§ 27.7.8a - Legge 24 maggio 1967, n. 389.
Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni, concernenti contributi di rinnovamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:24/05/1967
Numero:389


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467, sono estese per il [...]
Art. 2.      Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 [...]
Art. 3.      Fino al 31 dicembre 1968 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'art. 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del [...]
Art. 4.      Coloro che intendono demolire il naviglio di cui all'art. 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della [...]
Art. 5.      Qualora i proprietari di cui all'art. 2 si riservino di modificare anche con l'aggiunta di altro naviglio da demolire la domanda di ammissione al contributo, l'esame di [...]
Art. 6.      Sul contributo spettante in base all'art. 3, possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di [...]
Art. 7.      I termini di inizio dei lavori e di entrata in esercizio del naviglio di nuova costruzione vengono stabiliti dai Ministro per la marina mercantile nel provvedimento di [...]
Art. 8.      I proprietari di cui all'art. 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19.
Art. 9.      Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire, si trova in corso di [...]
Art. 10.      Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e [...]
Art. 11.      Per far fronte alle spese della presente legge sarà utilizzata la disponibilità residua dell'importo complessivo di lire 20 miliardi stanziato dalla legge 24 luglio [...]


§ 27.7.8a - Legge 24 maggio 1967, n. 389. [1]

Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni, concernenti contributi di rinnovamento del naviglio della marina mercantile.

(G.U. 15 giugno 1967, n. 148).

 

 

Titolo I

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467, sono estese per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1968. [2]

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 4 e 8 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1964, n. 467 e gli articoli 6 e 7 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 51 e 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

 

          Art. 2.

     Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonchè di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'art. 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subìto avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile. [3]

     Le navi in possesso dei requisiti di cui al primo comma, la cui iscrizione sia posteriore al 1° gennaio 1962, possono fruire dei benefici della presente legge, purchè alla data di inizio della demolizione siano state complessivamente in esercizio per almeno cinque anni sotto bandiera italiana, a meno che il difetto di tale ultima condizione sia dovuto a sinistro.

     Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni, i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

     Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati all'esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea. [4]

 

          Art. 3.

     Fino al 31 dicembre 1968 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'art. 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa. [5]

     Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire. [6]

 

          Art. 4.

     Coloro che intendono demolire il naviglio di cui all'art. 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente art. 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonchè l'epoca presunta di inizio dei lavori del naviglio di nuova costruzione.

     Ai fini del calcolo del contributo devono altresì indicare la stazza lorda ed il peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.

     Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purchè documentate e redatte a norma dei commi precedenti.

     L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'art. 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

     Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 6 della presente legge, nonchè dall'art. 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione.

     (Omissis) [7]

     Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purchè alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.

 

          Art. 5.

     Qualora i proprietari di cui all'art. 2 si riservino di modificare anche con l'aggiunta di altro naviglio da demolire la domanda di ammissione al contributo, l'esame di questa è effettuato, in base all'ordine cronologico previsto dal terzo comma dell'art. 4, con riferimento alla data di presentazione dell'ultima domanda di modifica.

     Anche prima di tale data è in facoltà dei proprietari interessati di iniziare la demolizione delle navi indicate nelle domande precedenti e la costruzione del nuovo naviglio.

 

          Art. 6.

     Sul contributo spettante in base all'art. 3, possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento globale del naviglio di nuova costruzione, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento.

     Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione della unità in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unità in costruzione.

     I documenti per la liquidazione definitiva del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzione.

     Qualora vengano costruite più navi, il periodo per la presentazione dei documenti previsti dal comma precedente decorre dalla data di entrata in esercizio dell'ultima unità di nuova costruzione.

     In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi considerati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

 

          Art. 7.

     I termini di inizio dei lavori e di entrata in esercizio del naviglio di nuova costruzione vengono stabiliti dai Ministro per la marina mercantile nel provvedimento di concessione del contributo.

     I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza è dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al richiedente del contributo.

     L'inosservanza dei termini suddetti determina la decadenza del contributo.

 

          Art. 8.

     I proprietari di cui all'art. 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19. [8]

     Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'art. 2.

     Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati. [9]

 

Titolo II

NORME TRANSITORIE E DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 9.

     Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire, si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere purchè alla data del 1° luglio 1966 i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento, l'atto di acquisto sia posteriore alla predetta data e la domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni pervenga al Ministero della marina mercantile non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni.

 

          Art. 11.

     Per far fronte alle spese della presente legge sarà utilizzata la disponibilità residua dell'importo complessivo di lire 20 miliardi stanziato dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1975 dall'art. 1 della L. 28 gennaio 1974, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 28 gennaio 1974, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 28 gennaio 1974, n. 19.

[5] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1975 dall'art. 1 della L. 28 gennaio 1974, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 25 maggio 1970, n. 362.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1975, n. 720.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 25 maggio 1970, n. 362.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 25 maggio 1970, n. 362.