§ 17.3.08E - Legge 18 febbraio 1969, n. 76.
Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:18/02/1969
Numero:76


Sommario
Art. 1.      La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei [...]
Art. 2.      Per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 400 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno [...]


§ 17.3.08E - Legge 18 febbraio 1969, n. 76. [1]

Proroga, per gli anni 1969 e 1970, dei contributi per l'integrazione dei bilanci degli enti locali devastati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(G.U. 8 aprile 1969, n. 89)

 

     Art. 1.

     La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall'art. 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis, nonchè delle rispettive amministrazioni provinciali, prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9 febbraio 1966, n. 20, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1970.

 

          Art. 2.

     Per la concessione dei contributi previsti nel precedente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 400 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970.

     Al suddetto onere di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.