§ 3.3.91 - Circolare Ass. 16 giugno 1989, n. 8.
Direttive per la concessione delle agevolazioni regionali alle cooperative vitivinicole.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:16/06/1989
Numero:8

§ 3.3.91 - Circolare Ass. 16 giugno 1989, n. 8.

Direttive per la concessione delle agevolazioni regionali alle cooperative vitivinicole.

(G.U.R. 16 settembre 1989, n. 44)

 

     Allo scopo di completare la conoscenza dell'intero comparto viticolo si rende necessario raccogliere anche i dati relativi alla produzione delle cooperative vitivinicole.

     I predetti dati sono gestiti da questo servizio attraverso strumenti informatici che rendono realmente consultabili le informazioni rilevate in tempi brevi.

     Tanto premesso, si fa obbligo alle cooperative vitivinicole, che intendono usufruire da parte di questa Amministrazione delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione regionale, di presentare il catastino dei soci previsto dal decreto assessoriale n. 2 del 7 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte 1°, n. 20 del 22 aprile 1989.

     Pertanto, le predette cooperative dovranno allegare a corredo delle istanze di richiesta delle agevolazioni un certificato rilasciato dal servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole di questo Assessorato, attestante l'avvenuta presentazione del catastino, la sussistenza dei requisiti di sottoscrizione da parte di un tecnico agrario munito di laurea in scienze agrarie o di diploma in materie agrarie, iscritto al rispettivo albo o collegio professionale e l'approvazione dello stesso catastino da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa.

     Al fine di consentire un sollecito rilascio della certificazione in parola, le SS.LL. dovranno compilare l'accluso modello da restituire allo scrivente debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

     Si allega fac-simile della richiesta di certificazione.

 

Allegato.

(Omissis).