Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.26 tributi diversi |
Data: | 22/12/1951 |
Numero: | 1372 |
Sommario |
Art. 1. La tariffa allegato A al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione è sostituita dalla seguente |
Art. 2. Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 [...] |
Art. 3. E' ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. [...] |
Art. 4. Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 [...] |
§ 95.26.40 - Legge 22 dicembre 1951, n. 1372.
Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione
(G.U. 27 dicembre 1951, n. 296)
La tariffa allegato A al
Articolo dalla tariffa |
Titoli e valori soggetti all'imposta |
Misura della imposta |
Norme per la liquidazione della imposta |
|
|
|
per ogni 100 lire |
per ogni 1000 lire |
|
1 |
Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da province, comuni e altri enti o persone diversi dalle società contemplate nel libro V, del Codice civile: |
|
|
|
|
a) se al portatore |
- |
4 - |
L'imposta si liquida con le norme stabilite dal |
|
b) se nominativi |
- |
2,50 |
|
2 |
Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società contemplate dal Codice civile (capi V e VI del libro V, tivolo V): |
|
|
|
|
a) se al portatore |
- |
10 - |
Id. |
|
b) se nominativi |
- |
5 - |
Id. |
3 |
Quote o carature comunque denominate, delle altre società, contemplate dal libro V, titolo V, del Codice civile quando siano cedibili con effetto verso la società: |
|
|
|
|
a) se la portatore |
- |
10 - |
|
|
b) se nominativi |
- |
5 - |
|
Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato A al
E' ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel
Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della
Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio