Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.4 malattie |
Data: | 24/05/1988 |
Numero: | 231 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l'art. 17 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è inserito il seguente |
Art. 2. 1. L'art. 29 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è sostituito dal seguente |
§ 97.4.7 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 231.
Attuazione della direttiva CEE n. 85/320 che modifica la direttiva CEE n. 64/432 per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla peste suina africana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(G.U. 28 giugno 1988, n. 150, S.O.)
1. Dopo l'art. 17 della
"Art. 17-bis. Quando si manifesti la presenza di peste suina africana il Ministro della sanità, con propria ordinanza, vieta immediatamente la spedizione di suini vivi verso gli altri Stati membri:
a) da tutto il territorio nazionale se tale malattia sia già stata riscontrata da meno di dodici mesi, salvo deroghe stabilite con decisioni comunitarie;
b) soltanto dalla zona o dalle zone in cui si è verificata la malattia, qualora la stessa non si è riscontrata nel territorio nazionale almeno nei dodici mesi precedenti.
Nel determinare la zona o le zone suddette il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, tiene conto:
a) degli abbattimenti e distruzione dei suini appartenenti ad aziende infette, contaminate o sospette di contaminazione;
b) della superficie delle zone e dei relativi limiti amministrativi e geografici;
c) della incidenza della diffusione della malattia;
d) delle misure adottate per evitare pericoli di diffusione;
e) delle misure adottate per limitare e controllare il movimento dei suini nelle zone predette e fuori di tali zone".
1. L'art. 29 della
«Art. 29. All'art. 78 del
"Il raggio della zona infetta stabilita intorno ai ricoveri o località infetti non può essere inferiore a tre chilometri"».