§ 95.26.40 - Legge 22 dicembre 1951, n. 1372.
Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:22/12/1951
Numero:1372


Sommario
Art. 1.      La tariffa allegato A al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione è sostituita dalla seguente
Art. 2.      Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 [...]
Art. 3.      E' ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. [...]
Art. 4.      Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 [...]


§ 95.26.40 - Legge 22 dicembre 1951, n. 1372.

Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione

(G.U. 27 dicembre 1951, n. 296)

 

 

     Art. 1.

     La tariffa allegato A al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione è sostituita dalla seguente:

 

Articolo dalla tariffa

Titoli e valori soggetti all'imposta

Misura della imposta

Norme per la liquidazione della imposta

 

 

per ogni 100 lire

per ogni 1000 lire

 

1

Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da province, comuni e altri enti o persone diversi dalle società contemplate nel libro V, del Codice civile:

 

 

 

 

a) se al portatore

-

4 -

L'imposta si liquida con le norme stabilite dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.

 

b) se nominativi

-

2,50

 

2

Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società contemplate dal Codice civile (capi V e VI del libro V, tivolo V):

 

 

 

 

a) se al portatore

-

10 -

Id.

 

b) se nominativi

-

5 -

Id.

3

Quote o carature comunque denominate, delle altre società, contemplate dal libro V, titolo V, del Codice civile quando siano cedibili con effetto verso la società:

 

 

 

 

a) se la portatore

-

10 -

 

 

b) se nominativi

-

5 -

 

 

          Art. 2.

     Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle società che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformità dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge un importo non inferiore al 65% del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     E' ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

     Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1952.

 

          Art. 4.

     Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.