§ 98.1.26443 - Legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1987
Numero:445


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma [...]


§ 98.1.26443 - Legge 29 ottobre 1987, n. 445.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

(G.U. 2 novembre 1987, n. 256)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     all'art. 2:

     al comma 1, le parole: "fra i capitoli di spesa riportati nell'art. 1, tenuto conto della medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a lire 300 miliardi fra i capitoli di spesa indicati al comma 1 dell'art. 1 e per la parte eccedente fra i capitoli di spesa indicati al comma 2 dell'art. 1, nella medesima proporzione risultante dagli stanziamenti disposti con lo stesso art. 1";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, effettuata in base agli stati di avanzamento dei lavori o in unica soluzione può essere disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella fase istruttoria della richiesta o di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua, previa prestazione di garanzia con polizze fideiussorie bancarie o assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati".

     All'art. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. All'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, come modificato dall'art. 28 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 11-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dopo il sedicesimo comma è aggiunto il seguente:

     "Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale in garanzia è rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione"".

     L'art. 7 è soppresso.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 maggio 1987, n. 170, e 3 luglio 1987, n. 259.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.