Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.24 tasse automobilistiche |
Data: | 12/11/2009 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, le parole: «lire 3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87» e le parole «o [...] |
§ 95.24.70 - D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186.
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche.
(G.U. 23 dicembre 2009, n. 298)
ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 10, della
Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa
Visto l'articolo 31, comma 42 della
Visto l'articolo 17, comma 12, della stessa
Visto il
Visto l'articolo 3 del
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento.
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza, registro n. 11, foglio n. 34