Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 31/01/1953 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da [...] |
Art. 2. Al recupero delle quote a carico degli interessati si provvede con le norme di cui al testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 [...] |
Art. 3. Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 la [...] |
Art. 4. Alla copertura della spesa preveduta dal precedente articolo si fa fronte con parte del ricavato del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 |
Art. 5. Con i fondi previsti per l'applicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire altresì le opere di sistemazione [...] |
Art. 6. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio |
§ 27.7.19 – L. 31 gennaio 1953, n. 68. [1]
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione dei fiumi e torrenti.
(G.U. 7 marzo 1953, n. 56).
Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria classificate e da classificare dei fiumi e torrenti del territorio nazionale, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla
Al recupero delle quote a carico degli interessati si provvede con le norme di cui al testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato con
Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 la somma di lire 17 miliardi.
La parte non impegnata nell'esercizio stesso sarà utilizzata negli esercizi successivi.
Alla copertura della spesa preveduta dal precedente articolo si fa fronte con parte del ricavato del prestito di cui alla
Con i fondi previsti per l'applicazione della presente legge il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a proseguire altresì le opere di sistemazione dell'Adige-Garda, Mincio-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante di cui al
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del