. 5,
[10] Articolo abrogato dall'art. 1,
[11] Articolo aggiunto dall'art. 2,
[12] Articolo inserito dall'art. 1,
[13] Articolo modificato dall'art. 3,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[14] Articolo modificato dall'art. 5,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[15] Articolo inserito dall'art. 1,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[16] Articolo modificato dall'art. 8,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[17] Comma abrogato dall'art. 18,
[18] Comma modificato dall'art. 48,
[17] Comma abrogato dall'art. 18,
[17] Comma abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[19] Articolo sostituito dall'art. 2,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[20] Articolo inserito dall'art. 9,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[4] Articolo abrogato dall'art. 18,
[21] Articolo così modificato dall'art. 16,