§ 95.24.70 - D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186.
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:12/11/2009
Numero:186


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, le parole: «lire 3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87» e le parole «o [...]


§ 95.24.70 - D.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 186.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, concernente il compenso spettante ai tabaccai che riscuotono le tasse automobilistiche.

(G.U. 23 dicembre 2009, n. 298)

 

     ILPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, demanda alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali, prevedendo, altresì, che le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle stesse tasse automobilistiche;

     Visto l'articolo 17, comma 11, della stessa legge n. 449 del 1997, che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;

     Visto l'articolo 31, comma 42 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che estende la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche anche alle agenzie di pratiche auto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

     Visto l'articolo 17, comma 12, della stessa legge n. 449 del 1997, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni;

     Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, concernente «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali»;

     Visto l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che esclude dagli effetti sospensivi ivi previsti gli adeguamenti giustificati dall'esigenza del recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11, le parole: «lire 3000», sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,87» e le parole «o l'equivalente in euro» sono soppresse;

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009  Ministeri istituzionali - Presidenza, registro n. 11, foglio n. 34