Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 18/03/1969 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...] |
Art. 2. Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la [...] |
Art. 3. Per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, numero 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della [...] |
Art. 4. L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, per i comuni di Longarone e [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4200 milioni, mediante [...] |
§ 27.7.107 – L. 18 marzo 1969, n. 91. [1]
Aumento del limite di spesa per l'applicazione delle provvidenze previste dalle legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont.
(G.U. 9 aprile 1969, n. 90).
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, secondo comma, della
Per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della
anno 1967 lire 200 milioni |
anno 1968 lire 300 milioni |
anno 1969 lire 215 milioni |
Gli stanziamenti per il pagamento dei contributi previsti al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato come appresso:
anno 1967 |
lire 200 milioni |
anno 1968 |
lire 500 milioni |
anno 1969 |
lire 715 milioni |
dal 1970 al 1981 |
lire 715 milioni |
anno 1982 |
lire 515 milioni |
anno 1983 |
lire 215 milioni |
L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali prevista dal primo comma dell'articolo 8 della
Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6417 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede: quanto a lire 4200 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla
All'onere di lire 2532 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del