§ 97.4.16 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229.
Regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:01/03/1992
Numero:229


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del presente regolamento s'intende per
Art. 2.      1. Per la definizione di azienda e, ove necessario, per le altre definizioni, si applicano quelle di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive [...]
Art. 3.      1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento negli animali dell'esistenza di afta epizootica è obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 [...]
Art. 4.      1. L'autorità sanitaria competente, ricevuta la denuncia, dispone l'immediato intervento del servizio veterinario dell'unita sanitaria locale competente e, ove sia [...]
Art. 5.      1. In attesa dell'esito degli esami di laboratorio, l'autorità sanitaria competente, sulla base dei rilievi clinici di cui all'art. 4, comma 1, dispone l'immediato [...]
Art. 6.      1. Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, può concedere deroghe all'abbattimento di animali sani delle specie sensibili presenti in unità di [...]
Art. 7.      1. A seguito dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica deve essere attuata, da parte del servizio veterinario competente in collaborazione con l'Istituto [...]
Art. 8.      1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta [...]
Art. 9.      1. Appena la diagnosi di afta epizootica sia stata ufficialmente confermata, l'autorità sanitaria competente emana l'ordinanza con cui stabilisce intorno all'azienda [...]
Art. 10.      1. Le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette sono effettuate, sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario [...]
Art. 11.      1. Nell'ambito delle zone di protezione e di sorveglianza può essere consentito lo spostamento degli animali soltanto per riconosciute improrogabili esigenze di [...]
Art. 12.      1. Nel caso di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 3, i provvedimenti sanitari adottati nella zona di protezione sono revocati trascorsi 15 giorni dal momento [...]
Art. 13.      1. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, stabilisce, a scopo di profilassi delle malattie infettive e diffusive, le modalità della marcatura degli animali [...]
Art. 14.      1. Gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica sono effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B, che può essere [...]
Art. 15.      1. E' vietato l'impiego di vaccini antiaftosi nei bovini, nei bufalini, caprini, ovini e suini per la profilassi dell'afta epizootica
Art. 16.      1. In attesa che siano costituite riserve comunitarie di vaccini antiaftosi, lo stabilimento riconosciuto di cui all'art. 15, comma 2, è autorizzato a costituire riserve [...]
Art. 17.      1. Il Ministero della sanità entro il 31 dicembre 1991 elabora un piano di emergenza, che sarà trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, contenente i principi e [...]
Art. 18.      1. Sono abrogati gli articoli 71, 72, 73 e 74 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, [...]


§ 97.4.16 - D.P.R. 1 marzo 1992, n. 229. [1]

Regolamento di attuazione della direttiva n. 85/511/CEE, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva n. 90/433/CEE.

(G.U. 19 marzo 1992, n. 66, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

     a) animale delle specie sensibili: ogni ruminante o suino, domestico o selvatico, che si trovi in un'azienda;

     b) animale ricettivo: ogni animale delle specie sensibili non vaccinato o vaccinato d'emergenza per la prima volta, per il quale non sia ancora trascorso il periodo tecnico necessario ad assicurare l'immunità;

     c) animale infetto da afta epizootica: ogni animale delle specie sensibili sul quale siano stati constatati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili all'afta epizootica, ovvero sul quale la presenza della malattia sia stata ufficialmente constatata mediante esame di laboratorio;

     d) animale sospetto di essere infetto da afta epizootica: qualsiasi animale delle specie sensibili che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem tali da far sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;

     e) animale sospetto di essere contaminato: ogni animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epizootologiche raccolte, possa essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto del virus dell'afta.

 

          Art. 2.

     1. Per la definizione di azienda e, ove necessario, per le altre definizioni, si applicano quelle di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     1. La denuncia del sospetto o dell'accertamento negli animali dell'esistenza di afta epizootica è obbligatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e per gli effetti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397 e successive modificazioni.

     2. L'unità sanitaria locale competente, accertata l'insorgenza di un focolaio di afta epizootica, ne dà comunicazione immediata al Ministero della sanità, in conformità dell'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 ottobre 1984, n. 279.

 

          Art. 4.

     1. L'autorità sanitaria competente, ricevuta la denuncia, dispone l'immediato intervento del servizio veterinario dell'unita sanitaria locale competente e, ove sia accertata, anche sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un'azienda di animali delle specie sensibili infetti o sospetti di essere infetti da afta epizootica, sostenuta da qualsiasi tipo o variante di virus aftoso, dispone per gli accertamenti atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia e, in particolare, che il veterinario ufficiale effettui adeguati prelievi di materiale patologico per i necessari esami di laboratorio da parte del laboratorio designato.

     2. L'autorità sanitaria competente dispone che l'azienda sospetta sia sottoposta a sequestro, provvedendovi anche eventualmente a mezzo della Forza pubblica.

     3. Con il provvedimento di sequestro l'autorità sanitaria competente dispone:

     a) il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero degli animali presenti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati, nonchè il numero degli animali già morti. Il censimento deve essere aggiornato tenendo conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto;

     b) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o isolati in altri luoghi;

     c) il divieto di entrata e di uscita di animali delle specie sensibili;

     d) il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, di entrata e di uscita di animali di altre specie;

     e) il divieto, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, di uscita di carni o carcasse di animali delle specie sensibili, nonchè di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altri materiali, quali lane o rifiuti, che possono trasmettere l'afta epizootica. Le carni o le carcasse devono essere distrutte sul posto; tuttavia il loro allontanamento, a fine di distruzione, può essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente per territorio, che fissa le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

     f) il divieto di uscita del latte dall'azienda. In caso di difficoltà di deposito nell'azienda, l'autorità competente può autorizzare, sotto controllo veterinario, l'uscita del latte dall'azienda verso uno stabilimento di trattamento, per esservi sottoposto ad un trattamento termico che assicuri la distruzione del virus;

     g) che il movimento di persone da e per l'azienda sia subordinato alla autorizzazione dell'autorità sanitaria competente;

     h) che il movimento di veicoli da e per l'azienda siano subordinate ad autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, che stabilisce anche le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

     i) che gli ingressi sia dei fabbricati di stabulazione degli animali delle specie sensibili, sia dell'azienda, siano sottoposti ad appropriati metodi di disinfezione;

     l) che sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente all'art. 7.

     4. L'autorità sanitaria competente può estendere le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 alle aziende situate nelle immediate vicinanze qualora la loro dislocazione, la configurazione dei luoghi o i contatti con gli animali dell'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia lascino temere l'eventualità di una contaminazione.

     5. L'autorità sanitaria competente revoca le misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 quando il sospetto di afta epizootica sia ufficialmente escluso.

 

          Art. 5.

     1. In attesa dell'esito degli esami di laboratorio, l'autorità sanitaria competente, sulla base dei rilievi clinici di cui all'art. 4, comma 1, dispone l'immediato abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione entro le 24 ore successive, nonchè la distruzione delle carcasse degli animali abbattuti.

     2. L'abbattimento degli animali deve essere effettuato sul posto e la distruzione delle carcasse deve avvenire in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica.

     3. Nel caso di conferma di virus aftosi di qualsiasi tipo o variante, l'autorità sanitaria competente, oltre alle misure enumerate all'art. 4, dispone che:

     a) gli animali sospetti di contaminazione e tutti gli animali sani delle specie sensibili presenti nell'allevamento infetto siano abbattuti sul posto;

     b) dopo l'abbattimento, le carcasse degli animali di cui alla lettera a) devono essere distrutte sotto controllo ufficiale in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

     c) le carni degli animali delle specie sensibili, provenienti dall'azienda e abbattuti nel periodo compreso tra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali, devono, per quanto possibile, essere rintracciate e distrutte sotto controllo veterinario ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

     d) le carcasse degli animali morti nell'azienda devono essere distrutte sotto controllo veterinario ufficiale, in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;

     e) qualsiasi materiale suscettibile di essere contaminato o veicolo del virus aftoso sia distrutto o sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus stesso eventualmente presente; qualsiasi trattamento deve essere effettuato in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

     f) il latte prodotto nell'allevamento infetto prima dell'abbattimento degli animali deve essere distrutto in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso. Nel caso di abbattimento parziale, il latte eventualmente prodotto nell'allevamento infetto dopo l'abbattimento e la distruzione degli animali, terminate le operazioni di disinfezione, deve essere avviato verso un centro di raccolta appositamente designato dall'autorità sanitaria locale nel quale deve essere sottoposto ad appropriato trattamento termico sotto controllo veterinario. Agli stabilimenti che utilizzano il latte prodotto nell'ambito della zona di protezione e della zona di sorveglianza, deve essere fatto divieto di distribuire il siero del latte od il latticello non sottoposti preventivamente al trattamento termico che assicuri la distruzione del virus aftoso;

     g) dopo l'eliminazione degli animali e dei materiali di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi, nonchè i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato siano puliti e disinfettati sotto il controllo del servizio veterinario conformemente alle disposizioni di cui all'art. 10;

     h) il ripopolamento dell'azienda con animali delle specie sensibili non può avvenire prima che siano trascorsi almeno 21 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione effettuate conformemente all'art. 10.

     4. Possono essere effettuati prelievi per gli esami di laboratorio anche nel focolaio secondario epidemiologicamente connesso con un focolaio primario per cui siano già stati effettuati i prelievi stessi.

 

          Art. 6.

     1. Il Ministero della sanità, sentita la regione interessata, può concedere deroghe all'abbattimento di animali sani delle specie sensibili presenti in unità di produzione distinte nell'ambito di azienda infetta. Detta deroga è concessa a condizione che il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente attesti che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonchè le operazioni che vi sono effettuate, siano tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra.

     2. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, può concedere, oltre alle deroghe di cui al comma 1, anche quella alla distruzione del latte, nei confronti delle aziende di produzione lattiera, a condizione che le operazioni di mungitura, di ogni unità siano effettuate in maniera completamente distinta; si applicano le modalità previste per l'ipotesi di abbattimento parziale di cui all'art. 5, comma 3, lettera f).

     3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse:

     a) previa valutazione effettuata dal veterinario ufficiale contemporaneamente all'indagine ufficiale per confermare o escludere la presenza dell'afta epizootica;

     b) tenendo conto delle condizioni e delle circostanze che permetterebbero l'eventuale diffusione dell'afta epizootica;

     c) tenendo conto che il rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica tra unità di produzione separate di una stessa azienda non sia superiore a quello dell'eventuale diffusione possibile tra aziende separate;

     d) tenendo conto del probabile periodo di incubazione e del fatto che un animale infetto può essere eliminatore di virus aftoso prima della comparsa dei sintomi.

     4. Ai fini della concessione delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3, le unità di produzione intensive che contengono animali sani debbono rispondere alle seguenti condizioni:

     a) essere costituite da fabbricati fisicamente separati da quelli contenenti animali infetti e non essere comunicanti o possedere uno spazio libero comune;

     b) disporre di depositi separati per le attrezzature, i foraggi, gli effluenti e, se del caso, per il latte;

     c) essere munite, ciascuna, di specifici impianti di disinfezione installati all'entrata e all'uscita;

     d) disporre di proprio personale esclusivo;

     e) non essere avvenuti scambi tra le unità infette e le unità sane di macchinari o di altre attrezzature dell'azienda, nè di animali, prodotti animali, mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali lana o rifiuti o prodotti di scarto che possano trasmettere l'afta epizootica dalle unità infette a quelle sane.

     5. Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere state applicate, in misura adeguata, dal veterinario ufficiale antecedentemente all'accertamento dell'afta in un animale che si trovi nell'azienda, tenendo conto del probabile periodo di incubazione della malattia.

     6. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee le deroghe concesse.

 

          Art. 7.

     1. A seguito dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica deve essere attuata, da parte del servizio veterinario competente in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, un'accurata indagine epizootologica intesa ad accertare:

     a) la durata del periodo durante il quale l'infezione può essere stata presente nell'azienda prima del sospetto;

     b) la possibile origine della malattia nell'azienda e la identificazione di tutte le altre aziende nelle quali si trovino animali delle specie sensibili che potrebbero essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

     c) i movimenti di persone, animali o veicoli, nonchè gli spostamenti di prodotti e materiali vari verso o dall'azienda colpita, che possano aver portato il virus fuori o dentro l'azienda in questione.

     2. Entro i termini più brevi, le risultanze della indagine epizootologica devono essere inviate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale interessata e dall'istituto zooprofilattico sperimentale, competente per territorio, al Ministero della sanità e al servizio veterinario della regione.

 

          Art. 8.

     1. Il veterinario ufficiale, qualora constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 4 da altre aziende a seguito di movimento di persone, di animali, di veicoli o di altri mezzi, ovvero constati o ritenga che la malattia possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art. 4 in altre aziende, sottopone alla vigilanza ufficiale, di cui al comma 6, le aziende di cui trattasi; se si tratta, invece, di aziende situate in unità sanitarie locali diverse, provvede a informarle immediatamente affinchè siano sottoposte a vigilanza ufficiale. Questa verrà revocata soltanto quando il sospetto di presenza di afta epizootica nell'azienda di cui all'art. 4, sarà stato ufficialmente escluso.

     2. Il veterinario ufficiale, qualora constati e ritenga sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta nell'azienda di cui all'art. 5 da altre aziende a seguito di movimenti di persone, di animali, di veicoli o di altri mezzi, sottopone a vigilanza ufficiale le aziende di cui trattasi.

     3. Le aziende nelle quali il veterinario ufficiale constati o ritenga, sulla base di informazioni confermate dalle indagini, che l'afta epizootica possa essere stata introdotta dall'azienda di cui all'art. 5, in seguito a movimento di persone, di animali, di veicoli o di altri mezzi, sono assoggettate alle disposizioni dell'art. 4.

     4. Se un'azienda è soggetta ai commi 1, 2 e 3, l'autorità competente vieta l'uscita degli animali dall'azienda, salvo per il diretto trasporto ad un macello, sotto controllo ufficiale, per la macellazione d'urgenza, per un periodo rispettivamente di quindici giorni per le aziende di cui ai commi 1 e 2 e di ventuno giorni per le aziende di cui al comma 3. Prima che tale autorizzazione venga concessa, il veterinario ufficiale deve aver effettuato su tutti gli animali dell'azienda, un esame che permette di escludere la presenza di animali sospetti di essere infetti da afta epizootica.

     5. L'autorità sanitaria competente per territorio, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, può limitare le misure di cui ai commi 1 e 2 ad una parte della azienda e agli animali che vi si trovano, purchè questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto e che il veterinario ufficiale li abbia visitati e giudicati sani.

     6. La vigilanza ufficiale ha lo scopo di individuare immediatamente qualsiasi sospetto di afta epizootica, di procedere al censimento e al controllo dei movimenti degli animali e di intraprendere eventualmente l'applicazione di tutte o parte delle misure necessarie.

 

          Art. 9.

     1. Appena la diagnosi di afta epizootica sia stata ufficialmente confermata, l'autorità sanitaria competente emana l'ordinanza con cui stabilisce intorno all'azienda infetta la zona di protezione del raggio minimo di 3 km e la zona di sorveglianza del raggio minimo di 10 km. Ciò in sostituzione delle ordinanze di zona infetta e di zona di protezione di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 . La delimitazione delle zone deve tener conto delle barriere naturali, degli strumenti di controllo e dei progressi tecnologici che consentono di prevedere l'eventuale dispersione del virus aftoso nell'aria o con qualsiasi altro mezzo, e dovrà essere adeguata, se necessario, sulla base degli eventuali elementi in tal modo acquisiti.

     2. L'ordinanza di zona di protezione stabilisce i limiti della zona stessa e dispone l'apposizione di tabelle, indicanti la malattia, ai limiti della stessa zona, nonchè all'ingresso di ogni allevamento infetto; dispone, inoltre, che entro i limiti della zona di protezione si applicano le seguenti misure:

     a) censimento di tutte le aziende in cui si trovano animali delle specie sensibili e numerazione per azienda, specie e categoria; tali aziende devono essere sottoposte a visite periodiche di controllo e vigilanza;

     b) sequestro degli animali delle specie sensibili nei ricoveri con la prescrizione tassativa:

     1) di impedire l'accesso a personale estraneo e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;

     2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente, sulla soglia e per un tratto all'esterno, sostanze disinfettanti;

     3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti;

     c) di vietare l'uscita degli animali delle specie sensibili se non con le modalità e ai fini indicati negli articoli 11 e 12;

     d) di vietare la pratica della monta itinerante;

     e) di vietare per i primi quindici giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio, le operazioni di fecondazione artificiale degli animali, salvo previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente;

     f) di sospendere per un periodo di quindici giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio ogni attività veterinaria connessa con la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina e ovicaprina, dalla leucosi bovina enzootica, nonchè con i piani di profilassi delle mastiti bovine e con la lotta contro l'ipofertilità delle bovine e le malattie neonatali dei vitelli;

     g) di sospendere le attività attinenti ai controlli funzionali degli animali per l'iscrizione ai libri genealogici;

     h) di vietare le operazioni di derattizzazione che non siano eseguite direttamente dal conduttore dell'allevamento;

     i) di vietare le operazioni di raccolta itinerante di parti di carcasse o resti di animali;

     l) di vietare per un periodo di quindici giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio la pratica della fertirrigazione;

     m) di sospendere fiere, mercati, esposizioni e altri assembramenti di animali delle specie sensibili;

     n) di sospendere le attività venatorie;

     o) di vietare il trasporto di animali delle specie sensibili, fatti salvi i casi di cui alla lettera c), all'art. 8, comma 4, e agli articoli 11 e 12, nonchè i transiti che si effettuano sulle vie di comunicazione stradale e ferroviaria.

     3. L'ordinanza di zona di sorveglianza stabilisce le stesse misure di cui al comma 2, tranne quelle indicate alle lettere b), e), f), g), i) ed l).

     4. Tutti i provvedimenti adottati dalla unità sanitaria locale e dalle Regioni, in materia di lotta contro l'afta epizootica, devono essere trasmessi, in copia, con la massima urgenza al Ministero della sanità e alle altre Regioni, nonchè alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

          Art. 10.

     1. Le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette sono effettuate, sotto controllo ufficiale, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, che dispone anche circa i disinfettanti e le relative concentrazioni da utilizzare.

 

          Art. 11.

     1. Nell'ambito delle zone di protezione e di sorveglianza può essere consentito lo spostamento degli animali soltanto per riconosciute improrogabili esigenze di macellazione, a condizione che gli animali stessi siano sottoposti ad una accurata visita da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale e che gli animali stessi siano trasportati direttamente in un macello situato entro la zona di sorveglianza in cui gli animali in questione debbono essere macellati senza ritardo.

     2. Qualora nelle zone di protezione e di sorveglianza non esistano macelli, può essere consentito lo spostamento degli animali verso un macello situato nelle immediate vicinanze ed appositamente designato dall'autorità sanitaria competente.

     3. I mezzi usati per il trasporto degli animali devono essere accuratamente puliti e disinfettati, sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria competente, immediatamente dopo lo scarico degli animali.

     4. Al di fuori degli spostamenti per l'avvio diretto al macello nelle zone di protezione e di sorveglianza non deve essere autorizzato alcun spostamento di animali delle specie sensibili all'afta epizootica.

     5. Può, tuttavia, essere autorizzato, trascorsi venti giorni dall'insorgenza dell'ultimo caso di malattia, per documentate e imprescindibili esigenze di allevamento o di alimentazione, lo spostamento di animali della specie suina verso altri allevamenti delle zone di protezione e di sorveglianza o di altre zone della stessa regione, con gli stessi vincoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e previa autorizzazione dell'autorità regionale competente.

     6. E' consentita, tuttavia, l'introduzione negli allevamenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza degli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione, a condizione che l'allevatore interessato, nella richiesta di trasferimento, indichi la data del trasporto e la destinazione, allo scopo di consentire al servizio veterinario, al momento dell'arrivo, il controllo della prescritta documentazione sanitaria di scorta, dei documenti relativi all'avvenuta disinfezione del mezzo di trasporto prima del carico degli animali, nonchè il controllo sanitario degli animali stessi.

     7. L'automezzo dopo lo scarico dovrà essere lavato e disinfettato sotto il controllo del servizio veterinario.

     8. Il rientro negli allevamenti di origine degli animali delle specie sensibili, provenienti dalle zone di protezione o di sorveglianza eventualmente disposte nelle aree territoriali di alpeggio e monticazione, può essere consentito, trascorsi almeno quindici giorni dall'ultimo caso di malattia e semprechè gli animali per ragioni climatiche o di alimentazione non possano permanere in dette zone per almeno trenta giorni, alle seguenti condizioni:

     a) che l'accurato controllo sanitario del gruppo risulti nettamente favorevole;

     b) che il controllo dell'automezzo assicuri l'avvenuta disinfezione dello stesso prima del carico;

     c) che sia data comunicazione telegrafica alla autorità sanitaria locale di destinazione, indicando specie, categoria e numero degli animali inviati, nonchè la targa dell'automezzo adibito al trasporto.

 

          Art. 12.

     1. Nel caso di applicazione dell'art. 5, commi 1 e 3, i provvedimenti sanitari adottati nella zona di protezione sono revocati trascorsi 15 giorni dal momento dell'abbattimento e distruzione degli animali e dell'esecuzione nell'azienda stessa delle operazioni di disinfezione finale effettuate sotto controllo veterinario, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.

     2. Nel caso, invece, che siano state concesse le deroghe di cui all'art. 6, i provvedimenti sanitari adottati nella zona di protezione sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia e dalla esecuzione delle operazioni di disinfezione finale con le modalità di cui al comma 1.

     3. I provvedimenti sanitari adottati nella zona di sorveglianza sono revocati, in tutti i casi, trascorsi trenta giorni dal momento dell'abbattimento e della distruzione degli animali dell'azienda e dalla esecuzione delle operazioni di disinfezione finale con le modalità di cui al comma 1.

     4. Nelle zone di protezione e di sorveglianza non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili per tutto il periodo di cui al comma 3.

     5. Nella zona di sorveglianza, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti alle aziende della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'azienda e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo direttamente in un macello situato entro la zona di sorveglianza o nell'ambito della stessa unità sanitaria locale o di quelle con termini della stessa provincia a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi.

     6. Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unità sanitaria locale, le modalità ed i controlli per lo spostamento devono essere concordati con l'unità sanitaria locale sede del macello prescelto.

     7. Qualora sia constatata l'impossibilità di macellazione negli ambiti territoriali di cui al comma 6, l'autorità sanitaria della regione può consentire lo spostamento degli animali per la macellazione anche in altre unità sanitarie locali della stessa regione.

     8. Nella zona di sorveglianza può essere consentita dall'autorità regionale competente l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali, semprechè non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria, alle seguenti condizioni:

     a) che gli animali siano fatti confluire in determinati macelli dalla stessa zona di sorveglianza;

     b) che gli stessi dispongano di idonee e capienti stalle di sosta;

     c) che siano dotati di un'adeguata struttura che consenta una razionale pulizia e disinfezione degli automezzi.

     9. Nella stessa giornata non possono affluire ai macelli suddetti animali delle specie sensibili provenienti dalla zona di protezione o di sorveglianza di cui al comma 5.

     10. L'introduzione degli stessi animali deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale dove ha sede l'impianto di macellazione.

     11. L'autorizzazione deve contenere tra l'altro l'indicazione:

     a) della precisa ubicazione del macello;

     b) della targa e degli estremi dell'autorizzazione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali;

     c) delle generalità del conducente che effettua il trasporto;

     d) della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto;

     e) del percorso che dovrà essere effettuato dopo l'ingresso nella zona di protezione e ciò al fine di consentire i necessari controlli.

     12. L'autorizzazione di cui al comma 11 deve accompagnare il trasporto ed essere esibita a richiesta dell'autorità preposta ai controlli.

     13. La predetta autorizzazione è consegnata all'arrivo degli animali al veterinario responsabile del servizio di ispezione presso il macello di destinazione degli animali.

     14. Nella zona di protezione trascorsi venti giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia, l'autorità regionale può consentire nei macelli, eventualmente compresi in tale zona e situati a conveniente distanza dal focolaio, l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali sensibili, semprechè non siano oggetto di misure di polizia veterinaria e alle condizioni previste dai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

     15. Gli automezzi impiegati nei trasporti non potranno allontanarsi dal macello se non dopo che siano stati sottoposti alle prescritte operazioni di pulizia e disinfezione.

     16. Tutti gli animali introdotti nei macelli non possono essere allontanati per nessun motivo dallo stabilimento di macellazione e, di norma, debbono essere abbattuti dopo accurata visita veterinaria ante mortem, non oltre le ventiquattro ore dopo il loro arrivo.

     17. Allo scopo di evitare l'inoltro nelle zone di protezione e di sorveglianza degli animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dall'estero, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto debbono essere tempestivamente informati dalle autorità competenti dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza con la precisa indicazione dei comuni e delle parti dei territori comunali compresi nei provvedimenti stessi.

 

          Art. 13.

     1. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, stabilisce, a scopo di profilassi delle malattie infettive e diffusive, le modalità della marcatura degli animali delle specie sensibili all'afta epizootica ai fini della loro identificazione, della individuazione dell'allevamento di origine o di provenienza degli stessi, nonchè del controllo degli spostamenti; ove la situazione sanitaria lo consenta per talune categorie di animali può stabilire altri mezzi per individuare in modo rapido l'azienda di origine o provenienza, nonchè gli spostamenti degli animali.

     2. Il proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo di animali delle specie sensibili, è tenuto a fornire, all'autorità sanitaria competente, informazioni sull'entrata e sull'uscita degli animali stessi dall'azienda.

     3. Gli esercenti attività di trasporto o di commercio di animali delle specie sensibili devono essere in grado di fornire alle autorità competenti ogni informazione concernente gli spostamenti degli animali che trasportano o commercializzano, nonchè la documentazione prescritta dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; a tal fine il Ministro della sanità, con proprio decreto, approva apposito modello in sostituzione del modello n. 4 allegato al citato decreto presidenziale.

 

          Art. 14.

     1. Gli esami di laboratorio destinati a rivelare la presenza di afta epizootica sono effettuati da un laboratorio nazionale indicato nell'allegato B, che può essere modificato dalla Comunità economica europea. Tali esami di laboratorio devono comportare la precisazione, in particolare alla prima apparizione della malattia, del tipo, sottotipo ed eventualmente della variante del virus di cui trattasi. Il tipo o sottotipo ed eventualmente la variante del virus dell'afta epizootica possono essere confermati se necessario da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità economica europea.

     2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici è assicurato dal laboratorio nazionale di cui all'allegato B, designato dal Ministro della sanità con proprio decreto, che provvede anche ad assicurare il collegamento fra il laboratorio nazionale e quello di riferimento designato dalla Comunità economica europea.

 

          Art. 15.

     1. E' vietato l'impiego di vaccini antiaftosi nei bovini, nei bufalini, caprini, ovini e suini per la profilassi dell'afta epizootica.

     2. E' vietata la manipolazione dei virus dell'afta epizootica, ai fini di ricerca, di diagnostica e di fabbricazione di vaccini salvo che negli stabilimenti e nei laboratori, riconosciuti dal Ministro della sanità, con proprio decreto tra quelli figuranti negli allegati A e B ai fini del riconoscimento devono essere soddisfatte le norme minime raccomandate dalla FAO per i laboratori che lavorano su virus dell'afta in vitro e in vivo.

     3. Il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini sono effettuati sotto controllo ufficiale e previa autorizzazione, caso per caso, del Ministero della sanità che la rilascia dietro accertata necessità.

     4. In deroga al comma 1, il Ministro della sanità, con propria ordinanza e informandone immediatamente la Commissione delle Comunità europee, dispone per la vaccinazione di emergenza intorno al focolaio.

     5. Se la presenza di afta epizootica sia stata confermata dalle indagini e la malattia tende a diffondersi, il Ministro della sanità, in attuazione di decisioni della Commissione delle Comunità europee, con proprio provvedimento, dispone di effettuare una vaccinazione di emergenza necessaria e garantire la totale immunità degli animali ed in particolare:

     a) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione antiaftosa;

     b) le specie, l'età e la frequenza degli animali da vaccinazione;

     c) la durata della campagna di vaccinazione;

     d) le modalità di spostamento degli animali vaccinati nella zona di vaccinazione e dei loro prodotti;

     e) la identificazione e registrazione particolari degli animali vaccinati;

     f) eventuali misure necessarie ad evitare la propagazione della malattia;

     g) le modalità di distribuzione, conservazione, deposito e utilizzazione del vaccino.

     6. Le vaccinazioni devono essere praticate da veterinari che non abbiano avuto contatti con l'allevamento infetto ed essere attuate procedendo dall'esterno della zona di vaccinazione in direzione centripeta rispetto al focolaio. In ogni allevamento le vaccinazioni sono praticate solo dopo che un attento e scrupoloso controllo clinico abbia consentito di escludere anche il sospetto di eventuale presenza di infezione aftosa negli animali sensibili dell'allevamento stesso.

 

          Art. 16.

     1. In attesa che siano costituite riserve comunitarie di vaccini antiaftosi, lo stabilimento riconosciuto di cui all'art. 15, comma 2, è autorizzato a costituire riserve di antigene per la loro produzione previa contrattazione tra la Commissione delle Comunità europee e i responsabili degli stabilimenti.

 

          Art. 17.

     1. Il Ministero della sanità entro il 31 dicembre 1991 elabora un piano di emergenza, che sarà trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, contenente i principi e i criteri direttivi di cui all'allegato C, ai quali le regioni devono uniformarsi per la predisposizione dei piani di emergenza da attuare in caso di insorgenza di un focolaio di afta epizootica.

     2. Tali piani di emergenza devono, in particolare, consentire l'accesso agli impianti, all'attrezzatura, al personale ed a tutti i materiali appropriati, necessari per l'eliminazione rapida ed efficace del focolaio.

     3. Il Ministro della sanità rielabora o modifica il piano generale sulla base delle eventuali modifiche apportate dalla Comunità economica europea.

     4. Le regioni destinano parte della quota del fondo sanitario nazionale loro spettante ai piani di cui al comma 1, nei limiti della quota finora utilizzata per lo svolgimento dei piani obbligatori di vaccinazione contro l'afta epizootica e la peste suina classica.

 

          Art. 18.

     1. Sono abrogati gli articoli 71, 72, 73 e 74 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, l'ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

 

 

     Allegati

     (Allegati omessi)


[1] Abrogato dall'art. 82 del D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 274.