§ 97.7.35 - D.M. 19 gennaio 1999, n. 55.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:19/01/1999
Numero:55


Sommario
Art. 1.      1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, è modificata come segue


§ 97.7.35 - D.M. 19 gennaio 1999, n. 55.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/42/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

(G.U. 10 marzo 1999, n. 57)

 

 

     Art. 1.

     1. La legge 30 aprile 1976, n. 397, come integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, è modificata come segue:

     a) all'articolo 2, primo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

     " t) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende e i mercati, nel quale sono raggruppati i bovini e i suini provenienti da diverse aziende di origine, ai fini della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi intracomunitari, dotato delle necessarie attrezzature e installazioni per accogliere gli animali e posto sotto il controllo del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale territorialmente competente; quest'ultimo provvede affinché il centro di raccolta, prima dell'inizio di ogni ciclo di attività, sia completamente svuotato dagli animali, pulito e disinfettato secondo le istruzioni da lui impartite. Ai fini degli scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere autorizzato dal Ministero della sanità";

     b) all'articolo 3, primo comma, lettera f), n. 3), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "le modalità per l'autorizzazione dei centri nei quali si può effettuare la disinfezione nonché quelle concernenti le procedure necessarie per garantire e verificare il rispetto delle disposizioni veterinarie previste dalla presente legge, sono stabilite in sede comunitaria";

     c) all'articolo 3, primo comma, lettera i), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "tuttavia, quando il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, gli animali devono essere raccolti in tanti gruppi quanti sono i luoghi di destinazione e ogni gruppo di animali deve essere accompagnato da un certificato sanitario fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso certificato; quest'ultima modalità di certificazione è consentita solo nel caso in cui la spedizione venga effettuata verso destinatari preventivamente registrati dalla competente autorità del luogo di destinazione e a mezzo di trasportatori registrati che si attengono agli obblighi della disinfezione dei veicoli e alle norme sul benessere degli animali";

     d) all'articolo 9, i termini "mercato" e "mercati" sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "centro di raccolta" e "centri di raccolta": Inoltre:

     1) il terzo comma è abrogato;

     2) al quarto comma sono soppresse le parole "o dal luogo di raccolta";

     3) al quinto comma sono soppresse le parole "nel luogo di raccolta";

     4) al sesto comma sono soppresse le parole "e dei luoghi di raccolta";

     e) dopo l'articolo 10-bis è aggiunto il seguente:

     “10-ter. - Fatti salvi i controlli previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, il veterinario ufficiale che rilascia il certificato sanitario di accompagnamento degli animali si assicura che, gli animali non nati nell'azienda di partenza e che negli ultimi trenta giorni non sono rimasti nel territorio italiano, siano inseriti nel gruppo di destinazione solo se non ne compromettono lo stato sanitario".