§ 95.26.51 - Legge 18 aprile 1962, n. 206.
Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:18/04/1962
Numero:206


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 23 al 26 per cento
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già [...]
Art. 3.      Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1962. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si [...]


§ 95.26.51 - Legge 18 aprile 1962, n. 206. [1]

Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B.

(G.U. 9 maggio 1962, n. 118)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 23 al 26 per cento.

     L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata:

     1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 10.000.000, dal 20 per cento al 22 per cento;

     2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 50.000.000, dal 20 per cento al 23 per cento;

     3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000, dal 20 al 24 per cento.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con legge 27 maggio 1959, n. 357, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente.

 

          Art. 3.

     Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1962. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1961.

     Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali il cui carico è ripartito in tre rate bimestrali uguali.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.