§ 93.15.B - Legge 25 maggio 1970, n. 362.
Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.15 trasporto marittimo
Data:25/05/1970
Numero:362


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è prorogato al 31 dicembre 1971.
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è cosi modificato:
Art. 3.      Il contributo di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è concesso anche quando il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trovi in corso di [...]
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è cosi modificato:
Art. 5.      Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni e [...]
Art. 6.      All'onere di lire 1.300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di [...]


§ 93.15.B - Legge 25 maggio 1970, n. 362.

Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità.

(G.U. 19 giugno 1970, n. 152)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è prorogato al 31 dicembre 1971.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è cosi modificato:

     "Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire".

 

          Art. 3.

     Il contributo di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è concesso anche quando il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trovi in corso di costruzione ed il relativo contratto di commessa sia già stato stipulato, purchè la domanda per il conseguimento del predetto contributo sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i lavori di costruzione, all'atto della domanda, non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento.

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è cosi modificato:

     "I proprietari di cui all'art. 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 12 e 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 19".

     Il terzo comma dello stesso art. 8 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è cosi modificato:

     "Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati".

 

          Art. 5.

     Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto dal capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 e di lire 700 milioni per l'anno finanziario 1974.

     I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 1.300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.