§ 27.7.13 – L. 26 febbraio 1952, n. 136.
Autorizzazione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:26/02/1952
Numero:136


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, la spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di [...]
Art. 2.      Sulle somme stanziate all'art. 1, possono, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, essere concessi
Art. 3.      Nel caso che il Commissariato generale anticoccidico provveda nell'interesse dei Consorzi anticoccidici, al finanziamento e all'approvvigionamento delle attrezzature e [...]
Art. 4.      La misura dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge è proposta da una Commissione composta
Art. 5.      I contributi di cui all'art. 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicoltori, saranno riportati in appositi elenchi a [...]
Art. 6.      All'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1951-52, si provvederà con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 27.7.13 – L. 26 febbraio 1952, n. 136. [1]

Autorizzazione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

(G.U. 24 marzo 1952, n. 71).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1955-56, la spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

 

          Art. 2.

     Sulle somme stanziate all'art. 1, possono, per il tramite del Commissariato generale anticoccidico di Catania, essere concessi:

     1) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti, nelle spese sostenute per la lotta, col metodo delle fumigazioni cianidriche, contro le cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi nelle zone nelle quali la lotta stessa era stata dichiarata obbligatoria a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

     La misura massima di tale contributo non potrà essere superiore al 25 per cento della spesa complessiva occorsa, assumendosi per tale quella anticipata dal Commissariato generale anticoccidico. Se la lotta viene eseguita dall'agrumicoltore con squadre proprie o con squadre di ditte industriali la spesa complessiva è calcolata in base alla quantità di cianoide impiegata;

     2) contributi supplementari, nella misura massima del 50 per cento della spesa complessiva calcolata secondo le norme di cui al n. 1 quando la cura sia stata eseguita:

     a) nei limoneti colpiti da malsecco;

     b) negli agrumeti colpiti nell'annata cui si riferiscono le spese di lotta, da avversità atmosferica o patologica, a causa della quali il reddito dell'agrumeto sia stato ridotto almeno della metà.

     c) negli agrumeti di piccoli proprietari od enfiteuti coltivatori diretti.

     Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio [2];

     3) contributi ai proprietari od enfiteuti di agrumeti in misura non superiore al 10 per cento delle spese sostenute per la lotta contro le cocciniglie, mediante il sistema curativo degli insetticidi liquidi, semprechè l'adozione di tale sistema sia stata dal Commissariato generale anticoccidico preventivamente autorizzata per essersi riconosciuta inattuabile l'applicazione del sistema cianidrico.

     In tal caso il proprietario od enfiteuta, concessionario dei contributi predetti, è tenuto a corrisponderne una parte all'affittuario, colono o compartecipante proporzionalmente alle spese rispettivamente sostenute;

     4) contributi di attrezzatura al Commissariato generale anticoccidico nella misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa. Alla reintegrazione della parte residua il Commissariato provvederà mediante la costituzione di un apposito fondo di ammortamento;

     5) contributo al Commissariato generale anticoccidico, nella misura di 20 milioni, nelle spese di funzionamento del Commissariato stesso con particolare riguardo a quelle inerenti alla direzione tecnica delle operazioni agli studi e ricerche sui parassiti animali e vegetali degli agrumi e sull'applicazione dei mezzi di lotta [3].

     Alle spese di funzionamento del Commissariato generale anticoccidico sono tenuti a concorrere i Consorzi anticoccidici i quali devolveranno al Commissariato la metà dei contributi riscossi ai sensi dell'art. 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

 

          Art. 3.

     Nel caso che il Commissariato generale anticoccidico provveda nell'interesse dei Consorzi anticoccidici, al finanziamento e all'approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali occorrenti per la esecuzione della lotta, i Consorzi debitori sono tenuti a garantire il credito del Commissariato mediante apposita delega a provvedere direttamente al recupero delle spese di fumigazione, poste a carico degli agrumicoltori.

 

          Art. 4.

     La misura dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge è proposta da una Commissione composta:

     a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, scelto fra i funzionari del ruolo tecnico, presidente;

     b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) dal commissario generale anticoccidico;

     d) dal direttore della Stazione di frutticoltura ed agrumicoltura di Acireale;

     e) da un professore ordinario di entomologia agraria, nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

     f) da un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura;

     g) da un rappresentante dei coltivatori diretti;

     h) da due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;

     i) da un rappresentante dei tecnici agricoli;

     l) da un rappresentante dell'Istituto commercio con l'estero.

     Funzionerà da segretario il direttore del Commissariato generale anticoccidico.

     Fino a quando non andrà in vigore la nuova legge sindacale, i rappresentanti di cui alle lettere f), g) e h) saranno scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali giudicate, d'intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, più rappresentative delle categorie interessate.

     Le proposte della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 5.

     I contributi di cui all'art. 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicoltori, saranno riportati in appositi elenchi a giustificazione delle somme pagate per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Il Commissariato detrarrà tali contributi dall'ammontare della spesa di fumigazione da addebitarsi ad ogni singolo agrumicoltore, restando demandato alla Commissione di cui all'art. 4 ogni accertamento relativo alla effettiva detrazione del contributo.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal 1951-52 al 1955-56, accrediterà l'importo dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge al Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, il quale avrà l'obbligo di renderne il conto a norma dell'art. 60 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

     Per l'erogazione della spesa prevista nella presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della citata legge 18 novembre 1923, n. 2440, fino a concorrenza dell'importo massimo del contributo.

 

          Art. 6.

     All'onere previsto dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1951-52, si provvederà con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Capoverso aggiunto dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1956, n. 1532.

[3] Il contributo dicui al presente numero è stato elevato a lire 30 milioni dall'art. 4 della L. 23 dicembre 1956, n. 1532.