Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 638 |
Sommario |
Art. 1. Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della legge 31 gennaio 1953, n. 68, con riferimento anche al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo [...] |
Art. 2. E' riservata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni riguardanti la competenza del Magistrato delle acque e dei [...] |
Art. 3. L'onere di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro [...] |
§ 27.7.25 – L. 9 agosto 1954, n. 638. [1]
Autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle opere previste dalla legge 31 gennaio 1953, n. 68, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti con riferimento al piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184.
(G.U. 16 agosto 1954, n. 186).
Per la prosecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 5 della
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 120 miliardi.
Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.
E' riservata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, anche in deroga alle disposizioni riguardanti la competenza del Magistrato delle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche la gestione tecnico-amministrativa ed economica dei lavori e delle forniture occorrenti per la realizzazione di opere di cui all'art. 1 della presente legge comportanti complessivamente in ciascun esercizio finanziario una spesa non eccedente il decimo delle somme stanziate nell'esercizio stesso.
L'onere di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti dei vari capitoli di spesa per ciascun esercizio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del