§ 27.7.203 – D.L. 31 agosto 1987, n. 364.
Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:31/08/1987
Numero:364


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione "Somme da trasferire [...]
Art. 2.      1. I residui del capitolo 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed [...]
Art. 4.      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su [...]
Art. 5.      1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento ed alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale [...]
Art. 6.      1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al [...]
Art. 7. 
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 27.7.203 – D.L. 31 agosto 1987, n. 364. [1]

Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

(G.U. 3 settembre 1987, n. 205).

 

     Art. 1.

     1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione "Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia", e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 2.

     1. I residui del capitolo 7707 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti in conto residui al capitolo 7714 del medesimo stato di previsione concernente "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili" di cui all'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e sono ripartiti dal CIPE su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa indicati al comma 1 dell'art. 1 e per la parte eccedente fra i capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'art. 1, nella medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso art. 1 [2].

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, al netto delle disponibilità residue di cui al comma 1, nonché delle eventuali annualità per contributi in conto interessi già concessi, può essere utilizzata esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale per le finalità di cui al medesimo art. 8.

     4. Ai fini della acquisizione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'art. 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tale facoltà si provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4 bis. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, effettuata in base agli stati di avanzamento dei lavori o in unica soluzione può essere disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella fase istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, previa prestazione di garanzia con polizze fideiussorie bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati [3].

 

          Art. 3.

     1. Per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 730 miliardi nel triennio 1987-1989, in aggiunta alle somme già stanziate con precedenti disposizioni legislative. Detto importo, comprensivo della somma di lire 150 miliardi da destinare all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per gli adduttori secondari, è ripartito in ragione di lire 270 miliardi nell'anno 1987, di lire 180 miliardi nell'anno 1988 e di lire 280 miliardi nell'anno 1989.

     2. I numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come modificato dall'art. 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:

     "1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino al 30 per cento della spesa preventivata per le opere e le finalità indicate dal precedente comma;

     2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro;".

     2 bis. All'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come modificato dall'art. 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 11-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dopo il sedicesimo comma è aggiunto il seguente:

     "Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale in garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione" [4].

 

          Art. 4.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, definisce il programma per la metanizzazione del territorio della stessa regione nel quadro dell'approvvigionamento nazionale di gas naturale liquefatto. Il programma deve prevedere la realizzazione prioritaria di uno o più impianti per l'approvvigionamento del metano e la sua distribuzione nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

     2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si applicano le disposizioni e le agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 5.

     1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento ed alle regioni interessate una relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione.

 

          Art. 6.

     1. All'onere di lire 345 miliardi derivante dall'applicazione dell'art. 1 nell'anno 1987 si provvede, quanto a lire 95 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici", e quanto a lire 250 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 si provvede, relativamente all'importo di lire 270 miliardi per l'anno 1987, quanto a lire 180 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ulteriore finanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno" e, quanto a lire 90 miliardi per lo stesso anno 1987, a lire 180 miliardi per l'anno 1988 e a lire 280 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando lo stesso accantonamento.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

 

          Art. 7. [5]

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 ottobre 1987, n. 445.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 445.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 445.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 445.

[5] Articolo abrogato dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 445.