§ 28.4.3 - L. 11 dicembre 1952, n. 1978.
Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.4 contratti di borsa
Data:11/12/1952
Numero:1978


Sommario
Art. 1.      L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo [...]
Art. 2.      Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, [...]


§ 28.4.3 - L. 11 dicembre 1952, n. 1978.

Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.

(G.U. 16 dicembre 1952, n. 291).

 

Art. 1.

     L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, già sospesa fino al 1° gennaio 1953 con l'art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372, è ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954.

     Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.

 

     Art. 2.

     Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.