Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 10/12/1948 |
Numero: | 1469 |
Sommario |
Art. 1. E' sospesa fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel [...] |
Art. 2. Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle società con capitale sociale non inferiore a L. 250.000 di cui all'art. 4 del [...] |
Art. 3. In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 marzo [...] |
§ 95.26.34 - Legge 10 dicembre 1948, n. 1469.
Norme relative all'imposta di negoziazione.
(G.U. 31 dicembre 1948, n. 304, S.O.)
E' sospesa fino al 1° gennaio 1950 l'applicazione delle disposizioni comprese nel
Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno invece a funzionare con le norme stabilite dal regio
Resta ferma la facoltà di cui al primo comma dell'art. 15 del
Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle società con capitale sociale non inferiore a L. 250.000 di cui all'art. 4 del regio
La trasmissione dell'elenco delle società prescritta dal terzo comma dell'art. 4 del regio
Il termine utile per la richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'art. 5 del regio
In caso che alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata presentata la relazione estimativa prevista dall'articolo 1 del
E' confermato l'obbligo della presentazione della denunzia, entro il 31 maggio di ciascun anno, della situazione dei titoli di cui al secondo comma dell'art. 17 del
Nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1948, tale denunzia dovrà essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.