§ 95.26.43 - Legge 27 maggio 1959, n. 357.
Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:27/05/1959
Numero:357


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è modificato [...]
Art. 3.      Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'art. 1 hanno effetto dal 1° luglio 1959. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si [...]


§ 95.26.43 - Legge 27 maggio 1959, n. 357. [1]

Aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A e sulla parte dei redditi imponibili di categoria B che eccede lire 4.000.000.

(G.U. 16 giugno 1959, n. 141)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 22 al 23 per cento. L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata dal 18 per cento al 20 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 4.000.000.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è modificato in conformità alle disposizioni dell'articolo precedente.

 

          Art. 3.

     Le maggiorazioni di aliquote stabilite dall'art. 1 hanno effetto dal 1° luglio 1959. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 30 giugno 1959.

     Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano stati già iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di appositi ruoli, il cui carico è ripartito nel numero di rate bimestrali ancora da scadere fino al 30 giugno 1960.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.