§ 27.7.19 – L. 31 gennaio 1953, n. 68.
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:31/01/1953
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da [...]
Art. 2.      Al recupero delle quote a carico degli interessati si provvede con le norme di cui al testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 [...]
Art. 3.      Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 la [...]
Art. 4.      Alla copertura della spesa preveduta dal precedente articolo si fa fronte con parte del ricavato del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325
Art. 5.      Con i fondi previsti per l'applicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire altresì le opere di sistemazione [...]
Art. 6.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio


§ 27.7.19 – L. 31 gennaio 1953, n. 68. [1]

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.

(G.U. 7 marzo 1953, n. 56).

 

     Art. 1.

     Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da classificare dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, nonchè le opere di sistemazione di corsi di acqua di pianura nell'Italia meridionale e nelle Isole, ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385.

 

          Art. 2.

     Al recupero delle quote a carico degli interessati si provvede con le norme di cui al testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 la somma di lire 17 miliardi.

     La parte non impegnata nell'esercizio stesso sarà utilizzata negli esercizi successivi.

 

          Art. 4.

     Alla copertura della spesa preveduta dal precedente articolo si fa fronte con parte del ricavato del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

 

          Art. 5.

     Con i fondi previsti per l'applicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire altresì le opere di sistemazione dell'Adige-Garda, Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante di cui al regio decreto 1° dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 428, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1353.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.