Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 31/08/1987 |
Numero: | 364 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione "Somme da trasferire [...] |
Art. 2. 1. I residui del capitolo 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di [...] |
Art. 3. 1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 4. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su [...] |
Art. 5. 1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento ed alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale [...] |
Art. 6. 1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al [...] |
Art. 7. |
Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 27.7.203 – D.L. 31 agosto 1987, n. 364. [1]
Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.
(G.U. 3 settembre 1987, n. 205).
1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione "Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia", e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. I residui del capitolo 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al capitolo 7714 del medesimo stato di previsione concernente "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili" di cui all'art. 26 della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della
4. Ai fini della acquisizione dei contributi previsti dall'art. 10 della
4 bis. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della
1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della
2. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 11 della
"1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;
2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro;".
2 bis. All'art. 11 della
"Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale in garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione" [4].
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla
1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento ed alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione.
1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 si provvede, relativamente all'importo di lire 270 miliardi per l'anno 1987, quanto a lire 180 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno" e, quanto a lire 90 miliardi per lo stesso anno 1987, a lire 180 miliardi per l'anno 1988 e a lire 280 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando lo stesso accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Articolo abrogato dalla