§ 96.2.34 - D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.
Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:06/04/2006
Numero:207


Sommario
Art. 1.  Ambito e definizioni
Art. 2.  Funzioni dell'Agenzia
Art. 3.  Organi
Art. 4.  Presidente
Art. 5.  Il consiglio di amministrazione
Art. 6.  Il collegio dei revisori
Art. 7.  Il Direttore generale
Art. 8.  Comitato tecnico-consultivo
Art. 9.  Osservatorio nazionale del turismo
Art. 10.  Articolazione e risorse
Art. 11.  Società costituite o partecipate dell'Agenzia
Art. 12.  Statuto e regolamenti dell'Agenzia
Art. 13.  Disposizioni finali


§ 96.2.34 - D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.

Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

(G.U. 8 giugno 2006, n. 131)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

     Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292;

     Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

     Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7;

     Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive;

     Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;

     Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l'Agenzia assume la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT;

     Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12, all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali;

     Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

     Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

     Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito e definizioni

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia».

     2. L'Agenzia è ente pubblico non economico.

 

     Art. 2. Funzioni dell'Agenzia

     1. L'Agenzia:

     a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonchè la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni;

     b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo;

     c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;

     d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni;

     e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56;

     f) svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

     2. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     3. Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.

 

     Art. 3. Organi

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori.

     2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta.

     3. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 4. Presidente

     1. Il Presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

     3. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo Statuto, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:

     a) liti attive e passive;

     b) accettazione di lasciti e donazioni;

     c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonchè quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia.

     4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

     5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo è vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

     6. Il Presidente può conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione.

 

     Art. 5. Il consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere.

     2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8.

     3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonchè istituzione del relativo controllo strategico.

 

     Art. 6. Il collegio dei revisori

     1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

 

     Art. 7. Il Direttore generale

     1. Il Direttore generale è nominato dal Ministro delle attività produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile.

     2. Il Direttore generale è scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.

     3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera è approvata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Il Direttore generale è responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

     5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico è collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 8. Comitato tecnico-consultivo

     1. E' istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attività dell'Agenzia.

     2. Il Comitato tecnico-consultivo è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attività produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attività culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale.

     3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali.

     4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza.

 

     Art. 9. Osservatorio nazionale del turismo

     1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.

     2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonchè la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza.

     3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 10. Articolazione e risorse

     1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo.

     2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

     3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate:

     a) contributi delle regioni;

     b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

     c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonchè dalle attività di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;

     d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni.

     4. La misura del contributo statale è determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

     Art. 11. Società costituite o partecipate dell'Agenzia

     1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può costituire, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia.

     2. Alle società di cui al comma 1 può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia.

     3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica locale.

 

     Art. 12. Statuto e regolamenti dell'Agenzia

     1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

     2. Lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura è seguita per le successive modificazioni.

     3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

 

     Art. 13. Disposizioni finali

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto.

     3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilità ed organizzazione.

     4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

     5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici.

     6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT.

     7. E' abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo.

     8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.